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15.2020.133 • TRAC TI 15.2020.133 Generato dall'IA

Property Auction Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Document and Improper Service Notification

Numero d'incarto 15.2020.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A property owner filed an appeal challenging a real estate auction conducted by the execution office to satisfy a mortgage debt. The appellate court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide the required Italian translation of the handwritten German appeal within the deadline set by the execution office, despite acknowledging receipt of the request. Furthermore, the court found the appeal unfounded on the merits, reasoning that all necessary procedural notifications regarding the execution, including the auction notice, were validly served through publication in the official gazettes, as the appellant had failed to properly inform the execution office of a change from a post office box address to a physical location.

Regesto Legislator

Ufficiale

Asta immobiliare. Ricorso del debitore d’ignota dimora che si duole di non essere stato informato della procedura esecutiva. Menzione di un fermo posta

Parole chiave

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beni immobili notifica del cambiamento d'indirizzo realizzazione forzata di immobili termine processuale perentorio esclusione dell'offerente distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200)

Cited in the reasoning section as the basis for declaring the appeal inadmissible (though the dispositive itself is brief, the reasoning states the appeal is inadmissible based on this provision).

art. 9 cpv. 2 LPR

Cited in the reasoning section, implying it justifies rejecting the appeal without consulting other interested parties.

art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF

Cited in the reasoning section to establish that notifications were validly made.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the ruling regarding the non-levy of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the ruling regarding the non-assignment of indemnities (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.133 · Lugano 26 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 15 dicembre 2020 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’asta immobiliare del fondo n. __________ RFP __________ avvenuta il 29 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, (rappresentata dalla )

procedura che coinvolge pure gli altri comproprietari del fondo aggiudicato (nonché condebitori solidali del debito posto in esecuzione):

PI 2, PI 3, PI 4, (patrocinati dall’avv. PA 1, )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI 1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il

29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del fondo gravato da pegno all’asta pubblica;

che il 16 dicembre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamen­­to dell’asta con un ricorso redatto a mano in lingua tedesca (fatta eccezione dell’intestazione);

che il 22 dicembre 2020 l’UE ha impartito alla ricorrente un termine di dieci giorni per fargli pervenire una traduzione del ricorso in italiano e leggibile, rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile dal­l’autorità di vigilanza;

che con scritto del 4 gennaio 2021 RI 1 ha confermato di aver ricevuto il 25 dicembre 2020 l’invio dell’UE per il tramite di un impiegato dell’hotel __________ (pare di leggere), ma ha dichiarato che la busta e la ricevuta di ritorno erano poi sparite;

che la richiesta di traduzione del 22 dicembre 2020 – l’unico atto inviato dall’UE alla ricorrente – è pertanto giunta alla destinataria, a prescindere dalla sua allegata sparizione successiva, di cui risponde unicamente la stessa ricorrente;

che né lo scritto 4 gennaio, né la raccomandata dell’8 gennaio, giunta all’UE il successivo 13 gennaio, e neppure la lettera 5 gennaio al Municipio di _______ (spedita però a questa Camera solo l’8 gennaio) possono essere considerati come una traduzione del ricorso;

che il medesimo si avvera pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che ci si potrebbe invero chiedere se i tre scritti appena citati non debbano essere trattati come ricorso contro l’aggiudicazione della particella n. __________ RFP __________, indipendentemente dall’ap­parente tardività degli ultimi due – nella lettera al Municipio di ______ la ricorrente ha infatti scritto di aver avuto conoscenza del­l’asta interpellando l’ufficio del registro fondiario il 13 dicembre 2020 (*recte:* probabilmente lunedì 14 dicembre), sicché il termine di ricorso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021 in virtù dell’art. 63 LEF –, siccome se stesse la sua tesi l’asta dovrebbe essere reputata nul­la (DTF 136 III 571 segg.);

che la questione può rimanere aperta, dal momento che il ricorso risulta infondato nel merito;

che, in effetti, in tutta la sua corrispondenza agli atti la ricorrente menziona sempre quale suo indirizzo *“Postlagernd, _________, ______”*, senza documentare e neppure spiegare come l’UE avrebbe dovuto sapere del suo fermo posta a ______ o come avrebbe potuto scoprirlo;

che il certificato ereditario da lei citato non indica il domicilio degli eredi, per tacere del fatto che risale al 21 aprile 2015, oltre quattro anni prima dell’avviso dell’esecuzione;

che nello scritto al Municipio di ______ (ad IV/3 pag. 3) la ricorrente afferma sì che la sede di ______ del PI 1 conosceva il suo indirizzo in fermo posta, ma non produce né cita alcuna prova al riguardo;

che le notifiche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del precetto esecutivo (il __________), della comunicazione della domanda di vendita (il __________), dell’avviso d’incanto (il __________), del deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco oneri (del __________) e dell’av­viso di deposito dello stato di riparto (l’__________) risultano dunque valide ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF;

che RI 1 è così reputata *ex lege* di aver avuto conoscenza dell’intera procedura esecutiva;

che il suo ricorso va di conseguenza respinto senza necessità d’interpellare gli altri interessati (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – avv. .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.