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15.2019.74 • TRAC TI 15.2019.74 Generato dall'IA

Appeal Against Distribution Statement Following Forced Sale: Timeliness and Adjustment of Secured Claims

Numero d'incarto 15.2019.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a distribution statement following the forced sale of mortgaged property, primarily challenging the inclusion and amounts of several secured claims, including tax claims and amounts due to other creditors. The court initially ruled that an appeal against the distribution statement is generally limited to reviewing its conformity with the established list of charges, and since the appellant failed to contest the list of charges upon notification, most grounds for appeal were deemed time-barred and inadmissible. However, the court partially granted the appeal regarding one creditor's claim, acknowledging that this creditor subsequently accepted a direct payment from the appellant for a significant portion of that claim and effectively renounced that part of the distribution, thus ordering the execution office to redistribute that specific amount directly to the appellant instead of the creditor.

Regesto Legislator

Ufficiale

Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Stato di riparto. Censure dirette contro i crediti iscritti nell’elenco oneri passato in giudicato. Pagamento parziale successivo

Parole chiave

Generato dall'IA
petizione in giudizio ordine di pagamento realizzazione forzata di immobili imposta diretta azione di divisione dell'eredità realizzazione anticipata

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 III 24
DTF 139 III 388
10'002.70 va così versato a RI 1 a titolo di restituzione della stessa somma che quest’ultima ha già pagato direttamente al creditore, senza necessità di una preventiva modifica dell’elenco oneri per l’insorgere del fatto nuo­vo del parziale pagamento (per analogia DTF 139 III 388 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

Used to declare the appeal inadmissible (tardivo) in part regarding contestations of the list of charges.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Applied in the ruling because it dictates that no judicial fee is to be levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied in the ruling because it dictates that no indemnities are to be awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the ruling because it dictates that no indemnities are to be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.74 · Lugano 11 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 settembre 2019 di

RI 1 (rappresentata dalla curatrice RA 1, , e patrocinata dall’ PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emes­so il 4 settembre 2019 nelle esecuzioni n. __________

e __________ in via di realizzazione del pegno promosse nei confronti rispettivamente della ricorrente e del defunto figlio

PI 5(† 2019), già in __________

dalla

PI 3,

procedura che interessa anche

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona) PI 2, (rappresentato dal proprio Municipio, )

ritenuto

in fatto: A. La PI 3 ha escusso RI 1 e il figlio PI 5, deceduto il 22 gennaio 2019, per l’incasso di complessivi fr. 525'060.72 oltre agli interessi del 5% dal 26 maggio 2017 sulla scorta dei precetti esecutivi n.__________ e __________ emessi il 14 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano in via di realizzazione di due pegni immobiliari gravanti la particella n. __________ RFD di __________, in comproprietà di RI 1 per 5⁄6 e della sorella PI 6 (deceduta il 28 febbraio 2019) per il rimanente 1⁄6.

B. Con domanda del 9 gennaio 2018 l’escutente ha chiesto all’UE di Lugano di procedere alla realizzazione dei pegni. L’UE di Mendrisio, responsabile del settore immobiliare del Sottoceneri, ha dunque fissato l’incanto per il 16 gennaio 2019, pubblicando il relativo avviso sul Foglio ufficiale cantonale del 31 agosto 2018 e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio di stessa data.

C. Il

15 novembre 2018 l’Ufficio di Mendrisio ha emesso l’elenco degli oneri, in cui figurano i crediti assistiti da ipoteca legale insinuati dallo PI 4 per fr. 11'169.45 e dal PI 2 per fr. 10'049.30, nonché quelli garantiti da due cartelle ipotecarie insinuati dalla PI 3 per fr. 568'314.60. Quello stesso giorno l’organo esecutivo ne ha dato comunicazione scritta agli interessati e ha inoltre depositato le condizioni d’asta.

D. L’organo esecutivo ha aggiudicato il noto fondo alla PI 3 il 16 gennaio 2019 per fr. 595'000.–.

E. Il

4 settembre 2019 l’UE di Mendrisio ha allestito e inviato alle parti interessate il seguente stato di riparto:

N. · Creditore pignoratizio · Somma di credito Fr. · Somma ricavata Fr. · Importo scoperto Fr.

1. · Ufficio Esazione e Condoni Viale Stefano Franscini 6 6501 Bellinzona · 11'169.45 · 11'169.45 · –-.–-

2. · PI 2 __________ __________ · 10'429.30 · 10'429.30 · –-.–-

3. · PI 3 __________ __________ · 568'314.60 · 544'947.15 · 23'367.45

Nessuna eccedenza a favore dei creditori pignoranti

F. Con ricorso del 16 settembre 2019 RI 1 si aggrava contro lo stato di riparto, chiedendo alla Camera di annullarlo e ordinare all’UE di Mendrisio di allestirne uno nuovo, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

G. Mediante ordinanza del 26 settembre 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.

H. Tramite osservazioni del 7 ottobre 2019 lo PI 4 postula la reiezione del gravame, come pure la PI 3 e l’UE di Mendrisio nelle loro dell’11 e 18 ottobre 2019. Il PI 2 si rimette invece al giudizio della Camera con osservazioni del 10 ottobre 2019.

Considerato

in diritto: 1. La ricorrente si duole innanzitutto del riparto di fr. 10'429.30 a favore del PI 2, sostenendo di aver pagato il 14 maggio 2019, sulla base di un accordo extragiudiziario, le esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano promosse nei suoi confronti da quel creditore. Contesta altresì il riparto di fr. 11'169.45 a favore dello PI 4, facendo valere che le esecuzioni fatte spiccare da quest’ultimo contro di lei e giunte allo stadio della domanda di vendita (esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano) ammontano in realtà a complessivi fr. 6'197.90. Si lamen­ta pure del fatto che l’Ufficio di Mendrisio abbia considerato lei e il defunto figlio come debitori solidali per i *“debiti fiscali”* dei predetti creditori. È inoltre del parere che in virtù dell’art.

209 LEF gli interessi dei crediti garantiti da pegno insinuati dalla PI 3 e dallo PI 4 possono decorrere al massimo fino alla domanda di realizzazione e non sino all’ultima realizzazione. Al riguardo, osserva infine che mal si comprende perché per alcune esecuzioni

dello PI 4 non siano stati conteggiati interessi (esecuzioni n. __________, __________ e __________), mentre per altre hanno continuato a decorrere

anche dopo l’ultima realizzazione (esecuzioni n. __________ e __________).

1.1 Giusta l’art. 112 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado. Ne consegue che l’autorità di vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio deve limitarsi ad esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri (sentenza della CEF 15.2010.68 del 3 agosto 2010, consid. 2.1; cfr. DTF 120 III

24 consid. 3).

1.2 Nel caso in rassegna, a ben guardare la ricorrente non contesta tanto lo stato di riparto, quanto piuttosto l’esistenza e l’entità dei cre­diti garantiti da pegno iscritti nell’elenco degli oneri, nonché l’esten­­sione degli interessi, l’UE di Mendrisio essendosi del resto limitato a trascrivere nello stato di riparto i crediti inseriti nell’elenco oneri (sopra, consid. C ed E). Ora, dagli atti emerge che l’Ufficio ha inoltrato alla ricorrente l’elenco oneri il 15 novembre

2018 per raccomandata, che però è stata rinviata al mittente *“in base a disposizione preliminare”* il 28 novembre 2019 (v. tracciamento postale della raccomandata n. __________).

Sennonché, il 14 marzo 2019, la curatrice di RI 1 ha chiesto all’Uffi­cio di Mendrisio di trasmetterle *“l’incarto completo”*, ciò che ha ottenuto il giorno successivo, come rileva lo stesso UE nelle proprie osservazioni al ricorso, rimaste incontestate. In quell’occasione, essa ha potuto prendere visione anche dell’elenco oneri, tant’è che ne ha estratto una copia e l’ha allegata al ricorso (doc. E). Orbene, non avendo la curatrice contestato l’elenco oneri entro dieci giorni da quando ne è venuta a conoscenza, il ricorso al vaglio si rivela tardivo (v. art. 17 cpv. 2 LEF) e dunque irricevibile, salvo per una censura cui ha aderito una delle controparti interessate e di cui si dirà più avanti (sotto, consid. 4).

2. Per abbondanza, occorre comunque rilevare che i fr. 11'169.45 a favore dello Stato del Canton Ticino fanno riferimento alla somma dei crediti assistiti da ipoteca legale insinuati da quest’ultimo con scritto del 13 settembre 2018 e iscritti dall’UE di Mendrisio nel­l’e­lenco oneri del 15 novembre 2018. A tal proposito, va ricordato che secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. b RFF, applicabile anche all’ese­cuzione in via di realizzazione del pegno per il rimando dell’art. 102 RFF, l’elenco oneri deve contenere gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati

dagli interessati in seguito all’ingiunzio­­ne dell’ufficio (v. art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, e 29 cpv. 2

e 3 RFF), a prescindere dal fatto che i crediti garantiti da pegno siano stati oggetto di precedenti esecuzioni giunte allo stadio della domanda di vendita. La critica secon­do cui la ripartizione a favore dello Stato del Canton Ticino debba essere limitata a fr. 6'197.90 (sopra, consid. 1) è pertanto priva di fondamento.

Per quanto attiene invece all’indicazione nell’elenco oneri del nome di PI 5 accanto a quello della madre RI 1, da cui per l’insorgente emergerebbe un rapporto di solidarietà

passiva, nelle proprie osservazioni lo PI 4 ammette che le pretese insinuate *“si riferiscono unicamente alla partita

intestata alla sig.ra RI 1, nonostante sia stato indicato erroneamente anche il

nome del figlio PI 5”*. L’indicazione errata, ad ogni modo, non pregiudica la validità dello stato di riparto, che prevede

una distribuzione del ricavo conforme all’elenco oneri passato in giudicato.

3. Riguardo alla censura sugli interessi dei crediti iscritti nell’elenco oneri, basti dire che l’art. 209 cpv. 2 LEF citato dalla ricorrente, che fa parte del sesto titolo dedicato agli effetti del fallimento, non si applica all’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. La decorrenza degli interessi in tale ipotesi è invero disciplinata dall’art. 157 cpv. 2 LEF, in base al quale la somma netta ricavata viene distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese, indipendentemente dalla circostanza che il ricavo basti a soddisfare tutti i creditori, come invece prevede l’art. 209 cpv. 2 LEF nella procedura di fallimento. Per quanto concerne in particolare le esecuzioni n. __________, __________ e __________ dello Stato del Canton Ticino, a prescindere dal fatto che si tratta di ese­cuzioni in via di pignoramento non insinuate ai fini dell’allestimento dell’elenco oneri, si evince dall’applicativo informatico degli uffici d’esecuzione che non decorrono interessi semplicemente perché il creditore non li ha pretesi.

4. Infine, in merito al riparto di fr. 10'429.30 a favore del PI 2, nelle proprie osservazioni quest’ultimo riconosce che, a seguito del pagamento a saldo da parte di RI 1 delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________, il 28 maggio

2019 ha chiesto all’UE di Lugano di cancellare le stes­se, ma ha omesso di *“richiedere una modifica dell’elenco oneri”*, mo­tivo per cui l’UE

di Mendrisio ha (rettamente) allestito lo stato di riparto in base alle insinuazioni ivi iscritte e non contestate. L’ope­rato dell’Ufficio di Mendrisio non presta dunque il fianco a critiche. Ciononostante non si può ignorare che il PI 2 ha rinunciato, in questa sede, alla quasi totalità dell’importo che gli spetta secondo lo stato di ripartizione impugnato, postulando di versargli solo i fr. 426.60 relativi alle ipoteche legali per gli anni dal 2016 al 2019. Il saldo di fr. 10'002.70 va così versato a RI 1 a titolo di restituzione della stessa somma che quest’ultima ha già pagato direttamente al creditore, senza necessità di una preventiva modifica dell’elenco oneri per l’insorgere del fatto nuo­vo del parziale pagamento (per analogia DTF 139 III 388 consid. 2.2.1), vista l’assenza di controversia in merito all’assegnazione del saldo di fr. 10'002.70. Nella misura della sua limitata ricevibilità (sopra, consid. 1.2), sotto questo

profilo il ricorso si rivela così parzialmente fondato. Riguardo invece all’indicazione nell’elenco one­ri del nome di PI 5 accanto a quello della madre RI 1 anche per i crediti

del PI 2, si ribadisce che tale circostanza non ha alcun influsso sulla validità dello stato di riparto (sopra, consid. 2 *i.f.*).

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di distribuire l’importo di fr. 10'429.30, previsto al punto 2 dello stato di riparto impugnato, in ragione di fr. 426.60 a favore del PI 2 e di fr. 10'002.70 a favore di RI 1.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.