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15.2020.40 • TRAC TI 15.2020.40 Generato dall'IA

Garnishment Validity After Federal Tribunal Remand

Numero d'incarto 15.2020.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a remand from the Federal Tribunal concerning the validity of garnishment orders issued on March 5, 2020, for four out of seven executions, the supervisory authority confirmed that the debtor's oppositions in those four specific executions had ultimately become final and unappealable following subsequent decisions by the Justice of the Peace and the subsequent inadmissibility ruling by the Federal Tribunal on a related appeal. Therefore, the Court partially upheld the appeal, declaring the garnishment orders issued on March 5, 2020, in those four specific executions null and void, and ordered the Enforcement Office to issue new notices, while rejecting the request for suspension of the other executions as the matter concerning them was not subject to the remand.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Garnishment Validity After Federal Tribunal Remand: Therefore, the Court partially upheld the appeal, declaring the garnishment orders issued on March 5, 2020, in those four specific executions null and void, and ordered the Enforcement Office to issue new notices, while rejecting the request for suspension of the other executions as the matter concerning them was not subject to the remand.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione pignoramento del salario sospensione della procedura di fallimento validità del contratto opposizione tardiva e-justice

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees (spese) in the final decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities (indennità) in the final decision.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities (indennità) in the final decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.40 Rinvio TF · Lugano 19 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG sul ricorso 23 marzo 2020 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 5 marzo 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

Cantone Ticino, Bellinzona (per le sei prime) (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Kanton Graubünden, Coira (per l’ultima) (rappresentata dalla Finanzverwaltungs d. Kt. Graubünden, Coira)

e ora sul rinvio della causa ordinato dal Tribunale federale con decisione 5A_464//2020 del 4 dicembre 2020 ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con la sentenza appena menzionata, il Tribunale federale ha annullato la decisione emanata da questa Camera il 15 maggio 2020 nella causa in esame limitatamente a quattro dei sette avvisi di pignoramento contestati dal ricorrente (n. __________, __________, __________ e __________) e le ha rinviato la causa per nuova decisione dopo aver accertato se le opposizioni interposte da RI 1 in quelle esecuzioni erano da considerarsi ancora efficaci quando, il 5 marzo 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento (v. consid. 3.1);

che nel frattempo la scrivente Camera ha statuito, il 26 ottobre 2020 (inc. 14.2020.77), sul reclamo presentato da RI 1 contro le quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato le opposizioni da lui interposte alle note quattro esecuzioni, dichiarando l’impugnativa irricevibile in quanto tardiva;

che a sua volta il Tribunale federale ha pronunciato l’inammissibi­lità del ricorso inoltrato da RI 1 il 9 dicembre 2020 contro la decisione cantonale appena citata con sentenza 5D_ 306/2020 dell’11 gennaio 2021;

che risulta così accertato il passaggio in giudicato delle decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni

interposte dall’escusso, emes­se il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est,

ancorché non prima della ricezione da parte del­l’e­scusso del giudizio 15 maggio 2020 di questa Camera oggetto della sentenza di rinvio del Tribunale federale;

che il ricorso in esame va pertanto accolto limitatamente alla pronuncia della nullità degli avvisi di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________;

che la richiesta di sospensione delle esecuzioni fino alla produzione dei documenti che accertino la qualità di debitore del ricorrente va invece respinta per i motivi indicati nella sentenza annullata, che non sono oggetto del rinvio di causa ordinato dal Tribunale federale;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ so­no dichiarati nulli.

1.2 È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di emettere nuovi avvisi di pignoramento nelle esecuzioni menzionate nel soprastante dispositivo n. 1.1.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione:

– ;

– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

– Finanzverwaltungs d. Kt.Graubünden, Chur.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.