Appeal Against Bankruptcy Threat Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Formal Defect and Filed Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal sought the annulment of a bankruptcy threat issued by the execution office following the initiation of enforcement proceedings for a debt, where the debtor claimed the threat was unwarranted due to a denial of justice related to a conciliation hearing. The court dismissed the appeal as inadmissible because appeals to the supervisory authority against a bankruptcy threat are restricted to formal defects, not matters of substantive merit regarding the underlying claim, and the appellant failed to provide evidence of having filed an opposition to the payment order as required, leading the court to uphold the execution office's finding that no opposition was lodged.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Mancata partecipazione a un’udienza di conciliazione relativa a un rigetto di un’opposizione in realtà non avvenuta
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation with reference to this provision.
Cited to justify dispensing with hearing the opposing party before ruling on the appeal's admissibility.
Cited in the reasoning leading to the order regarding costs (not collecting the judicial fee).
Cited in the reasoning leading to the order regarding costs (not awarding indemnities).
Cited in the reasoning leading to the order regarding costs (not awarding indemnities).
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Testo completo
Incarto n. 15.2019.73 · Lugano 31 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 19 settembre 2019 della
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 agosto 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di della ricorrente da
PI 1, __________ (rappresentato da RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa l’8 gennaio 2019 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 3'944.60 oltre agli accessori, il 19 agosto 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 19 settembre 2019, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Con osservazioni 24 settembre 2019, l’UE ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento *“per denegata giustizia”*, lamentandosi del fatto che il Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest non ha dato seguito alla sua richiesta di rinviare l’udienza di conciliazione del 2 maggio 2019 e ha rilasciato l’autorizzazione ad agire.
3. Preso atto che la causa cui accenna la ricorrente era stata promossa da PI 1 per ottenere la condanna della stessa a versargli fr. 3'944.60 e (secondo l’autorizzazione ad agire) il rigetto definitivo dell’opposizione all’esecuzione in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento qui impugnata, ma appurato dagli atti dell’UE l’assenza di opposizione al precetto esecutivo, motivo per cui è stato dato seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione con l’emanazione della comminatoria avversata, la Camera, con ordinanza dell’8 ottobre 2019, ha impartito alla RI 1 un termine di dieci giorni per dimostrare di aver dichiarato opposizione al precetto esecutivo n. __________ verbalmente o per scritto alla
persona che le ha consegnato l’atto esecutivo o direttamente all’UE di Lugano. Poiché la ricorrente è rimasta silente, e ricordato l’obbligo di
collaborazione delle parti all’accertamento dei fatti (art. 20*a* cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280. 200]), si può
ritenere che la RI 1 non ha interposto opposizione all’esecuzione n. __________ e che la procedura di conciliazione è stata inutilmente promossa dall’istante.
4. Ciò posto, le censure della ricorrente si rivelano senza oggetto, per tacere del fatto ch’essa non spiega comunque per quale motivo la sua mancata partecipazione all’udienza del
2 maggio 2019 giustificherebbe l’annullamento della comminatoria di fallimento. Insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso è pertanto inammissibile.
5. Stante l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal dare alla controparte la possibilità di formulare osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).
6. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.