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15.2020.12 • TRAC TI 15.2020.12 Generato dall'IA

Execution Office Petition Moot Due to Debtor Satisfying Balance

Numero d'incarto 15.2020.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An execution office petitioned the supervisory authority to determine the realization method for an interest in an estate belonging to a debtor against whom several execution proceedings were active, following a prior deferral of sale conditioned on the debtor making monthly payments and a final balance payment. The court ruled that the petition became moot and the procedure was to be struck from the roll because the debtor subsequently satisfied the remaining balance owed by the deadline, but noted that other existing attachments in separate execution proceedings would continue and might require a future petition.

Regesto Legislator

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art. 24b cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Execution Office Petition Moot Due to Debtor Satisfying Balance: The court ruled that the petition became moot and the procedure was to be struck from the roll because the debtor subsequently satisfied the remaining balance owed by the deadline, but noted that other existing attachments in separate execution proceedings would continue and might require a future petition.

Parole chiave

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pagamento di interessi esecuzione del sequestro domanda di continuazione dell'esecuzione bene impignorabile domanda d'esecuzione bilancia dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24b cpv. 1 LPR

The request was declared moot and the procedure was struck from the roll based on this provision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited to confirm that no judicial fees are levied in supervisory matters.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited to confirm that no allowances are awarded in supervisory matters.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.12 · Lugano 21 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 27 gennaio 2020 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

CO 1 (1965), __________

nell’eredità giacente fu PI 1 († 2009), composta oltre all’escussa CO 1 di

CO 1 (1961), __________ __________ (1968), __________ nelle varie esecuzioni (dei gruppi n. 6-10) promosse contro l’escussa da

PI 2 __________ Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,Bellinzona

ricordato che il 12 febbraio 2020, l’UE ha differito la vendita di 12 mesi a condizione che l’escussa pagasse 12 rate mensili di fr. 139.15 ognuna e il saldo entro il 9 febbraio 2021;

preso atto che il 14 aprile 2021 CO 1 ha versato il saldo residuo;

considerato come l’istanza in esame sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR), fermo restando che i pignoramenti eseguiti in favore dei gruppi n. 11-14 continuano

il loro corso e dovranno se del caso essere oggetto di una nuova istanza di determinazione del modo di realizzazione dell’in­teressenza

spettante a CO 1;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

pronuncia: 1. L’istanza è dichiarata priva di oggetto e di conseguenza la procedura è stralciata dal ruolo.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona, e per il suo tramite a tutti gli interessati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.