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15.2019.75 • TRAC TI 15.2019.75 Generato dall'IA

Creditor Realization of Heir's Estate Share by Public Auction

Numero d'incarto 15.2019.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought to determine the method for realizing the share of an heir in two estates, following the seizure of the heir's rights in the inheritance by various creditors; the Enforcement Office estimated the heir's one-third interest at approximately 60,000, derived from a net estate value of roughly 179,000, after determining that conciliation efforts failed and no alternative realization proposals were submitted by interested parties. The appellate court confirmed the enforcement office's valuation, holding that since the existence and share of the heir were not contested and the value was sufficiently approximated during conciliation as required by regulation, ordering the realization through public auction was appropriate as the alternative of dissolving the co-ownership would be inadequate given the time, costs, and minimal risk of a low sale price.

Regesto Legislator

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Art. 9 dell, Art. 9 cpv. 1 ODiC, Art. 10 cpv. 1 ODiC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 ODiC, Art. 10 cpv. 3 ODiC; Creditor Realization of Heir's Estate Share by Public Auction: The appellate court confirmed the enforcement office's valuation, holding that since the existence and share of the heir were not contested and the value was sufficiently approximated during conciliation as required by regulation, ordering the realization through public auction was appropriate as the alternative of dissolving the co-ownership would be inadequate given the time, costs, and minimal risk of a low sale price.

Parole chiave

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pubblico incanto diritti degli eredi valore delle vendite comproprietà liquidazione dell'eredità porzione legittima Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 9 dell
Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 7 maggio 2019 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale
Art. 9 cpv. 1 ODiC
Cited in the reasoning regarding the obligation of the Office to convene interested parties for a conciliation hearing.
Art. 10 cpv. 1 ODiC
Cited in the reasoning regarding giving interested parties the opportunity to make proposals on the method of realization.
Art. 132 cpv. 1 LEF
Cited in the reasoning as the general basis for the supervisory authority to determine the method of realizing the debtor's hereditary rights.
Art. 10 cpv. 2 ODiC
Cited in the reasoning to list the choice between auction or dissolution of the joint ownership.
Art. 10 cpv. 3 ODiC
Cited in the reasoning as the rule generally limiting the auction sale to cases where the share value can be approximated.
Art. 10 cpv. 3 RDC
In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta.
Art. 10 cpv. 2 RDC
1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the general basis for the supervisory authority to determine the method of realizing the debtor's hereditary rights.

art. 9 cpv. 1 ODiC

Cited in the reasoning regarding the obligation of the Office to convene interested parties for a conciliation hearing.

art. 10 cpv. 1 ODiC

Cited in the reasoning regarding giving interested parties the opportunity to make proposals on the method of realization.

art. 10 cpv. 2 ODiC

Cited in the reasoning to list the choice between auction or dissolution of the joint ownership.

art. 10 cpv. 3 ODiC

Cited in the reasoning as the rule generally limiting the auction sale to cases where the share value can be approximated.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning to explain why no judicial fees are levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning to explain why no indemnities are awarded.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the legal remedies section regarding the deadline for filing an appeal.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the legal remedies section regarding the deadline for filing an appeal.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the legal remedies section regarding the deadline for filing an appeal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the suspension of the deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.75 · Lugano 13 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 23 settembre 2019 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

IS 1

nelle eredità giacenti fu __________ e fu __________, composte oltre all’escusso PI 1 di

PI 2, __________ PI 3, __________

nelle varie esecuzioni (gruppi n. 5-11) promosse contro l’escusso da diversi creditori;

ritenuto

in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 2, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato in più occasioni i diritti che gli spettano nella comunione

ereditaria dei genitori fu __________ e fu __________, in particolare per quanto concerne le particelle n. __________, __________,

__________, __________, __________ (quota B di ½), __________ (quota B di ½), __________ (quota B di ½) e __________ (quota A di ½) RFD di __________, sezione di __________. Nei verbali di pignoramento l’UE ha quantificato in fr. 1.– il valore di stima dell’interessenza spettante all’e­­scusso nella comunione.

B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 7 maggio 2019 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della

quale nessuna conciliazio­ne è potuta essere raggiunta in assenza di parte dei creditori. In sede di conciliazione l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà della comunione ereditaria un valore di stima di fr. 231'882.–. Da tale importo ha dedotto l’ammontare dei debiti ipotecari gravanti parte dei fondi di complessivi fr. 52'653.75, ottenendo un valore totale netto di fr. 179'228.25. Considerata una quota di spettanza del debitore nella comunione ereditaria pari ad un terzo, l’UE ha assegnato all’interessenza del debitore il valore di fr. 60'000.–.

C. Il

12 luglio 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito non gli è pervenuta alcuna proposta.

D. Il

23 settembre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti e attribuendo alla sostanza ereditaria, come in sede di conciliazione, un valore complessivo di fr. 179'228.50 e all’interessenza del debitore un valore di fr. 60'000.–.

Considerato

in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un terzo, atteso che i membri della stessa sono l’escusso e le due sorelle PI 2 ed PI 3, e che il suo valore assomma a fr. 60'000.–. Tale accertamento, effettuato all’udienza di conciliazione alla presenza di tutti i membri della comunione ereditaria e di due creditori, non è stato ritualmente contestato neppure da nessuna delle altri parti interessate alla procedura, alle quali è stata trasmessa per conoscenza l’istanza del 23 settembre 2019 tendente a far determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 e nella quale l’UE ha indicato la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria e il valore da lui attribuito alla stessa. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde pressoché al valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/3 spettante a PI 1nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 2 e PI 3.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.