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15.2019.56 • TRAC TI 15.2019.56 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Execution Sale Price Deemed Inadmissible

Numero d'incarto 15.2019.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed an execution office's decision regarding the disposition of seized assets, specifically challenging that a workshop paint booth, estimated at 30,000, was sold at auction for only 1,200 (4% of its estimated value), leading to a certificate of non-payment for the remaining debt. The court dismissed the appeal as inadmissible because an appeal to the supervisory authority under the relevant enforcement law is intended to achieve a practical procedural goal in the execution process, not merely to obtain information or explanations regarding the execution office's conduct, though it noted that sale prices are subject to market volatility and creditors must actively safeguard their interests during auctions.

Regesto Legislator

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Art. 123 LEF, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 5 LEF, Art. 97 cpv. 1 LEF, Art. 126 LEF; Creditor Appeal Regarding Execution Sale Price Deemed Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible because an appeal to the supervisory authority under the relevant enforcement law is intended to achieve a practical procedural goal in the execution process, not merely to obtain information or explanations regarding the execution office's conduct, though it noted that sale prices are subject to market volatility and creditors must actively safeguard their interests during auctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni sequestrati valore di corso esecuzione per debiti offerente all'incanto bene impignorabile realizzazione anticipata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Used to declare the appeal inadmissible because the request did not seek practical enforcement but only information.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section regarding the non-levy of court fees, which is reflected in order no. 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the reasoning section regarding the non-allocation of indemnities, which is reflected in order no. 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-allocation of indemnities, which is reflected in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.56 · Lugano 5 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 10 luglio 2019 di

RI 1 (rappresentato dalla RA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale d’incanto e l’attestato di carenza di beni emessi rispettivamente il 18 giugno e il 1° luglio 2019 nell’e­­secuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, RI 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 2'533.– oltre agli accessori.

B. A favore del gruppo n. 2 di cui fa parte l’esecuzione in questione, l’UE ha pignorato il 13 aprile 2019 un forno di verniciatura per carrozzeria, stimato in fr. 30'000.–, già pignorato a favore del gruppo n. 1.

C. Il

18 giugno 2019, l’UE ha realizzato diversi beni dell’escusso, tra cui il forno appena citato per fr. 1'200.–. Tolta la relativa quota di spese di realizzazione, l’intero saldo di fr. 801.55 è stato versato ai creditori del gruppo n. 1.

D. Dedotti cinque acconti versati dall’escusso nell’ambito di una dilazione giusta l’art.

123 LEF per fr. 993.45 complessivi, il 1° luglio 2019 l’UE ha emesso a favore del ricorrente un attestato di carenza di beni per fr. 1'912.40 (compresi interessi per fr. 196.20 e spese esecutive per fr. 304.95).

E. Con ricorso del 10 luglio 2019, RI 1 chiede all’UE una presa di posizione sul fatto che il forno di verniciatura per carrozzeria sia stato venduto per un prezzo pari al 4% del suo valore di stima.

F. Con osservazioni del 12 luglio 2019, l’UE chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriore misura istruttoria (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), mentre l’escussa è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 1° luglio 2019 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è tempestivo (art. 17 LEF).

2. Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo (segnatamente dell’ufficio d’esecuzione). In particolare, il ricorso de­ve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art.

5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Nel ricorso RI 1 non chiede l’annullamento o la riforma di un atto esecutivo determinato, ma solo spiegazioni sul fatto che un forno di verniciatura per carrozzeria stimato in fr. 30'000.– nel verbale di pignoramento sia stato venduto per soli fr. 1'200.–, ovvero per il 4% del suo valore di stima. Il ricorso è pertanto irricevibile, l’istituto dell’art.

17 LEF non avendo per funzione di permettere agli interessati di ottenere informazioni o spiegazioni.

3. Per mera abbondanza, va precisato che la stima di un oggetto da realizzare (art. 97 cpv. 1 LEF) dipende anche da circostanze aleatorie per lo più indipendenti dalla volontà dell’ufficio d’esecuzione, come la presenza durante l’asta di più persone interessate in gra­do di pagare il prezzo stimato e disposte a farlo, specie per beni di uso specialistico come un forno di verniciatura per carrozzeria. D’altronde la legge non prevede (più, dal 1939) la fissazione di un prezzo di aggiudicazione minimo equivalente al valore di stima. Si è infatti constatato che spesso il prezzo minimo non veniva raggiunto, sicché era necessario organizzare una seconda asta sen­za piede d’asta, ciò che contribuiva solo a rallentare le procedure e a generare spese supplementari (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 126 LEF). Incombe all’escutente vegliare ai propri interessi, facendosi parte attiva nell’asta personalmente o convincendo potenziali interessati a parteciparvi onde evitare un’aggiudicazione a vil prezzo.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.