Appeal Moot Due to Satisfied Relief
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the annulment of an executive order that had been issued against a debtor, but the execution office subsequently reconsidered and canceled its own prior decision upon finding that an executive order, even if not served at the proper jurisdiction, remains valid if not timely contested by the debtor. Because the execution office's subsequent action fully satisfied the appellant's original request, the appellate supervisory authority deemed the appeal moot and struck the case from the roll without imposing costs or awarding compensation, adhering to established procedural rules for such circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35; Appeal Moot Due to Satisfied Relief: Because the execution office's subsequent action fully satisfied the appellant's original request, the appellate supervisory authority deemed the appeal moot and struck the case from the roll without imposing costs or awarding compensation, adhering to established procedural rules for such circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for striking the appeal from the roll when the new measure fully upholds the appellant's requests, which is the factual context leading to order 1.
Cited as the basis for the order not to levy costs or award indemnities in supervision proceedings, reflected in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.130 · Lugano 20 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 30 novembre 2020 di
RI 1 (patrocinata dalla PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro l’annullamento del precetto esecutivo emesso il
19 novembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 17 dicembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione di Locarno ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che un precetto esecutivo, anche se non è stato notificato al foro esecutivo, non è nullo e mantiene pertanto la sua validità se – come avvenuto nel caso concreto – non è stato tempestivamente contestato dall’escusso;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.