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15.2020.122 • TRAC TI 15.2020.122 Generato dall'IA

Garnishment Level Reassessment Due to Changed Circumstances

Numero d'incarto 15.2020.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against the decision of an enforcement office that determined the deductible minimum subsistence level for an individual subject to wage garnishment, which was based on a prior declaration of income (an accident indemnity) and fixed expenses (rent and base living allowance). The court partially granted the appeal, annulling the enforcement office's decision and remitting the matter for a new determination based on documentation produced by the appellant regarding a change in employment and subsequently incurred new expenses, reasoning that while the appellant incorrectly claimed non-attendance at prior proceedings, the enforcement office remains obligated to adjust the garnishment based on materially changed circumstances under the relevant enforcement law. The request for legal aid was denied because the complexity of the matter did not necessitate legal counsel for the appellant to submit the required documentation to the enforcement office.

Regesto Legislator

Ufficiale

Minimo di esistenza. Pignoramento di una rendita per infortunio. Inizio di un’attività lucrativa indipendente. Revisione del pignoramento. Gratuito patrocinio

Parole chiave

Generato dall'IA
pignoramento del salario mutamento delle circostanze decisione d'esecuzione accertamento del reddito gratuito patrocinio salario minimo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 cpv. 3 LEF

Used as the basis for the execution office to recalculate the attachment based on changed circumstances, leading to the annulment of the decision.

art. 21 cpv. 4 LPR

Cited as the procedural basis for remitting the case to the execution office for a new decision, potentially following a new hearing.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in conjunction with other provisions explaining why no court fees are levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with other provisions explaining why no court fees are assigned as compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in conjunction with other provisions explaining why no court fees are assigned as compensation.

art. 20a cpv. 3 LEF

Cited in the context of conditions for granting legal aid (though ultimately denied).

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.122 · Lugano 1° dicembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 novembre 2020 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 12 ottobre 2020 a favore del gruppo di esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Bezirksgericht Schwyz, Schwyz (es. n. __________) (rappresentato dallo Staatsanwaltschaft Innerschwyz, Schwyz) PI 4, __________ (n. __________) PI 5, __________ (es. n. __________) (rappresentato dal servizio RA 3, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 7 agosto 2020, in occasione dell’esecuzione del pignoramento a favore delle esecuzioni appena citate, l’escusso RI 1 ha dichiarato all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona di aver rinnovato la sua richiesta d’indennità per malattia alla __________, di recarsi circa cinque volte all’anno alla clinica __________ di Zurigo per i controlli medici e di non pagare i premi della cassa malati, precisando che sua moglie è casalinga e non ha entrate;

che l’UE ha quindi accertato che l’escusso percepisce un’inden­nità per infortunio di fr. 5'247.55 mensili e nel suo minimo esistenziale può vedersi riconosciuti un minimo di base per coppia di fr. 1'700.– e una pigione di fr. 1'600.– mensili;

che il 12 ottobre 2020 l’UE ha diffidato la __________ a trattenere da subito dalla rendita dell’escusso la somma eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'300.– mensili, e ha notificato a RI 1 di aver determinato la trattenuta di salario secondo il seguente calcolo:

Redditi

Debitore · fr. · 5'247.55 · SUVA Lucerna (infortunio)

Minimo d’esistenza

Base mensile · fr. · 1'700.00 Affitto · fr. · 1'600.00

che venuto a conoscenza tramite la __________ del fatto che l’indennità veniva ormai versata alla PI 6 di __________, nuo­va datrice di lavoro dell’escusso, il 22 ottobre 2020 l’UE ha allestito d’ufficio un nuovo verbale delle operazioni di pignoramento, che ricalca sostanzialmente quello del 7 agosto, fatta eccezione della sostituzione della __________ con la PI 6, e ha diffidato quest’ultima a trattenere da subito dal salario dell’escusso la somma eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito sempre in fr. 3'300.– mensili;

che con ricorso del 20 novembre 2020, RI 1 ha chiesto, in via principale, di annullare la decisione di pignoramento e di riformare il calcolo del minimo esistenziale riconoscendogli diverse altre spese per un totale di fr. 6'013.50, e in via subordinata di ordinare all’UE una rivalutazione del pignoramento in funzione della sua situazione finanziaria attuale;

che il ricorrente ha postulato inoltre la concessione dell’effetto sospensivo, cui l’UE ha dichiarato di non opporsi con scritto del 24 novembre 2020, e l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;

che il ricorrente contesta anzitutto di aver presenziato all’allestimento del verbale delle operazioni di pignoramento del 12 ottobre 2020 contrariamente a quanto indicato sulla decisione di pignoramento impugnata;

ch’egli contesta l’indennità della __________ indicata come reddito, facendo valere che il caso è stato chiuso a fine luglio e che ora egli lavora per la PI 6 di __________ come montatore e supervisore per cinque mezze giornate alla settimana, dal salario di fr. 6'350.– lordi essendo dedotte le indennità malattia versate dall’assicurazione del suo nuovo datore (di fr. 1'270.– nell’agosto e nel settembre e di fr. 635.– nell’ottobre del 2020, doc. C);

che per via del nuovo lavoro, il ricorrente afferma di aver dovuto prendere una camera a __________ durante la settimana e di necessitare di una macchina per recarsi al lavoro alla sede della datrice di lavoro a __________ e sui cantieri;

ch’egli chiede pertanto di aggiungere al proprio minimo d’esisten­za fr. 470.– per la camera a __________, fr. 680.– per le trasferte, fr. 220.– per i pasti fuori casa, fr. 943.50 per i premi della cassa malati, fr. 150.– per costi di telefonia e fr. 258.– per il controllo delle urine, necessario affinché possa mantenere la licenza di condurre, per un totale di fr. 6'013.50 comprese le spese già computate dall’UE;

che il ricorrente asserisce a torto di non aver presenziato all’allestimento del verbale delle operazioni di pignoramento, dal momento ch’egli l’ha firmato il 7 agosto 2020;

che né in quell’occasione né nei mesi successivi RI 1 ha comunicato all’UE di aver concluso un contratto di lavoro con la PI 6, e neppure gli ha consegnato la documentazione necessaria a adattare il suo minimo esistenziale alla nuova situazione;

che ciò nonostante l’UE rimane tenuto a commisurare il pignoramento alle mutate circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF);

che la decisione impugnata va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’ufficio d’esecuzione per nuova decisione sulla scorta del­la documentazione prodotta dal ricorrente, se del bisogno previo un suo nuovo interrogatorio (art. 21 cpv.

4 LPR);

che la nuova decisione avrà effetto retroattivo alla data della decisione annullata (sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 6, massimata in RtiD 2018 I 784 n. 54a);

che con la decisione odierna la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che l’ammissione al gratuito patrocinio – di cui la ricorrente chiede il beneficio –

è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG;

RL 3.1.1.7);

che la designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20*a* cpv. 3

LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c

CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1);

che secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_ 919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del

9 ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1);

che nella fattispecie non è data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome il ricorrente avrebbe potuto senza difficoltà produrre all’UE i giustificativi delle (nuove) spese di cui chiede l’inserimento nel minimo esistenziale senza bisogno dell’intervento di un avvocato (in tal senso, segnatamente: sentenze della CEF 15.2020.35 del 1° luglio 2020 pagg. 3-4, 15.2018.94 del 25 gennaio 2019 pag. 3, 15.2014.48 del 25 luglio 2014 consid. 9.2);

che la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque respinta;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione im-pugnata e annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio d’esecuzione per nuova decisione sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede, se del bisogno previo un suo nuovo interrogatorio.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

– ; – ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.