Appeal Against Bankruptcy Warning Inadmissible Due to Substantive Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a bankruptcy warning issued by the execution office following a wage claim enforcement, where the debtor asserted that no employment relationship existed, thus challenging the substantive validity of the debt. The supervisory authority determined that an appeal to the supervisory authority against a bankruptcy warning is limited exclusively to formal grounds, and since the appellant was contesting the very existence of the underlying claim, this constituted a matter of merit which must be addressed through opposition to the payment order and subsequent judicial proceedings for the rejection of opposition, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 2 LPR, Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 82 LEF; Appeal Against Bankruptcy Warning Inadmissible Due to Substantive Challenge: The supervisory authority determined that an appeal to the supervisory authority against a bankruptcy warning is limited exclusively to formal grounds, and since the appellant was contesting the very existence of the underlying claim, this constituted a matter of merit which must be addressed through opposition to the payment order and subsequent judicial proceedings for the rejection of opposition, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for excluding jurisdiction over merit-based objections to the execution.
Cited in the deliberation regarding the non-levying of court fees.
Cited in the deliberation regarding the non-levying of court fees.
Cited in the deliberation regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.15 · Lugano 16 marzo 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 28 gennaio 2020 della
RI 1 (rappresentata dal proprio procuratore __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,IT-__________ (rappresentata dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 30 ottobre 2019 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di differenze salariali di fr. 2'237.18 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, il 16 gennaio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso del 28 gennaio 2020, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Con osservazioni del 30 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 afferma che PI 1 non ha mai prestato la propria attività lavorativa a suo favore, tanto che la società non ha personale alle sue dipendenze dal 1° gennaio 2016, come risulterebbe dalle dichiarazioni salariali trasmesse alla Cassa cantonale AVS acclusa al ricorso.
3. Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni interponendo opposizione al precetto esecutivo e, se l’escutente ne avesse chiesto il rigetto, esponendole al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 LEF). Non appaiono d’altronde dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.