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15.2020.120 • TRAC TI 15.2020.120 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Decree for Child Support Arrears Dismissed

Numero d'incarto 15.2020.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a bankruptcy decree issued by the execution office for the non-payment of child support arrears, arguing that the debt was private, not business-related, and that bankruptcy would prevent him from supporting himself, further noting a pending civil claim against his spouse. The court dismissed the appeal, reasoning that an individual registered in the commercial register must face bankruptcy proceedings even for private debts, as the nature of the debt is irrelevant under the relevant law; furthermore, the court confirmed that the statutory consequences of bankruptcy are for the creditor to assess, and the denial of a stay of execution by the Federal Tribunal meant the proceedings could continue, rendering the separate civil claim irrelevant to the execution matter.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Ricorso in materia civile pendente al TF contro il rigetto dell’opposizione. Debiti privati del titolare di una ditta individuale

Parole chiave

Generato dall'IA
arretrati di mantenimento per figli procedura di fallimento debito commerciale opposizione tardiva sentenza civile registro dello stato civile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
DTF 120 III 4
Debtor's Liability for Partnership Debts Post-Dissolution and Commercial Register Effect
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 103 LTF

Cited to confirm that an appeal to the Federal Tribunal does not suspend execution without a specific decision granting suspensive effect, justifying the rejection of the appeal.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the disposition regarding the decision not to levy court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the disposition regarding the decision not to award indemnities for costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the disposition regarding the decision not to award indemnities for costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.120 · Lugano 20 novembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 15 novembre 2020 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 __________ (rappresentata dalla madre RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 1° aprile 2019 da PI 1 contro il padre RI 1 per l’incasso di contributi di mantenimento di complessivi fr. 14'045.–, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano gli ha notificato la comminatoria di fallimento il 20 ottobre 2020, appurato che l’opposizione da lui interposta era stata rigettata in via definitiva con sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 12 marzo 2020 (inc. SO.2020.649), che il reclamo da lui presentato a questa Camera era stato respinto con decisione del 31 agosto 2020 (inc. 14.2020.45) e che il Tribunale federale, il 12 ottobre 2020, aveva respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso in materia civile depositato da lui l’8 ottobre 2020 (inc. 5D_266/2020).

B. Con ricorso del 15 novembre 2020, RI 1 chiede l’an­nullamento della comminatoria di fallimento previo conferimento dell’effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della decisione del Tribunale federale nella causa di rigetto dell’opposizione oppure della decisione della Pretura di Lugano relativa a un’azio­­ne creditoria da lui promossa contro la moglie per fr. 86'896.65, relativa alle spese di una casa a Lugano di cui è comproprietario con la moglie (inc. OR.2019.86).

C. Con osservazioni del 17 novembre 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso in esame, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere che il debito non riguarda la sua attività lavorativa bensì alimenti, e che un

suo fallimento lo porrebbe nell’impossibilità di *“ripianare gli eventuali debiti in questione”* e di provvedere al proprio sostentamento.

2.1 Ora, il criterio determinante ai sensi dell’art. 39 LEF perché l’ese­cuzione sia continuata in via di fallimento è soltanto il fatto che l’escusso sia iscritto a registro di commercio in una delle qualità enumerate in questa norma, a prescindere dal carattere privato o commerciale del credito posto in esecuzione (DTF 120 III 4; sentenza della CEF 15.2006.46 del 13 giugno 2006 consid. 2.2, massimata in RtiD 2007 I 835 n. 52c; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

4 ad art. 39 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 25 ad art. 39 LEF; Rigot in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 39 LEF). In altre parole

il titolare di una ditta individuale iscritta a registro di commercio, come la __________ del ricorrente, dev’essere

escus­so in via di fallimento anche per i suoi debiti privati. La sua censura è pertanto infondata.

2.2 Tra le conseguenze di un fallimento, ammesse dal legislatore, vi è anche l’eventualità, in pratica assai frequente, che il debitore non possa più, o non interamente, far fronte ai propri impegni e al proprio sostentamento. Non spetta all’ufficio d’esecuzione né al­l’autorità di vigilanza valutare l’opportunità dell’esecuzione, per il resto formalmente corretta, bensì al creditore. Anche su questo punto il provvedimento impugnato resiste alla critica.

2.3 A scanso di equivoci va d’altronde ricordato che il ricorso in materia civile al Tribunale federale di per sé non sospende né l’esecu­zione né l’efficacia della decisione impugnata finché non gli è stato conferito effetto sospensivo (art. 103 LTF; sentenze del Tribunale federale 5A_714/2019 del 3 giugno 2020, consid. 2.3.5, e della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid. 5). Siccome nel caso specifico il Tribunale federale ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo presentata dal ricorrente (sopra ad A), nulla osta al proseguimento dell’esecuzione.

2.4 Infine, il fatto che RI 1 vanti un credito nei confronti della moglie in una procedura giudiziaria non ha alcun influsso giuridico sull’esecuzione promossa dalla figlia. Il ricorso va di conseguenza respinto.

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.