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15.2019.58 • TRAC TI 15.2019.58 Generato dall'IA

Realization of Debtor's Inheritance Share by Public Auction

Numero d'incarto 15.2019.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An execution office requested that the supervisory authority determine the method of realizing the inheritance interest (one-twelfth share of a property right) belonging to a debtor within a deceased person's estate, following seizures by various creditors and failed attempts at conciliation regarding the realization method. The court granted the request, ordering the realization of the debtor's share through public auction because the execution office had correctly ascertained the debtor's share, established the approximate value of the seized portion (netting the property's appraised value against its mortgage debt), and since the alternative of dissolving the co-ownership appeared impractical due to time and cost, especially given that the total secured claims significantly exceeded the small estimated value of the debtor's share.

Regesto Legislator

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Art. 9 dell, Art. 9 cpv. 1 ODiC, Art. 10 cpv. 1 ODiC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 ODiC, Art. 10 cpv. 3 ODiC; Realization of Debtor's Inheritance Share by Public Auction: The court granted the request, ordering the realization of the debtor's share through public auction because the execution office had correctly ascertained the debtor's share, established the approximate value of the seized portion (netting the property's appraised value against its mortgage debt), and since the alternative of dissolving the co-ownership appeared impractical due to time and cost, especially given that the total secured claims significantly exceeded the small estimated value of the debtor's share.

Parole chiave

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incanto successione del defunto proprietà pubblica debito pubblico domanda di realizzazione comproprietà Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 9 dell
dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv.
Art. 9 cpv. 1 ODiC
This provision was cited as the procedural requirement for convening interested parties to a conciliation hearing.
Art. 10 cpv. 1 ODiC
This provision was cited regarding giving interested parties the faculty to formulate proposals on the method of realization.
Art. 132 cpv. 1 LEF
The court based its decision to determine the method of realization (public auction) on this provision.
Art. 10 cpv. 2 ODiC
This provision was cited regarding the alternative solution of dissolving the co-ownership, which the court rejected.
Art. 10 cpv. 3 ODiC
This provision was used to justify ordering the sale by public auction because the value of the pledged share was sufficiently determined.
Art. 462 cpv. 1 cifra
Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv.
Art. 46 cpv. 2 LTF
Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 LEF

The court based its decision to determine the method of realization (public auction) on this provision.

art. 9 cpv. 1 ODiC

This provision was cited as the procedural requirement for convening interested parties to a conciliation hearing.

art. 10 cpv. 1 ODiC

This provision was cited regarding giving interested parties the faculty to formulate proposals on the method of realization.

art. 10 cpv. 2 ODiC

This provision was cited regarding the alternative solution of dissolving the co-ownership, which the court rejected.

art. 10 cpv. 3 ODiC

This provision was used to justify ordering the sale by public auction because the value of the pledged share was sufficiently determined.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision dictates that no court fees shall be levied in this specific type of procedure.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision dictates that no indemnities shall be awarded in this specific type of procedure.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision dictates that no indemnities shall be awarded in this specific type of procedure.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.58 · Lugano 7 agosto 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 25 luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 2, __________

nell’eredità giacente fu __________, composta oltre all’escussa PI 1 di

PI 4, __________ PI 5, __________ PI 6, __________ PI 7, __________ PI 8, __________ PI 9, __________ nelle varie esecuzioni (gruppi n. 2-19) promosse contro l’escussa da diversi creditori;

ritenuto

in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 2, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato in più occasioni i diritti che le spettano nella comunione ereditaria della nonna paterna fu PI 1, in particolare i diritti sulla quota di comproprietà “B” di un mezzo della proprietà per piani (PPP) n. __________, pari a 116/1000 della particella n. __________ RFD di __________.

B. Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, nell’am­bito delle procedure esecutive incluse nei gruppi di pignoramento da n. 2 a 9 l’UE aveva convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 20 gennaio 2015 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione era potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della comunione ereditaria. Il 4 febbraio 2015, l’Ufficio aveva quindi assegnato agli interessati un termine di

10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito una sola proposta era pervenuta all’Ufficio.

C. Con istanza del 3 settembre 2015 l’UE aveva chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

D. Con decisione del 2 ottobre 2015 (inc. 15.2015.67) la Camera ha respinto l’istanza e ha retrocesso gli atti all’UE affinché procedesse ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito ipotecario gravante l’unità n. __________ e a stabilirne il valore di stima reale.

E. Facendo seguito all’ordine impartitogli, dopo che un creditore ne aveva anticipato le spese, il 23 maggio 2019 l’UE ha assegnato a un perito l’incarico di allestire la perizia estimativa. Secondo il referto, allestito nel corso del mese di giugno 2019, il valore di stima dell’intera PPP è di fr. 350'000.–. L’UE ha pure accertato che l’am­montare del debito ipotecario gravante la PPP n. __________, comprensivo degli interessi, corrisponde a fr. 199'410.75 al 30 giugno 2019.

F. Il

12 giugno 2019 l’UE ha comunicato alle parti che in base alla perizia

estimativa del fondo il valore di stima reale della quota parte di PI 2, di 1/12 (della quota di comproprietà “B” di un mezzo), è di fr. 14'583.34

e che l’ammontare al 30 giugno 2019 del debito ipotecario gravante la PPP ascende a fr. 199'410.75. L’UE ha poi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito è pervenuta all’Ufficio la sola richiesta del creditore procedente che ha anticipato le spese per l’allestimento della perizia, volta alla messa all’a­sta della quota.

G. Il

25 luglio 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2.

Considerato

in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate

dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dev’essere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dell’intera PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000.–, ma della sola quota di comproprietà “B” di un mezzo della stessa. Dedotto il debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale netto dell’interessenza di 1/12 spettante a PI

2 nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000.– ./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dall’UE non so­no

stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che

il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore all’esiguo valore di stima della quota dell’escussa. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/12 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.