Appeal Regarding Failure to Close Bankruptcy Moot Due to Subsequent Closure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the supervisory authority regarding the failure of the Bankruptcy Office to close a bankruptcy proceeding initiated in 2016, alleging undue delay. The court noted that while the appeal was otherwise admissible despite issues with the appellant's representation based on local procedural law, the subsequent judicial order closing the bankruptcy and the company's removal from the commercial register rendered the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and ordered it struck from the roll, as no costs or fees were to be charged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 15 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Regarding Failure to Close Bankruptcy Moot Due to Subsequent Closure: The court noted that while the appeal was otherwise admissible despite issues with the appellant's representation based on local procedural law, the subsequent judicial order closing the bankruptcy and the company's removal from the commercial register rendered the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and ordered it struck from the roll, as no costs or fees were to be charged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal without object and struck it from the roll based on this procedural provision regarding the appeal procedure in execution and bankruptcy matters.
This provision was cited in the dispositive regarding the non-levying of court fees.
This provision was cited in the dispositive regarding the non-assignment of compensation.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.114 · Lugano 17 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 2 novembre 2020 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano in merito alla mancata chiusura del fallimento aperto il 17 marzo 2016 nei confronti della
PI 1, (rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, Viganello)
rammentata l’ordinanza 6 novembre 2020 del presidente della Camera;
ricordato che giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza processuale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta solo a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1);
precisato che, contrariamente a quanto crede il lic. iur. PA 1, la rappresentanza processuale, anche non professionale, nella procedura di ricorso ticinese non è autorizzata a persone non citate all’art. 15 LPR, pur in possesso di una procura rilasciata dalla parte (sentenza della CEF 15.2015.24 del 27 maggio 2015 consid. 1.1);
ritenuto nondimeno il ricorso ricevibile in quanto firmato (anche) da RI 1;
posto che, nel merito, il ricorrente, ex amministratore unico della fallita, si duole del fatto che dopo oltre quattro anni dalla sua apertura la procedura di liquidazione in via di fallimento dell’PI 1 non sia ancora stata chiusa, sicché chiede che sia fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti di Lugano di presentare l’istanza di chiusura alla Pretura del Distretto di Lugano entro il 31 dicembre 2020;
preso atto che con decreto del 17 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato la chiusura della procedura fallimentare (FUSC del 29 dicembre 2020) e che la società è stata radiata dal registro di commercio il giorno seguente;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI 1, c/o , , .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.