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15.2020.68 • TRAC TI 15.2020.68 Generato dall'IA

Supervisory Authority Upholds Seizure of Two Apartments Over Insufficient Single Asset Value

Numero d'incarto 15.2020.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority rejected an appeal challenging the seizure of two apartment units (PPP) to cover debts totaling over CHF 9,300, despite the appellant arguing that the estimated value of one unit (CHF 200,000) was sufficient. The court reasoned that because each seized unit was subject to a first-rank mortgage for approximately CHF 316,000, the entire proceeds from selling a single unit would likely be absorbed by the priority mortgage creditor, leaving nothing for the unsecured creditors, thus necessitating the seizure of both properties to ensure a residual balance remained for the execution creditors.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 146 cpv. 2 e 219 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35; Supervisory Authority Upholds Seizure of Two Apartments Over Insufficient Single Asset Value: The court reasoned that because each seized unit was subject to a first-rank mortgage for approximately CHF 316,000, the entire proceeds from selling a single unit would likely be absorbed by the priority mortgage creditor, leaving nothing for the unsecured creditors, thus necessitating the seizure of both properties to ensure a residual balance remained for the execution creditors.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni sequestrati esecuzione del pignoramento posto di pegno debito residuo immobile locato prelazione del conduttore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 cpv. 2 e 219 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning to establish the priority of the mortgage creditor over unsecured creditors, which justifies the seizure of both properties.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section as the legal basis for not levying court fees for this type of decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning section as the legal basis for not awarding indemnities for this type of decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.68 · Lugano 23 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 12 giugno 2020 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 giugno 2020 a favore del gruppo n. 1, composto di diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. __________77, __________80 e __________53) (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________) Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________72) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________01) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Il

3 giugno 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore dei creditori appena menzionati, le cui pretese ammontano complessivamente a poco più di fr. 9'300.–, le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 191⁄1000, della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso RI 1. L’UE ha stimato le PPP in fr. 200'000.– ciascuna e indicato che sulle stesse grava una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.– a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino.

B. Con ricorso del 12 giugno 2020, RI 1 chiede di limitare il pignoramento alla sola PPP n. __________6, il cui valore di stima di fr. 200'000.– copre secondo lui ampiamente i crediti posti in esecuzione.

C. Con osservazioni del 23 giugno 2020 il PI 1 ha postulato la conferma del pignoramento, mentre l’Ufficio esazione e condoni, nelle sue del 25 giugno 2020, si è rimesso al giudizio della Camera.

Da parte sua l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso con osservazioni del 3 luglio 2020, facendo presente che il debito ipotecario è attualmente di fr. 316'000.–.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 4 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente fa valere che il valore di stima della sola PPP n. __________, di fr. 200'000.–, copre ampiamente i crediti posti in esecuzione. Dimentica però che l’unità è gravata di una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.–, che garantisce un credito ammontan­te attualmente a fr. 316'000.–. Significa che in caso di realizzazio­ne del fondo l’intero ricavo presumibilmente di fr. 200'000.– andrebbe a favore della creditrice ipotecaria, il cui diritto prevale su quello dei creditori pignoranti chirografari (art. 146 cpv. 2 e 219 cpv. 1 LEF). Donde la necessità di pignorare, come deciso dal­l’UE, anche l’altra unità, pure essa gravata del pegno, così da garantire che dopo il soddisfacimento della creditrice ipotecaria rimanga un saldo (stimabile in fr. 84'000.–) a favore dei chirografari (sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3).

Infondato, il ricorso va respinto.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.