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15.2020.124 • TRAC TI 15.2020.124 Generato dall'IA

State v. Debtor (Orthodontic Expense Seizure)

Numero d'incarto 15.2020.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervising authority reviewed an appeal by the state and confederation against an execution office's decision which found the debtor's entire salary unseizable because it fell below the minimum subsistence level, as calculated by including a large, temporary orthodontic expense as a single monthly deduction. The court reasoned that since the total orthodontic cost was spread over twelve months, it should be factored into the minimum subsistence calculation on a pro-rata monthly basis for the duration of the payment plan, thereby making a portion of the salary seizable; consequently, the appeal was partially granted, the debtor's monthly subsistence level was reduced, and the initial salary seizures were directed towards paying the orthodontic bills first until the total amount was covered.

Regesto Legislator

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Art. 93 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; State v. Debtor (Orthodontic Expense Seizure): The court reasoned that since the total orthodontic cost was spread over twelve months, it should be factored into the minimum subsistence calculation on a pro-rata monthly basis for the duration of the payment plan, thereby making a portion of the salary seizable; consequently, the appeal was partially granted, the debtor's monthly subsistence level was reduced, and the initial salary seizures were directed towards paying the orthodontic bills first until the total amount was covered.

Parole chiave

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esecuzione del pignoramento deduzione per spese calcolo delle spese Confederazione pignoramento di crediti pagamento diretto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 cpv. 2 LEF

Cited as the basis for applying the monthly installment calculation to the seized salary credit.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in conjunction with the rule regarding the non-levying of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with the rule regarding the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in conjunction with the rule regarding the non-assignment of legal indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.124 · Lugano 1° dicembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 29 settembre 2020 di

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro i verbali di sequestro emessi il 24 settembre 2020 nelle procedure n. __________ e __________ promosse dalle ricorrenti nei confronti di

PI 1,IT-__________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che in esecuzione del sequestro (n. __________) decretato il 21 agosto 2020 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di PI

1 a favore dello Stato del Cantone Ticino a garanzia delle imposte cantonali del 2001, 2002 (rimanenza), 2013, 2014 e 2018, di complessivi fr. 7'451.60

oltre agli accessori, e del sequestro (n. __________) decretato il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Bellinzona sempre contro PI 1 a garanzia dell’imposta federale diretta del 2001 di fr. 320.35, il 24 settembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso, sposato con __________, casalinga senza entrate, e padre di __________ (2003) e __________ (2007), sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore · fr. · 5'167.25 · Impiegato __________

Minimo d’esistenza

Base mensile · fr. · 1'360.00 · Importo di base ridotto del 20% in proporzione al costo della vita in Italia Supplemento figlio __________ · fr. · 480.00 · Importo di base ridotto del 20% Supplemento figlia __________ · fr. · 480.00 · Importo di base ridotto del 20% Affitto · fr. · 861.75 · Affitto € 800.00 valuta 24.9.2020 Riscaldamento · fr. · 90.43 · € 83.95 valuta 24.9.2020 Pasti fuori domicilio · fr. · 211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato · fr. · 1'365.00 · __________ -__________ 5'250 km/mese a 0.260 fr./km

Spese particolari per l’istru­zione di __________ · fr. · 23.75 · € 264.60 (costi sostenuti nel mese corrente ma ripartiti su 12 mesi)

Spese mediche e dentali per __________ · fr. · 802.37 · Ortodonzia costo totale CHF 2'407.10: concesse tre rate a partire dal 01.10.2020

Spese particolari per l’istru­zione di __________ · fr. · 11.25 · € 125.30 (costi sostenuti nel mese corrente ma ripartiti su 12 mesi)

Totale · fr. · 5'685.55

che l’UE ha quindi dichiarato il salario impignorabile siccome inferiore al minimo esistenziale dell’escusso e della sua famiglia;

che con ricorso del 29 settembre 2020, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno chiesto che il costo delle cure ortodontiche per __________, il cui pagamento è stato previsto in tre rate mensili di fr. 802.37, non fosse più considerato nel minimo esistenziale a partire dal quarto mese e l’eccedenza così liberata venisse sequestrata;

che l’escusso non ha presentato osservazioni al ricorso;

che nelle sue del 26 novembre 2020 l’UE ha sostenuto che il sequestro dev’essere dichiarato infruttuoso se al momento in cui è eseguito non esiste il bene indicato sul decreto di sequestro;

che il principio citato dall’UE è corretto, siccome può essere sequestrato solo quanto è esplicitamente menzionato sul decreto di sequestro (cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 e 276 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio 2020 consid. 4);

che l’UE misconosce tuttavia come nel caso concreto il credito di salario dell’escusso in realtà esistesse e andasse sequestrato per 12 mesi in virtù dell’art. 93 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 275) nella misura in cui eccedesse il minimo vitale di PI 1 e della sua famiglia;

che per determinare l’eventuale esistenza di un’eccedenza occorreva pertanto rateare mensilmente il costo delle cure ortodontiche (come peraltro fatto per le spese particolari per l’istruzione dei figli), aggiungendo fr. 200.60 (fr. 2'407.10 ¸ 12) al minimo esistenziale (anziché fr. 802.37 per tre mesi) per un totale di fr. 5'083.80 mensili, inferiore al salario netto dell’escusso di fr. 5'167.25;

che il credito di salario sequestrato risulta così limitatamente pignorabile, tanto più che verte anche sulla probabile tredicesima (v. sentenza della CEF 15.2008.7 del 31 marzo 2008 consid. 1.1, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c);

che per garantire un pagamento più veloce delle fatture dell’orto­dontista l’UE verserà interamente le prime trattenute all’escusso o direttamente all’ortodontista fino a concorrenza di fr. 2'407.10;

che in questa misura il ricorso va pertanto parzialmente accolto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza, il calcolo del minimo esistenziale di PI 1 è riformato nel senso che la posta “spese mediche e dentali” è ridotta da fr. 802.37 a fr. 200.60 e il totale mensile diminuisce a fr. 5'083.80.

1.2 Le prime trattenute di salario sono utilizzate per pagare le fatture dell’ortodontista fino a concorrenza di fr. 2'407.10 complessivi.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – IT-.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.