Appeal Regarding Writ of Execution for Movable Pledge and Threat of Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the execution office's action regarding a request to appear to be served with a writ of execution for the realization of a manual pledge concerning storage containers, arguing the writ was illegal and challenging the associated threat of a fine for non-compliance, especially since the party claimed an address outside the jurisdiction; the court dismissed the challenge to the writ of execution because the execution venue was determined by the location of the pledged movable property, not the debtor's domicile, but declared the challenge to the mandatory appearance moot as the deadline passed without further action, further clarifying that while an appearance invitation is permissible, it cannot be accompanied by the threat of a criminal penalty, though the appellant now being aware of the writ is obliged to take steps to receive service, failing which public notice procedures may proceed.
Regesto Legislator
UfficialeNotifica del precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno manuale a un debitore domiciliato all’estero. Invito a presentarsi all’ufficio d’esecuzione corredato di una comminatoria di sanzioni penali
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order regarding the non-collection of court fees because the decision relates to execution proceedings.
Cited in the final order regarding the non-collection of court fees because the decision relates to execution proceedings.
Cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities because the decision relates to execution proceedings.
Testo completo
17 dicembre 2020 Incarto n. 15.2020.101 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2020 di
RI 1 __________ (per indirizzo: __________) contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano, o meglio contro la sua convocazione presso l’Ufficio entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica del precetto esecutivo emesso il 12 febbraio 2020 nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno manuale promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di pegno manuale emesso il
12 febbraio 2020 dall’Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI
1 per l’incasso di fr. 3'101.80, indicando quale causa del credito il *“contratto di deposito masserizie presso container n. __________ - __________ dal 01.10.2019”*;
che non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo presso la casella postale (n. __________) da lei sempre indicata quale indirizzo di notifica, con scritto del 25 settembre 2020 l’UE l’ha invitata a pre-sentarsi presso i suoi sportelli entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica di atti esecutivi (con la precisazione del numero dell’esecuzione e del nome della creditrice), avvertendola che, scaduto infruttuoso il termine impartitole, sarebbe stata tentata una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e, da ultimo, se si fosse sottratta alla notifica, si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell’atto sul foglio ufficiale (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);
che la destinataria è stata inoltre resa attenta che, a norma dell’art. 292 CP, le sarebbe potuta essere inflitta una multa in caso di mancata ottemperanza alla decisione di convocazione;
che con ricorso del 3 ottobre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamento della convocazione e del precetto esecutivo, facendo valere di avere trasferito il proprio domicilio a __________ a far tempo dal 31 dicembre 2017 e di considerare la convocazione per il 25 settembre 2020 *“del tutto illegale, gravemente, volontariamente
provocatoria”* e suscettibile di configurare *“ipotesi di illecito penale”* per quanto concerne la minaccia della pena dell’art. 292 CP;
che nelle loro osservazioni (dell’8 e 20 ottobre 2020) sia la PI 1 sia l’UE hanno rilevato a ragione che la domanda d’esecuzione tende alla realizzazione del pegno gravante il mobilio depositato a __________, sicché il foro esecutivo è situato in quel luogo – ovvero nel Distretto di Lugano – in virtù dell’art. 51 cpv. 1 LEF;
che il domicilio all’estero della ricorrente non osta alla realizzazione del pegno in Svizzera (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 51 LEF);
che di conseguenza la domanda di annullamento del precetto esecutivo va respinta;
che la richiesta di annullamento della convocazione all’Ufficio risulta invece senza oggetto, e quindi da stralciare dal ruolo (art. 24*b* LPR), siccome il termine stabilito è scaduto infruttuoso e l’UE non ha sporto denuncia penale contro la ricorrente;
che a futura memoria conviene ricordare che se la notifica del precetto esecutivo in via postale fallisce, come indicato nella convocazione impugnata l’UE deve tentare una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di polizia (in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e, ove anche il secondo tentativo non vada a buon fine perché l’escusso persiste a sottrarsi alla notifica, deve procedere alla notifica dell’atto in via edittale (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);
che nel caso di un debitore domiciliato all’estero l’intervento di un funzionario comunale o di polizia è però di principio da escludere, a meno che l’agente notificatore riesca fortuitamente a consegnargli il precetto esecutivo nel circondario esecutivo;
che un invito all’escusso a presentarsi all’ufficio d’esecuzione per ritirare l’atto esecutivo è invece possibile, ma egli non è tenuto per legge a darvi seguito, sicché l’invito non può andare oltre a una semplice comunicazione (DTF
138 III 26 consid. 2.1 e 136 III 156 consid. 3.1);
che l’invito non può quindi essere corredato con la comminatoria della sanzione dell’art. 292 CP;
che per quanto attiene alla fattispecie in esame, RI 1 sa ormai dell’esistenza del precetto esecutivo fatto emettere dalla PI 1, di modo che il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) le impone d’informarsi dell’esistenza e del contenuto dello stesso e, se del caso, di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3);
che di conseguenza se la ricorrente non prenderà contatto con l’UE di Lugano entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione per convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio potrà validamente considerare che RI 1 si stia sottraendo alla notificazione e che si renda necessario il ricorso alla via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF;
che la domanda di ricusazione del presidente della Camera presentata il 29 novembre dalla ricorrente, e trasmessa per competenza il 3 dicembre dal presidente del Tribunale d’appello, va dichiarata irricevibile per i motivi indicati nel giudizio odierno sul ricorso 24 agosto 2020 di RI 1 (inc. 15.2020.80, consid. 2);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa del giudice Jaques è respinta.
2. Nella misura in cui non è senza oggetto il ricorso è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– __________, ; – .
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.