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15.2020.25 • TRAC TI 15.2020.25 Generato dall'IA

Appeal Against Garnishment Order Inadmissible Due to Procedural Defects

Numero d'incarto 15.2020.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a salary garnishment order issued by the Enforcement Office, arguing inability to pay due to unemployment, but the appellate court, acting as the supervisory authority, declared the appeal inadmissible because it lacked the required specific request and motivation, despite acknowledging its competence to review the matter and noting the debtor's original salary amount exceeded the calculated subsistence minimum, which was not legally contested on that ground.

Regesto Legislator

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Art. 114 LEF, Art. 17 LEF, Art. 319 CPC, Art. 48 lett. e LOG, Art. 3 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF; Appeal Against Garnishment Order Inadmissible Due to Procedural Defects: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Parole chiave

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vizio di procedura autorizzazione all’esecuzione pignoramento del salario opposizione al precetto esecutivo motivo di revisione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200)

The appeal was declared inadmissible because it lacked the required demand and motivation pursuant to this provision.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order regarding the non-levying of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the dispositive order regarding the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the dispositive order regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.25 · Lugano 8 maggio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 21 febbraio 2020 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 30 luglio 2019 nei confronti del ricorrente a favore dei creditori del gruppo n. 2 (composto dell’esecuzione n. __________ e di altre undici);

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 30 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato il salario di RI 1, di fr. 4'682.95, a concorren­za della quota parte eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 2'507.– mensili;

che con “reclamo” del 21 febbraio 2020, RI 1 è insorto a questa Camera contro il verbale di pignoramento, emesso il 29 ottobre 2019 alla scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni stabilito dall’art. 114 LEF, facendo valere di essere rimasto disoccupato per alcuni mesi, motivo per cui afferma di non essere in grado di far fronte al pagamento dei debiti che nel frattempo si sono accumulati;

che l’oggetto dell’impugnazione è manifestamente il pignoramen­to e il relativo verbale, sicché va trattata come un ricorso all’auto­rità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF contro l’operato dell’UE di Lugano e non, come invece indicato da RI 1, quale reclamo all’autorità giudiziaria superiore nel senso dell’art. 319 CPC, rimedio giuridico riservato alla contestazione delle decisioni giudiziarie dei Pretori e dei Giudici di pace (alla stregua in particolare delle decisioni di rigetto dell’opposizione);

che

ad ogni modo nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è sia autorità giudiziaria superiore (art. 48

lett. e LOG) sia autorità cantonale unica di vigilan­za (art. 3 LPR), sicché è competente per esaminare il ricorso interposto da RI 1;

che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie è alquanto dubbio che il ricorrente abbia avu­to conoscenza del pignoramento comunicatogli nell’ottobre del 2019 solo nel febbraio del 2020;

che la questione può tuttavia rimanere indecisa siccome il ricorso si rivela irricevibile per altri motivi formali;

che, in effetti, in contrasto con le esigenze dell’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzio­ne e fallimento (LPR, RL 280.200), il ricorso in rassegna non contiene alcuna domanda né una motivazione, pur sommaria;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che per abbondanza occorre inoltre rilevare che secondo il calcolo dell’UE, non contestato dal ricorrente, egli risulta in grado, malgrado le sue difficoltà economiche, di tacitare parzialmente i suoi creditori limitatamente alla quota dei propri redditi eccedente il suo minimo esistenziale, stabilita dall’UE indicativamente in fr. 2'175.– al mese;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a __________ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.