Enforcement Order Withdrawal Due to Conflict of Interest Renders Appeal Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against an enforcement office's issuance and notification of an enforcement order, which was subsequently withdrawn by the enforcement office itself upon discovering that the notification was void due to a conflict of interest involving the recipient, who acted as both the appellant's manager and the creditor's sole administrator. The supervisory authority, considering that the enforcement office is permitted to reconsider a contested measure and issue a new decision before responding, and noting that the revised decision fully satisfied the appellant's requests, ruled to strike the appeal from the roll as moot without imposing costs or awarding indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Order Withdrawal Due to Conflict of Interest Renders Appeal Moot: The supervisory authority, considering that the enforcement office is permitted to reconsider a contested measure and issue a new decision before responding, and noting that the revised decision fully satisfied the appellant's requests, ruled to strike the appeal from the roll as moot without imposing costs or awarding indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the procedural basis for the supervisory authority to strike the appeal from the roll when the new decision fully grants the appellant's requests.
Cited in the reasoning as the basis for not levying court fees in supervision matters.
Cited in the reasoning as the basis for not awarding indemnities in supervision matters.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.136 · Lugano 14 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2020 della
RI 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 19 novembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 21 dicembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato la nullità della notifica contestata in ragione del conflitto d’interesse in cui si trovava la persona a cui è stato consegnato, ossia __________, al contempo gerente della ricorrente ma anche amministratore unico della società escutente;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.