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15.2020.59 • TRAC TI 15.2020.59 Generato dall'IA

Appeal against Pension Seizure Inadmissible Due to Unsubstantiated Claims and Insufficient Documentation of Medical Expenses

Numero d'incarto 15.2020.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority rejected an appeal against an execution office's decision to seize part of a pension income, which was based on a calculation of the debtor's subsistence minimum after deducting disability benefits. The court found the appeal inadmissible because the appellant merely asserted that the execution office's data was unreliable without specifying which data was flawed or why, failing to meet the statutory requirement for a reasoned appeal, and because accompanying documents detailing past expenses were insufficient to justify altering the established living allowance for current, essential, non-reimbursed medical costs.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal against Pension Seizure Inadmissible Due to Unsubstantiated Claims and Insufficient Documentation of Medical Expenses: The court found the appeal inadmissible because the appellant merely asserted that the execution office's data was unreliable without specifying which data was flawed or why, failing to meet the statutory requirement for a reasoned appeal, and because accompanying documents detailing past expenses were insufficient to justify altering the established living allowance for current, essential, non-reimbursed medical costs.

Parole chiave

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pignoramento delle rendite spese mediche rendita d'invalidità prestazione statutaria reddito minimo costo della vita Minimo di esistenza. Ricorso privo di motivazione. Irricevibilità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

The court did not order investigative measures (like notification to the counterparty) because the appeal was declared inadmissible, as per the reasoning leading to the final orders.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the basis for not levying court fees (tassa di giustizia) in the final order regarding costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities in the final order regarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities in the final order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.59 · Lugano 24 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 27 maggio 2020 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 25 maggio 2020 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 19 promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, (rappresentato da RA 2, PI 2, Confederazione Svizzera, Berna Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 25 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso la Pensionskasse der ISS Schweiz la parte della rendita di fr. 2'431.– mensili spettante a RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'076.– (dedotta la sua rendita dell’assicurazione invalidità [AI] di fr. 1'574.–) sulla base del seguente computo:

Spese

Base mensile · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 900.00 Altri · fr. · 150.00 · Spese di trasferta (mediche) Altri · fr. · 100.00 · Spese auto Altri · fr. · 300.00 · Spese mediche Totale · fr. · 2'650.00

che RI 1 si aggrava contro tale decisione con ricorso del 27 maggio 2020, postulandone la sospensione immediata, in quanto i dati in possesso dell’UE non sono *“attendibili”*;

che il ricorrente non precisa però quali dati sarebbero inattendibili né per quale motivo;

che il ricorso all’autorità di vigilanza contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF) deve contenere una motivazione, anche sommaria (art.

7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che nel caso in esame il ricorrente non spiega per quale motivo la decisione impugnata sarebbe errata;

che le fatture accluse al ricorso con un post-it, sul quale il ricorrente ha scritto *“Queste sono solo alcune delle spese/fatture che devo affrontare per i mei gravi problemi di salute”*, sono anteriori al pignoramento contestato (risalgono a ottobre/novembre 2019) e non permettono di determinare se riguardano spese per cure ricorrenti indispensabili e non a carico della cassa malati, suscettibili di essere computate nel suo minimo esistenziale;

che la richiesta di una copia aggiornata di tutte le esecuzioni pendenti e di un

riassunto dettagliato della ripartizione degli importi pignorati *“negli ultimi anni”* è rivolta – giustamente

– all’UE e non a questa Camera, ed esula quindi dal ricorso;

che l’UE risulta del resto avervi già dato seguito (v. scritto del 29 maggio 2020), per tacere del fatto che sono informazioni già fornite a RI 1 con la trasmissione degli attestati di carenza di beni rilasciati a favore dei precedenti gruppi di pignoramento;

che il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti;

che con la presente decisione la domanda di sospensione immediata del pignoramento diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.