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15.2019.64 • TRAC TI 15.2019.64 Generato dall'IA

Appeals Against Execution Proceedings: Annulment of Share Certificate Auction and Procedural Suspension

Numero d'incarto 15.2019.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court considered two appeals against execution proceedings, one regarding the annulment of a share certificate auction and resulting deficiency certificates, and another seeking procedural suspension. The court partially accepted the first appeal because the enforcement office failed to adequately verify the debtor's whereabouts before resorting to public notification for the initial enforcement orders, rendering the subsequent auction invalid due to flawed notification of the auction notices, despite the debtor having previously received other execution documents and failing to contest them promptly. The second appeal was deemed inadmissible as it was filed too late, as the debtor was aware of the completed auction when filing the first appeal, and the court also rejected the appellant's request for proceedings in German as the official language in the canton is Italian.

Regesto Legislator

Ufficiale

Aggiudicazione di certificati azionari. Validità della notifica dei precetti esecutivi e degli avvisi d’incanto. Lingua della procedura esecutiva

Parole chiave

Generato dall'IA
lingua della procedura procedura di annullamento certificato azionario decisioni incidentali incanto esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 136 III 573
La notificazione edittale è la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid.
DTF 128 III 101
Improper Service to Guardianship Authority Overruled by Actual Knowledge of Collection Order
DTF 104 III 13
Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid.
DTF 102 Ia 36
TI) e pertanto la procedura esecutiva si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the reasoning section (4.3) regarding the deadline for challenging an irregular notification, which is relevant context for the procedural outcomes in the dispositive.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section (8) regarding the decision not to levy court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section (8) regarding the decision not to award costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section (8) regarding the decision not to award costs/indemnities.

art. 5 cpv. 1 LPR

Cited in consideration 1 as a basis for joining the appeals.

art. 51 LPamm

Cited in consideration 1 as a basis for joining the appeals.

art. 3 LPR

Cited in consideration 2 to identify the competent appellate authority (CEF).

art. 17 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning section (4.3) regarding the deadline for challenging an irregular notification.

art. 72 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning section (4) regarding the general rule for serving enforcement orders.

art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF

Cited in the reasoning section (4) as a condition under which service by publication (edictal) is possible.

art. 64 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning section (4.1) regarding the authority's duty to search for a debtor's address.

art. 1 cpv. 1 Cost. TI

Cited in the reasoning section (7) to establish Italian as the official language in Ticino for the proceedings.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, prescribing the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, prescribing the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, prescribing the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding when the deadline for appeal is not suspended during judicial holidays.

art. 64 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1 to 4).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1 to 4).

Art. 93 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1 to 4).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1 to 4).

Art. 17 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning section (4.3) regarding the deadline for filing an appeal against a notification defect.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.64 · Lugano 14 gennaio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cassina

statuendo sui ricorsi 17 luglio 2019 e 13 settembre 2019 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’asta del 29 maggio 2019 e i connessi attestati d’insufficienza di pegno emessi nell’ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona PI 3, __________ PI 4, __________ PI 5, __________ PI 6, __________ (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Il 17 settembre 2014 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Can­tone Ticino e i Comuni di PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6 hanno presentato sei domande d’esecuzione nei confronti di RI

1 per l’incasso dei loro crediti.

B. Dando seguito alle predette domande, il 17 settembre 2014 l’CO 1 ha emesso i precetti esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________,

indicandovi quale domicilio dell’escusso, come comunicatogli dai creditori, *“__________ E__________”*. Lo stesso giorno l’UE ha trasmesso all’escusso i precetti

esecutivi me­diante invio postale all’indirizzo appena

menzionato. Non essendo la notifica andata a buon fine, il 26 settembre 2014 l’UE ha pubblicato gli atti esecutivi sul Foglio ufficiale cantonale

(FUC) e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

C. Il

23 ottobre 2015 l’UE ha chiesto al Comune di E__________ se l’e­­scusso fosse ancora domiciliato al summenzionato indirizzo, ricevendone la risposta, il 27 ottobre 2015, che dal 31 maggio 2015 l’escusso risiede a B__________, in __________.

D. Appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione ai precetti esecutivi e dando seguito alle domande di vendita presentate dei creditori, il 29 ottobre 2015 l’UE ha trasmesso a RI 1 a mezzo d’invio postale raccomandato con avviso di ricevimento le comunicazioni delle domande di realizzazione all’indi­rizzo di __________ appena comunicatogli dal Comune di E__________. Come emerge dall’avviso di ricevimento retrocesso il 2 novembre 2015 all’UE dalla Posta, questi atti esecutivi sono stati regolarmente notificati all’escusso.

E. Il

29 marzo 2016 l’Ufficio esazione e condoni ha comunicato all’UE che l’escusso dal 12 ottobre 2015 è domiciliato a U__________, in via __________.

F. Il

2 maggio 2019 l’UE ha emesso gli avvisi d’incanto per il 29 maggio 2019 alle ore 11.00 del certificato azionario n. 2 della __________ con sede a __________ intestato all’e­­scusso e incorporante 6'666'667 azioni nominative della società del valore nominale di complessivi fr. 2'000'000.–, trasmettendoli per invio postale raccomandato all’escusso a U__________ in via __________. La raccomandata contenente gli avvisi d’incanto è stata retrocessa all’UE il 10 maggio 2019 con l’indicazione *“traslocato. Termine di rispedizione scaduto”*. Lo stesso giorno l’UE ha inviato all’escusso, sempre a mezzo invio postale raccomandato, gli stessi avvisi all’indirizzo di B__________ in via __________. Il 16 maggio 2019 la raccomandata gli è ritornata con l’indicazione *“il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”*.

G. Il

20 maggio 2019 il Comune di T__________, a cui appartiene la località di B__________, ha confermato all’UE che l’escusso dal 1° giugno 2015 al 14 ottobre 2015 è stato domiciliato a B__________ (in via __________) e il 15 ottobre 2015 si è trasferito a U__________.

H. All’asta del 29 maggio 2019 il certificato azionario è stato aggiudicato allo Stato del Cantone Ticino per fr. 500.–.

I. L’8 luglio 2019 l’UE ha quindi emesso gli attestati d’insufficienza di pegno nelle esecuzioni promosse contro RI 1, trasmettendoglieli all’indirizzo di __________ R__________, comunicatogli lo stesso giorno dall’Ufficio esazione e condoni.

L. Con ricorso del 17 luglio 2019, RI 1 chiede che la procedura d’incasso venga riavviata al suo domicilio di R__________ dove egli potrà così opporsi alle *“assurde pretese”* poste in esecuzione.

M. Con osservazioni del 9 agosto 2019 gli escutenti si sono opposti al ricorso mentre nelle sue del 3 settembre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

N. Con nuovo atto di ricorso del 13 settembre 2019 RI 1 chiede la sospensione dell’asta e l’accesso alla documentazione ad essa relativa.

Considerato

in diritto: 1. I ricorsi del 17 luglio e 13 settembre 2019 sono diretti contro atti esecutivi emessi nelle stesse esecuzioni riguardanti un unico bene da realizzare e possono quindi essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi della sentenza odierna possono essere impugnati anche singolarmente.

2. Il ricorso del 17 luglio 2019 interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli attestati d’insufficienza di pegno emessi l’8 luglio 2019 dall’UE di Bellinzona, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Il secondo ricorso del 13 settembre 2019, con il quale l’escusso chiede in sostanza la sospensione dell’asta e l’accesso alla documentazione ad essa relativa, risulta invece ampiamente tardivo in quanto egli già al momento della ricezione degli attestati d’insuffi­­cienza di pegno, al più tardi quindi il 17 luglio 2019 quando ha presentato il primo ricorso, ha potuto prendere conoscenza che l’asta del certificato azionario è avvenuta il 29 maggio 2019.

3. Il ricorrente si duole che gli attestati d’insufficienza di pegno dell’8 luglio 2019 sono i primi atti ufficiali da lui ricevuti dall’UE per posta e chiede pertanto che la procedura sia ricominciata al suo domicilio attuale di R__________, dove egli potrà così opporsi alle *“assurde pretese”* poste in esecuzione. RI 1 contesta infatti le

decisioni di tassazione sulle quali si fondano gli escutenti, emes­se a suo dire in sua assenza e pubblicate in italiano su internet. Pretende

che le stesse siano sottoposte a una valutazione da par­te di un tribunale neutrale nella Svizzera tedesca e in lingua tedesca. A sua mente l’UE sarebbe poi incorso in un errore procedurale usando la lingua italiana in luogo di quella tedesca. Egli postula che per il futuro tutti i documenti gli siano trasmessi in lingua tedesca.

4. I precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2019.47 del 22 ottobre 2019 consid. 5 con i rinvii). È in particolare possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del

18 settembre 2014, consid. 5.1.2 e riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2016.9 del 26 aprile 2016, consid. 2.1) bensì a un atteggiamento consapevole e ostruzionistico dell’escusso (sentenza della CEF 15.2016.112 già citata consid. 2 e i riferimenti).

4.1 Nel caso in rassegna si evince dalla documentazione agli atti che il tentativo di notificazione

per posta dei precetti esecutivi del 17 settembre 2014, fatto all’indirizzo di E__________ menzionato dai pro­cedenti, non è andato a buon fine e che già il successivo 22 settembre l’UE ha

provveduto a pubblicarli sul FUCT e sul FUSC (del 26 settembre), ritenendo l’escusso “d’ignota dimora”. L’organo ese­cutivo non allega né documenta di aver eseguito particolare ricerche sul luogo di dimora dell’escusso o di aver fatto capo alla polizia o alla cancelleria comunale (in virtù dell’art. 64 cpv.

2 LEF) prima di procedere, entro pochi giorni, alla notifica edittale.

4.2 Ora, spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l’escusso abbia persistito a sottrarsi alla notificazione, prova che in concreto non si può

dire fornita alla luce dei fatti appena esposti. In tali condizioni, non si può considerare che l’escus­­so si sia sottratto volontariamente alla notificazione dei precetti

esecutivi, motivo per cui la loro pubblicazione sul foglio ufficiale non risulta conforme alla legge.

4.3 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2).

a) Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dell’esistenza delle esecuzioni soltanto quando ha ricevuto gli attestati di insufficienza di pegno. In realtà, come emerge dall’avviso di ricevimento retrocesso dalla Posta all’UE il 2 novembre 2015, RI 1 ha regolarmente ritirato la raccomandata trasmessagli il 29 ottobre 2015 contenente le comunicazioni delle domande di realizzazione.

b) Vero è che tali comunicazioni non menzionano tutti gli elementi del precetto esecutivo (sentenza della CEF 15.2018.11 dell’8 giugno 2018 consid. 2.2). Sennonché il principio della buona fede impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente, pena la decadenza della facoltà di ricorso (cfr. le sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi, e 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012, nonché quelle della CEF 14.2015.210 del 22 ottobre 2015 consid. 6.3, 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3; 14.2012.24 del 28 marzo 2012). Nel caso di specie, non informandosi presso l’UE sui precetti esecutivi dopo la comunicazione delle domande di realizzazione (il 2 novembre 2015), RI 1 ha rinunciato a contestarne la validità e a interporre opposizione, sicché nel dare seguito alle stesse il 2 maggio 2019 con l’emissione degli avvisi d’incanto, l’UE ha operato correttamente.

5. Gli avvisi d’incanto sono stati trasmessi all’escusso per invio postale raccomandato all’indirizzo di U__________, comunicato dall’Ufficio esazione e condoni all’UE il 29 mar­zo 2016. Come visto (sopra ad F) la raccomandata contenente gli avvisi d’incanto è stata retrocessa all’UE il 10 maggio 2019 con l’indicazione *“traslocato. Termine di rispedizione scaduto”*. Anziché interpellare il Comune di U__________ in merito al nuovo domicilio di RI 1, l’UE ha inviato gli avvisi d’incanto al precedente indirizzo di B__________, ovviamente senza successo (sopra ad F). Anche la richiesta d’informazione al Comune T__________ era inutile, giacché esso risulta essere una frazione di B__________ (sopra ad G).

Invero, il 16 maggio 2019 l’UE ha chiesto informazioni pure al Comune di U__________, il quale, però, non ha dato seguito alla richiesta, probabilmente perché essa

non gli è mai pervenuta a seguito dell’erronea indicazione del destinatario (*“Gemeinde B__________, Einwohneramt, 8__________”* in luogo di *“Gemeinde U__________, Einwohnerkontrolle, 8__________”*). Sta di fatto che l’UE non ha reinterpellato quel Comune e ha

proceduto il 29 maggio 2019 all’asta del certificato azionario, malgrado gli avvisi d’incanto non fossero giunti all’escusso. Ne consegue che quegli avvisi devono

essere annullati come pure i successivi atti esecutivi, ossia l’aggiudicazione del certificato azionario a favore dello Stato del PI

2 e gli attestati d’insufficienza di pegno dell’8 luglio 2019.

6. Per abbondanza va aggiunto che anche l’Ufficio esazione e condoni è stato negligente, giacché ha comunicato all’UE solo l’8 luglio 2019, dopo l’asta, che RI 1 era domiciliato a R__________, quando tale circostanza gli era nota, a seguito di una comunicazione dello stesso debitore, dal lontano 9 ottobre 2017.

7. RI

1 postula che per il futuro tutti i documenti gli siano trasmessi in lingua tedesca. Egli misconosce però che l’ita­liano è la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI) e pertanto la procedura esecutiva si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36 consid. 1,

108 V 208 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF).

8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso 17 luglio 2019 è parzialmente accolto. Di conseguenza sono annullati gli avvisi d’incanto, l’aggiudicazione del 29 maggio 2019 e gli attestati

d’insufficienza di pegno emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

2. Il ricorso 13 settembre 2019 è irricevibile siccome tardivo.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.