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15.2019.6 • TRAC TI 15.2019.6 Generato dall'IA

Foreclosure Appeal Challenging Encumbrances Dismissed for Inadmissibility

Numero d'incarto 15.2019.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party subject to a property foreclosure proceeding, initiated to recover substantial debts secured by a lien on real estate, filed an appeal contesting the official list of encumbrances and seeking a stay of the scheduled auction. The supervisory appellate authority rejected the appeal as inadmissible because the challenges concerning the property's valuation were previously adjudicated and final, objections regarding the existence or extent of specific claims fall outside the supervisory jurisdiction, being matters for a separate official procedure to ascertain the list, and the complaint about unlisted creditors asserted the interests of third parties, not the appellant's personal interest.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro l’elenco oneri. Contestazioni contro il valore di stima definitivo e contro l’esistenza e l’estensione di alcune pretese iscritte nell’elenco oneri

Parole chiave

Generato dall'IA
bene riservato beni mobili pegno immobiliare differimento dell'incanto procedura di realizzazione del pegno immobiliare ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 109 cpv. 4 per
37-40 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art.
Art. 140 cpv. 2 LEF
4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF; DTF 141 III 143 consid.
Art. 17 LEF
Art. 46 cpv. 2 LTF
art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF
Cited in the dispositive (Order 2) regarding the decision not to levy judicial costs, as per legal provision.
art. 61 cpv. 2 lett. a
Cited in the dispositive (Order 2) regarding the decision not to award indemnities.
art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35

Giurisprudenza citata

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DTF 141 III 143
2 LEF; DTF 141 III 143 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive (Order 2) regarding the decision not to levy judicial costs, as per legal provision.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the dispositive (Order 2) regarding the decision not to award indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the dispositive (Order 2) regarding the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.6 · Lugano 25 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della

RI 1 (rappresentata dall’amministratrice unica RA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal

30 giugno 2016;

che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6 febbraio 2019;

che l’8 gennaio 2019 l’UE ha trasmesso a tutte le parti interessate l’elenco oneri;

che con ricorso del 18 gennaio 2019, denominato *“contestazione elenco oneri”*, la RI 1 si aggrava contro il predetto atto, chiedendo alla Camera di accertarne *“la non congruenza”*, di far ordine all’Ufficio di allestirne uno nuovo e di sospendere o revocare l’incanto;

che la ricorrente si duole anzitutto del valore di stima attribuito al fondo, contestando (nuovamente) le perizie esperite dapprima dall’arch. PI 3 e poi dal valutatore immobiliare PI 2;

che però questa Camera si è già pronunciata sul valore di stima del fondo con decisione del 21 agosto 2018 (inc. 15.2017.89/98), nell’ambito della procedura di nuova stima (art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF) avviata dall’insorgente stessa il 19 ottobre 2017;

che tale decisione è passata in giudicato con la sentenza del 24 ottobre 2018 (inc. 5A_714/2018) con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile inoltrato dalle azioniste della RI 1;

che la stima non può dunque essere rimessa in discussione, sicché sotto questo profilo il ricorso si rivela irricevibile;

che l’insorgente contesta inoltre l’esistenza e l’estensione di alcune pretese iscritte nell’elenco oneri;

che siffatte censure sfuggono però al potere cognitivo dell’auto­­rità di vigilanza, competente a dirimere unicamente aspetti procedurali, non invece contestazioni sull’esistenza, l’estensione il grado o l’esigibilità di una pretesa iscritta nell’elenco oneri, per le quali l’ufficio di esecuzione è tenuto ad avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF; DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenza della CEF 15.2018. 38 del 5 ottobre 2018 consid. 2);

che con provvedimento del 22 gennaio 2019 l’UE ha del resto già avviato la procedura di appuramento, assegnando in particolare alla RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione dell’elenco oneri dinanzi al competente giudice civile;

che di conseguenza anche da questo punto di vista il ricorso è inammissibile;

che da ultimo – si duole la ricorrente – alcuni creditori aventi insinuato le loro pretese nei termini di legge non risultano iscritti nell’elenco oneri e non hanno ricevuto una giustificazione, ragione per cui – a sua detta – l’elenco oneri, così come redatto, non è *“credibile”*;

che a prescindere dalla sua fondatezza, pure tale censura risulta irricevibile, siccome con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF il ricorrente può far valere solo un interesse personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione) e non l’interesse di terzi (sentenza della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015, consid. 3 e riferimento citato);

che visto l’esito del gravame, la domanda di sospendere o revocare l’asta pubblica non può trovare accoglimento;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.