Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2019.46 • TRAC TI 15.2019.46 Generato dall'IA

Seizure of Income Based on Imputed Rental Value and Disability Pension

Numero d'incarto 15.2019.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the seizure of income based on a calculation of the minimum subsistence level by the enforcement office, arguing that the imputed rental value was not actual income, especially since the relevant apartment was currently vacant, and that his only confirmed income, a disability pension, was unseizable. The court held that the initial appeal was timely because the ten-day period for appeal runs from the notification of the final seizure record, not the preliminary notice, and sustained the appeal because the imputed rental value (including for a currently vacant property under usufruct) and the disability pension were correctly identified as unseizable, thus annulling the seizure and instructing the enforcement office to investigate seizure of the usufruct right itself or reassessing the adequacy of the debtor's current housing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 114 LEF, Art. 3 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 112 LEF, Art. 99 LEF, Art. 22 LEF; Seizure of Income Based on Imputed Rental Value and Disability Pension: The court held that the initial appeal was timely because the ten-day period for appeal runs from the notification of the final seizure record, not the preliminary notice, and sustained the appeal because the imputed rental value (including for a currently vacant property under usufruct) and the disability pension were correctly identified as unseizable, thus annulling the seizure and instructing the enforcement office to investigate seizure of the usufruct right itself or reassessing the adequacy of the debtor's current housing.

Parole chiave

Generato dall'IA
valore locativo reddito minimo usufrutto calcolo della rendita d'invalidità diritto a condizioni minime d'esistenza pignoramento delle rendite Minimo di esistenza. Tempestività del ricorso. Valore locativo. Usufrutto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF

Used to confirm that the appellant's only established income, the disability pension (AI), is absolutely unseizable.

art. 93 LEF

This article regarding the seizure of income, usufruct, and its product is cited as the general legal basis for determining the seizable excess income, which was central to the appeal's merit.

art. 132 cpv. 3 LEF

Cited to instruct the Execution Office to evaluate alternative measures regarding the usufruct right in the subsequent proceedings.

art. 132 cpv. 1 LEF

Cited to establish that the supervisory authority will rule on the Execution Office's proposal concerning the usufruct right.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Applied in the final order because it stipulates that no court fees are to be levied in this specific type of procedure.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied in the final order as the basis for not awarding compensation (costs/indemnities) in this procedure.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the final order as the basis for not awarding compensation (costs/indemnities) in this procedure.

art. 17 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal against the seizure notification, although the timeliness was ultimately decided based on other provisions/practices.

art. 114 LEF

Cited in the reasoning to establish the deadline for participation and appeal against the seizure.

art. 22 LEF

Cited in the reasoning to establish that the supervisory authority verifies *ex officio* decisions that manifestly impair the minimum subsistence level.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2019.46 · Lugano 13 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sui ricorsi 8 marzo e 22 maggio 2019 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 25 gennaio 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________ (rappresentata da RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dell’attestato di carenza beni emesso nell’esecuzione n. __________ il 5 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’in­­casso di fr. 28'075.90.

B. Il 25 gennaio 2019 l’UE ha proceduto all’interrogatorio dell’escusso e in base ai dati assunti gli ha allestito il verbale delle operazioni del pignoramento, da cui risulta che i redditi del medesimo sono di fr. 1'918.– (rendita d’invalidità AI) e fr. 4'665.– (“valore locativo da tassazione”), quelli della moglie di fr. 3'279.– (pensione) e la di lui quota del minimo esistenziale comune di fr. 2'730.86, sicché, tolta l’AI, la quota pignorabile del suo reddito ascende a fr. 3'852.– mensili. Lo stesso giorno l’UE gli ha notificato il pignoramento dell’im­porto appena citato con effetto immediato.

C. Il 6 febbraio 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di emettere una decisione formale e motivata in merito alle contestazioni da lui mosse al calcolo del minimo esistenziale in occasione di un colloquio avuto con il cursore tre giorni dopo il suo interrogatorio, segnatamente per quanto concerne l’assenza di reddito locativo e il fatto che il reddito della moglie indicato come mensile è in realtà trimestrale.

D. L’11 febbraio 2019 l’UE ha modificato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente (nuovo) computo:

Redditi

Debitore AI, Bellinzona · fr. · 1'918.00 Debitore valore locativo da tassazione · fr. · 4'665.00 · Totale debitore: 85.76% Coniuge __________ AG · fr. · 1'093.00 · Totale coniuge: 14.24% Totale · fr. · 7'676.00 · 100%

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'700.00 Assicurazione malattia · fr. · 857.10 · Escusso + moglie Spese gestione e manutenzione immobile · fr. · 933.00 Spese malattia e infortunio non coperte dalla cassa malati · fr. · 154.00 Assicurazione immobile · fr. · 282.00 Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico debitore · fr. · 65.00 Spese mediche e dentali debitore · fr. · 100.00 · Trasferte x cure mediche Totale · fr. · 4'091.10 · 100%

L’UE ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale di RI 1 in fr. 3'508.56, corrispondenti all’85.76% del minimo vitale suo e della moglie. Lo stesso giorno gli ha quindi notificato il pignoramento del suo reddito da attività indipendente a concorrenza di fr. 3'073.– mensili, corrispondenti alla quota eccedente il suo minimo vitale, con effetto dal 25 gennaio 2019, precisando che tale notificazione annullava e sostituiva quella precedente del

25 gennaio e invitando l’escusso ad avvisarlo mensilmente se *“gli appartamenti sono affittati o sfitti”*.

E. Scaduto il termine di partecipazione, il successivo 27 febbraio l’UE ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.

F. Con ricorso dell’8 marzo 2019 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento sostenendo che non vi sarebbe alcuna eccedenza pignorabile.

G. Il

14 marzo 2019 l’UE gli ha risposto che possono essere pignorati anche l’esercizio del diritto di usufrutto e i frutti e i redditi dello stesso. Per questo motivo gli ha chiesto di comunicare mensilmente e per iscritto se gli appartamenti sono locati o sfitti, in modo tale da giustificare, nella seconda ipotesi, il mancato pagamento della quota mensile pignorata.

H. Non avendo l’escusso dato seguito alla richiesta del 14 marzo 2019, il successivo

13 maggio l’UE ha diffidato il ricorrente a provvedere entro 10 giorni al versamento degli importi pignorati per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2019, di complessivi fr. 9'219.–.

I. Con atto denominato reclamo del 22 maggio 2019 RI 1 contesta la diffida del 13 maggio 2019, evidenziando di aver già presentato contro il pignoramento reclamo (recte: ricorso) l’8 marzo 2019 e chiede, come già in precedenza e con le stesse argomentazioni, di annullare il pignoramento.

L. Con osservazioni 13 giugno 2019 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerando

in diritto: 1. Il verbale relativo al pignoramento del 25 gennaio 2019, modificato il’11 febbraio, è stato inviato all’escusso il 27 febbraio successivo alla scadenza del termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF). La modifica del pignoramento del suo reddito, con il relativo calcolo, gli erano però già stati notificati l’11 febbraio con l’invito ad avvisare mensilmente l’Ufficio *“se gli appartamenti sono affittati o sfitti”*.

1.1 A questo riguardo il (primo) ricorso interposto da RI 1 solo l’8 marzo potrebbe apparire a prima vista tardivo, ricordato che i ricorsi devono essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF).

1.2 Tuttavia, la decisione di pignoramento, compresi eventuali complementi resisi necessari

dalla partecipazione di altri creditori, sembra potersi considerare definitiva – e quindi impugnabile –, solo con l’emissione del verbale

di pignoramento, motivo per cui la dottrina pare ritenere che il termine di ricorso contro il pignoramento non decorre prima della notifica di quel verbale, anche se il debitore ne ha avuto precedentemente conoscenza dell’esito (Zondler in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 114 LEF; Wernli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 114 LEF; Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 112 LEF; Jeandin/Sabeti, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 e 17 ad art. 112 e n. 5 ad art. 114 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 17 ad art. 114 LEF). Del resto, la (pregressa) notificazione del pignoramento al terzo debitore (in particolare al datore di lavoro) o all’escusso che percepisce redditi da attività indipendente giusta l’art. 99 LEF è solo una misura conservativa, certo in sé impugnabile (sentenza della CEF 14.2017.97 del 22 novembre 2017), ma da differenziare dalla misura definitiva, ovvero dal pignoramento vero e proprio. Un ricorso interposto contro il pignoramento prima della notifica del relativo verbale è pertanto irricevibile (sentenza del Tribunale federale 7B.23/2005 del 25 febbraio 2005 consid. 1.3). Il ricorso di RI 1 interposto l’8 marzo 2019 contro il pignoramento notificatogli non prima del 28 febbraio è pertanto ricevibile.

1.3 Ad ogni modo il ricorso sarebbe da trattare anche se fosse tardivo, poiché sono nulle le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; RtiD 2017 I 749 n. 48c consid. 1), ciò che l’autorità di vigilanza verifica d’ufficio (art. 22 LEF).

1.4 Per contro lo scritto 14 marzo 2019 con cui l’UE ha motivato il pi­gnoramento e quello 13 maggio con cui ha diffidato l’escusso a pagare le prime tre quote pignorate sono solo conferme del pignoramento, in sé non impugnabili (sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). Non è quindi necessario trattare il ricorso del 22 maggio 2019, tanto più che il suo contenuto è sostanzialmente identico a quello dell’8 marzo. All’UE va però ricordato che una copia del ricorso dev’essere trasmessa immediatamente alla Camera per conoscenza (art. 9 cpv. 1 LPR).

2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto possono essere pignorati in quanto a giudizio dell’Uffi­­ciale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art.

93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. Nel caso in esame RI 1 contesta l’importo di fr. 4'665.– imputatogli quale reddito da valore locativo in quanto il valore locativo è un reddito teorico valido ai soli fini fiscali e non configura quindi un reddito pignorabile. L’importo di fr. 55'980.– computato dall’Ufficio tassazione per il 2016 quale valore locativo e affitti nel calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 3 ottobre 2018 è composto per fr. 36'000.– del valore locativo dell’appartamento da lui abitato e per fr. 19'980.– del reddito da locazione. La situazione nel 2016 non era però quella odierna – ricorda il ricorrente – giacché l’appartamento era all’epoca affittato mentre ora è sfitto e non produce alcun reddito. A ogni modo un eventuale reddito da locazione non sarebbe pignorabile poiché è stato ceduto alla banca.

3.1 Come visto (consid. 3) può essere pignorato, oltre al provento del lavoro, l’usufrutto e il suo prodotto. Nel caso di specie, come giustamente argomentato dal ricorrente, il valore locativo di fr. 3'000.– mensili attribuito dall’ufficio circondariale di tassazione all’appar­tamento da lui abitato non costituisce un reddito effettivo e pertan­to non è pignorabile (sentenze della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid. 18.4 e 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4). Neppure pignorabile risulta l’importo di fr. 1'665.– mensili che RI 1 percepiva nel 2016 quale beneficiario di un diritto di usufrutto gravante la particella n. __________ RFD di __________, in quanto dagli atti emerge che l’appar­tamento all’epoca affittato ora è sfitto e pertanto non produce alcun reddito.

3.2 Il ricorso di RI 1 va pertanto accolto su questo punto e il pignoramento annullato, dal momento che l’unico suo reddito finora accertato è la rendita AI di fr. 1'918.–, che è assolutamente impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9*a* LEF).

3.3 Siccome il reddito locativo, che secondo l’UE permetteva di coprire il credito posto in esecuzione, è stato appurato essere impignorabile, occorre retrocedergli l’incarto perché esamini l’esistenza di eventuali altri beni pignorabili.

a) Va infatti ricordato che RI 1 è beneficiario di un diritto di usufrutto vita sua natural durante gravante la particella n. __________ RFD di __________. Ora, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che se l’usufrutto in quanto tale non è pignorabile, lo è invece il diritto di esercitarlo ove non abbia carattere strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4,

93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e ove il pignoramento dei redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori (sentenze della CEF 15.2004.180 del 12 luglio 2006 consid. 4, 15.2015.86 del 12 febbraio 2016 consid. 4.1 e RtiD 2007 I 855 n. 64c consid. 2.2 e 3 e riferimenti citati). L’UE dovrà così esaminare la possibilità di affittare l’appartamento sfitto, se del caso per il tramite di una gerenza i cui costi andranno anticipati dall’escutente, ricordato che il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto è comunque limitato dalle restrizioni previste dall’art. 93 LEF (già citate sentenze della CEF 15.2004.180 consid. 4 e 15.2015.86 consid. 4.1).

b) In alternativa, l’UE valuterà se è possibile lasciarne l’uso all’escus­­so dietro pagamento di un compenso, porre all’asta il diritto di esercitare l’usufrutto o adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF), fermo restando che sulla proposta del­l’ufficio statuirà l’autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 1 LEF).

c) In considerazione dell’elevato valore locativo attribuito dall’Ufficio circondariale di tassazione all’appartamento abitato dall’escusso, l’UE esaminerà anche se non è da considerare un’abitazione trop­po costosa rispetto alla sua situazione economica, ricordato l’im­­perativo categorico per l’escusso di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207). Se così fosse, potrebbe entrare in considerazione un’estensione del pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto all’appartamento attualmente occupato da RI 1. Una simile ipotesi presupporrebbe però che il canone di locazione ottenibile con la locazione dell’appartamento sia sensibilmente superiore a quello conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che sono annullati il pignoramento e il provvedimento del 13 maggio 2019 dell’UE di Lugano e l’incarto gli è retrocesso per procedere secondo quanto indicato nel considerando 3.3.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.