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15.2020.115 • TRAC TI 15.2020.115 Generato dall'IA

Appeal Against Income Attachment Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numero d'incarto 15.2020.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The reviewing authority addressed an appeal against an execution office's decision to attach the appellant's income based on a declared existence minimum of CHF 2,200, resulting in a garnishable surplus of CHF 158.60, despite the appellant requesting a return to a previously established, higher minimum of CHF 2,503 due to claimed increased financial difficulty. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide any legal reasoning or evidence to substantiate why the execution office's determination, based on the documentation provided and signed by the appellant, was incorrect, which is required under the relevant cantonal procedural law for appeal filings.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Income Attachment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide any legal reasoning or evidence to substantiate why the execution office's determination, based on the documentation provided and signed by the appellant, was incorrect, which is required under the relevant cantonal procedural law for appeal filings.

Parole chiave

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accertamento del reddito esecuzione del sequestro controllo della procedura legittimazione a ricorrere insinuazione del credito reddito eccedente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the dispositive regarding the non-levying of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.115 · Lugano 16 novembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 2 novembre 2020 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 22 ottobre 2020 nelle (cinque) esecuzioni del gruppo n. 9 promosse nei confronti del ricorrente;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che il 22 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento dei beni di RI 1 a favore dei creditori del gruppo n. 9;

che nel verbale delle operazioni di pignoramento il suo reddito da giardiniere è stato indicato in fr. 2'358.60 e il suo minimo esistenziale in complessivi fr. 2'200.– (minimo di base di fr. 1'200.–; quota di fr. 715.– dell’affitto condiviso con __________; pasti fuori domicilio per fr. 211.–; trasferte fino al luogo di lavoro con i trasporti pubblici per fr. 74.–), determinando un’eccedenza pignorabile di fr. 158.60 mensili;

che RI 1 ha firmato il verbale;

che con scritto 2 novembre 2020 indirizzato all’autorità di vigilanza cantonale, RI

1 ha chiesto se non fosse possibile *“derogare”* alla decisione di pignoramento appena citata, tornando al minimo d’esistenza di fr. 2'503.– stabilito in un precedente pignoramento in luogo del nuovo di fr. 2'200.–;

che nelle sue osservazioni del 4 novembre 2020 l’UE ha rilevato di aver eseguito il pignoramento sulla base della documentazione prodotta dall’escusso, il quale non ha addotto alcun nuovo giustificativo a sostegno della sua domanda ricorsuale;

che giusta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova;

che nel caso in esame RI 1 non ha indicato alcuna motivazione a conforto della sua domanda di *“deroga”*, se non che con questa nuova decisione egli si troverà *“davvero seriamente ancora di più in difficoltà economica”*;

ch’egli non ha neppure menzionato alcun mezzo di prova;

che se lo scritto in questione non fosse indirizzato a questa Camera ci si potrebbe addirittura chiedere se si tratta davvero di un ricorso;

che, comunque sia, in mancanza di una motivazione che permetta di capire perché la nuova decisione dell’UE sarebbe errata, il ricorso non può ch’essere dichiarato irricevibile senza necessità di notificare ai creditori né il ricorso né la decisione odierna, visto il suo esito (art. 9 cpv. 2 LPR);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.