Supervisory Authority Decision on Seizure of Widow's Pension Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority dismissed an appeal against an execution office's decision to seize the entirety of the appellant's monthly widow's pension, which the appellant argued left them with an insufficient existential minimum, by determining that the seizure was correct because the appellant failed to provide documented proof of essential expenses beyond the basic minimum that had already been covered by an exempt old-age pension. Furthermore, the court rejected procedural complaints regarding notification methods, the absence of a creditor list, and lack of prior consultation, citing that the appellant demonstrated non-cooperation and the alleged procedural defects did not cause actual prejudice or violate mandatory rules requiring nullification.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro la decisione di pignoramento di una pensione vedovile. Minimo esistenziale limitato all’importo base. Assenza di prova di spese supplementari computabili. Lista dei creditori
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal, implicitly confirming the decision based on the legal order of realization of claims, which the appellant did not provide grounds to derogate from.
Cited in the ruling regarding the non-imposition of judicial fees.
Cited in the ruling regarding the non-imposition of compensation/indemnities.
Cited in the ruling regarding the non-imposition of compensation/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.55 · Lugano 21 luglio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 18 maggio 2020 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento della pensione vedovile della ricorrente emessa l’8 maggio 2020 a favore delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________, rispettivamente n. __________ di
PI 1, PI 2, __________
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che l’8 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha notificato a RI 1 il pignoramento dell’intera pensione vedovile di fr. 3'682.– mensili ch’essa percepisce dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, tenuto conto che il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 1'200.–, è coperto dalla sua rendita AVS di fr. 2'309.– mensili, impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. n. 9*a* LEF;
che con ricorso del 18 maggio 2020 la ricorrente contesta il pignoramento dell’intera sua pensione vedovile, che le lascerebbe per vivere *“o meglio per mangiare”* appena fr. 1.50 al giorno;
ch’essa chiede l’effetto sospensivo facendo valere che con il ricavo della vendita di un suo fondo, per cui sono in essere concrete trattative, potrà estinguere tutti i suoi debiti *“tolti quelli che non hanno ragione di essere e altri già pagati”*;
che il 20 maggio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato la domanda di effetto sospensivo irricevibile e invitato la ricorrente a recarsi immediatamente all’UE, previa fissazione per telefono di un appuntamento, e a portare con sé tutti i giustificativi di pagamento delle sue spese indispensabili (spese di locazione, premi della cassa malati, obbligatoria, spese sanitarie non rimborsate dalla cassa malati, ecc.);
che
il 22 maggio 2020 l’UE ha notificato alla ricorrente l’ordinanza di effetto sospensivo, che le è stata recapitata
il successivo 26 maggio (raccomandata n. __________);
che nelle sue osservazioni del 17 giugno 2020 l’UE ha segnalato che la ricorrente non ha prodotto alcun giustificativo di pagamento di spese indispensabili, motivo per cui ha confermato la decisione impugnata, che computa solo il minimo esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili;
che nel merito la decisione impugnata si avvera corretta, l’ufficio d’esecuzione potendo computare nel minimo esistenziale del debitore spese diverse da quelle incluse nell’importo di base solo se il loro pagamento è comprovato (DTF 121 III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2019.100 del 2 aprile 2020 consid. 4.1);
che sul piano formale RI 1 premette di aver scoperto per puro caso il 16 maggio 2020, grazie all’intervento della polizia, da lei chiamata perché non riceveva più posta da due mesi, la decisione impugnata avvolta nella plastica con il resto della posta nell’entrata di casa sua;
ch’essa chiede di verificare come sia stato possibile che la decisione le è stata notificata con posta semplice (non raccomandata);
che giusta l’art. 34 LEF, salvo disposizioni contrarie le decisioni dell’ufficio d’esecuzione devono sì essere notificate mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, ma si tratta di una prescrizione d’ordine – volta a permettere all’ufficio di portare la prova della notifica –, la cui violazione non inficia la va-lidità della comunicazione (cfr. DTF 121 III 11; sentenza della CEF 15.2014.8-10 del 18 gennaio 2016 consid. 4.1);
che nel caso in esame la ricorrente ha comunque avuto conoscenza del contenuto della decisione e ha potuto impugnarla con cognizione di causa, sicché la censura può solo essere respinta, non avendo lei subito alcun pregiudizio dall’irrito invio;
che circa la lamentela della ricorrente per non essere stata convocata dall’UE, va ricordato che le sono stati recapitati ben cinque avvisi di pignoramento (del
18 e 21 novembre 2019, 31 gennaio, 26 febbraio e 21 aprile 2020), oltre a una convocazione dell’8 gennaio 2020 con l’invito a portare la documentazione necessaria a stabilire il suo minimo esistenziale, e che la richiesta di accompagnamento forzato fatta dall’UE alla Polizia di Lugano non è andata a buon fine perché l’agente incaricato ha dichiarato di aver trovato il cancello d’entrata chiuso a chiave e ha precisato che *“la signora RI 1 non è collaborativa e non lo è mai stata con i nostri servizi già in altre occasioni”* (rapporto del 25 febbraio 2020);
che la ricorrente ha del resto confermato il suo atteggiamento ostruzionista in questa sede e il carattere pretestuoso della sua censura, non sfruttando l’occasione datale con l’ordinanza di effetto sospensivo di esporre le proprie ragioni all’UE;
che sempre sul piano formale RI 1 si lamenta inoltre dell’assenza di una lista delle esecuzioni nella decisione impugnata;
che per legge l’elenco dei creditori figura unicamente nel verbale di pignoramento (art. 112 cpv. 1 LEF), il quale è comunicato alle parti dopo la scadenza del termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), che decorre dalla data dell’esecuzione del(l’ultimo) pignoramento (art. 110 cpv. 1 LEF);
che l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad allegare tale elenco agli atti precedenti, in particolare alla decisione di pignoramento qui impugnata;
che ad ogni modo se la ricorrente non avesse conservato gli avvisi di pignoramento
– in cui sono indicati il numero dell’esecuzione e il nome del creditore – avrebbe potuto senz’altro in ogni tempo chiedere all’UE informazioni al riguardo;
che la sua doglianza cade quindi nel vuoto;
che la ricorrente non ha infine prodotto giustificativi a sostegno dell’allegazione secondo cui potrebbe estinguere la maggior parte delle esecuzioni in corso contro di lei con il ricavo della vendita di un suo fondo né ha fatto valere motivi di derogare all’ordine legale di pignoramento, che prevede la realizzazione dei crediti e pretese limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) prima dei beni immobili (art. 95 cpv. 2 LEF);
che il ricorso va così integralmente respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.