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15.2020.102 • TRAC TI 15.2020.102 Generato dall'IA

Seizure of Inheritance Rights: Realization by Public Auction

Numero d'incarto 15.2020.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority was asked by an enforcement office to determine the method for realizing the interest held by a debtor in two deceased persons' estates, following the seizure of the debtor's inheritance rights in favor of numerous creditors holding claims exceeding CHF 116,000. The court reasoned that since the debtor's half share of the estate, valued approximately at CHF 88,735.50 based on the estate's total valuation of CHF 177,471, was sufficiently determined, and considering the potential time and cost of dissolving the co-ownership versus the lower risk of a low sale price given the substantial total claims, the appropriate method for realizing the seized rights was an order for sale by public auction.

Regesto Legislator

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Art. 9 dell, Art. 9 cpv. 1 ODiC, Art. 10 cpv. 1 ODiC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 ODiC, Art. 10 cpv. 3 ODiC; Seizure of Inheritance Rights: Realization by Public Auction: The court reasoned that since the debtor's half share of the estate, valued approximately at CHF 88,735.50 based on the estate's total valuation of CHF 177,471, was sufficiently determined, and considering the potential time and cost of dissolving the co-ownership versus the lower risk of a low sale price given the substantial total claims, the appropriate method for realizing the seized rights was an order for sale by public auction.

Parole chiave

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pubblico incanto diritti degli eredi ordine del pignoramento poteri pubblici liquidazione dell'eredità petizione d'eredità Realizzazione di quota di partecipazione in comunione indivisa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 LEF

The authority decided on the method of realizing the heir's rights as required by this provision.

art. 10 cpv. 3 ODiC

Cited as the basis for ordering the sale by public auction because the value of the pledged shares was sufficiently determined.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding compensation for costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding compensation for costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.102 · Lugano 8 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 5 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1

nelle eredità giacenti fu PI 15 (†2011) e fu PI 14 (†2019), composte oltre al figlio PI 1 e alla sorella di lui

PI 2,

nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 da:

PI 3 PI 4 (rappresentati dall’RA 1

PI 9, (rappresentata dall’RA 2, ) PI 10, PI 3, (rappresentato dalla RA 3, PI 5 (rappresentato dal servizio RA 4, ) PI 6 PI 8 (rappresentata dalla RA 5, PI 11, PI 12, (rappresentata dalla RA 6, ) PI 13,

ritenuto

in fatto: A. Nelle 23 esecuzioni promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 116'000.– complessivi, il 14 ottobre 2009, l’8 aprile 2020 e il 16 ottobre 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nelle comunioni ereditarie del padre fu PI 15 (†2011)

e della madre fu PI 14 (†2019), composte anche della sorella PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni i

fondi n. __________ e __________ siti sul territorio del Comune di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito ai beni delle comunioni ereditarie il valore di stima complessivo di fr. 177'471.–.

B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 16 marzo 2020 a norma dell’art.

9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza del debitore e di tutti i creditori eccetto uno.

C. Il

12 marzo 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie pignorate. Nel termine impartito gli è pervenuta la proposta della coerede PI 2 di procedere alla vendita a trattative private dei fondi di proprietà della comunione ereditaria, essendo il proprio rappresentante legale stato contattato da un interessato all’acquisto della particella n. __________ di __________.

D. L’8 aprile 2020 l’Ufficio ha sottoposto ai creditori la proposta della coerede PI 2. In considerazione dell’accordo espresso dai creditori pignoranti alla vendita a trattative private, il 12 maggio 2020 l’UE ha assegnato alla coerede PI 2 un termine fino al 31 agosto 2020 per procedervi.

E. In risposta alla richiesta d’aggiornamento dell’UE, il 28 settembre 2020 PI 2 gli ha comunicato di non aver più avuto riscontri concreti in vista dell’auspicata vendita a trattative private e di rimettersi pertanto alla decisione dell’UE circa il proseguimento della procedura di realizzazione.

F. Il

5 ottobre 2020 l’UE ha quindi chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede di pignoramento l’UE ha attribuito alle intere sostanze ereditarie un valore complessivo di fr. 177'471.– e all’interessenza del debitore la metà del medesimo, ossia fr. 88'735.50.

Considerato

in

diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato la quota parte dell’escusso nelle comunioni ereditarie in un mezzo, atteso che le stesse sono composte oltre a lui della sorella PI 2. Delle sostanze ereditarie fanno parte i fondi n. __________ e __________ RFD di __________, stimati dall’UE in fr. 177'471.–, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata in fr. 88'735.50. Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento (oltre fr. 116'000.–) è superiore al valore di stima della quota dell’escusso. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ½ spettante a PI 2 nella divisione delle comunioni ereditarie del padre PI 15 e della madre PI 14.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.