Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2019.42 • TRAC TI 15.2019.42 Generato dall'IA

Appeal Against Provisional Seizure for Premature Enforcement Request

Numero d'incarto 15.2019.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against the provisional seizure order issued by the execution office, arguing that the request for provisional seizure did not respect the mandatory twenty-day payment period following the notification of the execution order as required by law. The court reasoned that for enforcement via attachment of property, the twenty-day payment term following the execution order notification is the minimum payment term referenced in the relevant statute, and this term is not suspended during the objection rejection procedure; since the request for continuation of enforcement (leading to the provisional seizure) was filed long after this twenty-day period had elapsed from the initial notification, the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Avviso di pignoramento provvisorio. Termine di pagamento di 20 giorni indicato nel precetto esecutivo. Computo in caso di rigetto dell'opposizione

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine del pignoramento autorizzazione all’esecuzione pagamento provvisorio notificazione della decisione esecuzione del sequestro richiesta di pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 92 III 56
1 LEF), senza necessità per lui di precisare che richiede il pignoramento provvisorio (DTF 92 III 56 consid.
DTF 90 III 85
2 LEF), quello minimo di pagamento non è sospeso durante la procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 90 III 85, 124 III
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section describing the decision not to collect a court fee, which corresponds to the cost decision in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section describing the decision not to assign legal indemnities, which corresponds to the cost decision in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section describing the decision not to assign legal indemnities, which corresponds to the cost decision in order 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2019.42 · Lugano 14 giugno 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso interposto il 12 giugno 2019 da

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1 ) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 5 giugno 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1 (patrocinata dall’ PA 2 )

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 5 giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso l’av­viso di pignoramento provvisorio, informando che vi avrebbe proceduto il 14 giugno 2019 al pomeriggio fino a concorrenza di fr. 704'028.35, spese e interessi compresi;

che con il ricorso in esame, del 12 giugno 2019, l’escusso ne chiede l’accoglimento (e nella motivazione l’annullamento del pignoramento o quanto meno il *“differimento dell’appuntamento”*), sostenendo che la domanda dell’escutente di procedere al pignoramento provvisorio non rispetterebbe il termine di pagamento di 20 giorni stabilito dall’art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF e sarebbe di conseguenza nulla;

che secondo l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine di pagamento il creditore avente ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può richiedere il pignoramento provvisorio se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento (art. 39 e 42 LEF);

che a tale scopo, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo, l’escutente deve presentare una domanda di continuazione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 1 LEF), senza necessità per lui di precisare che richiede il pignoramento provvisorio (DTF 92 III 56 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 83 LEF);

che il termine (minimo) di pagamento menzionato dall’art. 83 cpv. 1 LEF è, nell’esecuzione in via di pignoramento, il termine di venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo all’escusso previsto dagli art. 69 cpv. 2 n. 2 e 88 cpv. 1 LEF (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 88; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 88 LEF);

che nel caso in esame il precetto esecutivo è stato notificato al ricorrente il 31 agosto 2018;

che la domanda di proseguimento dell’esecuzione è stata presentata il 4 giugno 2019, ovvero a un momento in cui il termine di pagamento di venti giorni era abbondantemente trascorso;

che contrariamente al termine (massimo) di perenzione di un anno (art. 88 cpv. 2 LEF), quello minimo di pagamento non è sospeso durante la procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 90 III 85, 124 III

81 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 88; *contra*: Vock/Meister-Müller, 3a ed. 2018, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 137 ad 5; Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 1 ad art. 1 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 88 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 83 LEF; questi autori non si accorgono però che l’art. 88 cpv. 2 LEF non rinvia al termine minimo del cpv. 1 e che una sospensione di quest’ultimo non si giustifica perché nulla impedisce all’escusso di pagare il debito anche durante la procedura di rigetto);

che, infondato, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di una sua preventiva notifica alla controparte, stante l’esito della decisione;

che la domanda di effetto sospensivo acclusa al ricorso diventa senza oggetto con l’emanazione del giudizio odierno;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano *(brevi manu)*.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.