Appellants Challenge Forced Sale Auction Conditions After Nineteen Years
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged the auction conditions filed by the enforcement office regarding the forced sale of ten property units, which stemmed from mortgage enforcement initiated nineteen years prior by the creditor. The appellate court declared the appeal inadmissible in part because the stated grounds of appeal, concerning a minor error in the name of one owner, the starting bid, and the minimum bid increment, were insufficiently reasoned as required by cantonal law. Furthermore, the appeal concerning the proposed two-stage auction format was deemed moot and struck from the role because the enforcement office subsequently modified the auction conditions to the appellants' satisfaction, with the creditor's consent.
Regesto Legislator
UfficialeCondizioni d’asta. Mancanza di motivazione di alcune censure contenute nel ricorso. Doppio turno d’asta di blocchi di quote di comproprietà per piani
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare a part of the appeal without object because the Auction Office modified the conditions as requested by the appellants.
Used to declare several parts of the appeal inadmissible due to insufficient justification (lack of motivation).
Cited in the operative part regarding the non-levy of court fees.
Cited in the operative part regarding the non-levy of court fees.
Cited in the operative part regarding the non-award of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2019.9 · Lugano 13 febbraio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso interposto il 28 gennaio 2019 da
RI 1, __________ RI 2, __________ RI 3, __________ (patrocinati dall’__________ PA 1 e dalla MLaw __________ , __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro le condizioni d’asta depositate il 18 gennaio 2019 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei due primi ricorrenti dalla
PI 1, __________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che l’PI 1 procede contro i fratelli e RI 1 e RI 2 per l’incasso di fr. 921'959.60 oltre agli interessi del 5.75% dal 1° luglio 2000 sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 luglio 2000 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona in realizzazione del pegno immobiliare gravante la particella n. __________ RFD di __________, poi costituita in proprietà per piani (PPP), composta di dieci unità (n. __________ a __________), cinque in comproprietà di RI 1 (19/20) e della RI 3 (già __________) (1/20) – n. __________-__________ e __________-__________) – e le altre cinque di proprietà di RI 2;
che a quasi 19 anni dall’inoltro dell’esecuzione, il 18 gennaio 2019 l’UE di Bellinzona ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta per i suddetti dieci fondi;
che con il ricorso in esame, del 28 gennaio 2019, entrambi gli escussi e la RI 3 impugnano le condizioni d’asta, facendo anzitutto valere che il nome della terza proprietaria di parte dei fondi, la RI 3, è stato scritto in maniera errata, omettendo l’acronimo “Sagl”;
che i ricorrenti non spiegano però quale incidenza possa avere tale imprecisione sulla validità dell’atto impugnato, sicché la censura, insufficientemente motiva, è irricevibile (art. 7 cpv. 2 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che per il medesimo motivo sono pure inammissibili le censure relative al prezzo di
partenza (piede d’asta) – che a loro dire *“non risulta ad ogni modo corretto”* senz’altra spiegazione – e al punto n. 5 delle condizioni d’asta, che
a loro parere, immotivato, dovrebbe essere modificato per aumentare l’importo minimo di rilancio delle offerte da fr. 20'000.– a fr. 40'000.–;
che relativamente all’organizzazione di un doppio turno d’asta, il primo di due blocchi di PPP – l’uno per le quote di (com)proprietà di RI 1 e della RI 3 e l’altro per quelle di proprietà di RI 2 – e il secondo per tutte le PPP, il 31 gennaio 2019 l’UE ha modificato le condizioni d’asta nel senso auspicato dai ricorrenti, con il nulla osta della procedente, di modo che il ricorso risulta su questo punto senza oggetto e può essere stralciato dal ruolo (art. 24*b* cpv. 1 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è dichiarato senza oggetto e di conseguenza è stralciato dal ruolo.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione (anticipata per e-mail) a:
– ; – .
Comunicazione (anticipata per e-mail) all’Ufficio di esecuzione,
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.