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15.2019.41 • TRAC TI 15.2019.41 Generato dall'IA

Pension Garnishment Calculation Appeal: Medical Expenses Adjustment

Numero d'incarto 15.2019.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed the calculation of their minimum subsistence level used by the enforcement office to determine the garnishment of their pension income, arguing that insufficient amounts were accounted for related to chronic medical expenses and necessary home help. The reviewing court partially granted the appeal, affirming the principle of calculating the garnishable portion based on the difference between total income and the legally defined minimum subsistence level, while finding the original calculation failed to adequately substantiate the debtor's actual, ongoing health-related expenditures beyond the standard allowances. Consequently, the court increased the recognized minimum subsistence level to account for documented average monthly health costs, thus slightly reducing the amount subject to garnishment from the pension fund, but rejected the request for home help expenses as the debtor had not yet proven incurring those specific costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF, Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 92 LEF, Art. 91 LEF; Pension Garnishment Calculation Appeal: Medical Expenses Adjustment: The reviewing court partially granted the appeal, affirming the principle of calculating the garnishable portion based on the difference between total income and the legally defined minimum subsistence level, while finding the original calculation failed to adequately substantiate the debtor's actual, ongoing health-related expenditures beyond the standard allowances. Consequently, the court increased the recognized minimum subsistence level to account for documented average monthly health costs, thus slightly reducing the amount subject to garnishment from the pension fund, but rejected the request for home help expenses as the debtor had not yet proven incurring those specific costs.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento adeguamento della rendita spese mediche reddito minimo calcolo delle spese aumento del reddito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 19
Attachment of Self-Employed Income and Subsistence Minimum Calculation
DTF 108 III 12
3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
DTF 135 III 26
93 LEF), fermo restando che possono essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esisten­za (DTF 135 III 26 consid.
DTF 129 III 244
Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning (point 8) immediately preceding the dispositive orders regarding the non-imposition of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning (point 8) immediately preceding the dispositive orders regarding the non-imposition of judicial fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning (point 8) immediately preceding the dispositive orders regarding the non-imposition of judicial fees.

art. 93 LEF

The core issue of the appeal was the calculation of the minimum subsistence level, which is governed by Art. 93 LEF, and the operative part modifies this calculation.

art. 17 LEF

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the admissibility of the appeal, which led to the decision on the merits.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in order 2 as the basis for not awarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in order 2 as the basis for not awarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.41 · Lugano 18 settembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 3 giugno 2019 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’e­­si­stenza eseguito il 23 maggio 2019 nelle esecuzioni

n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n. __________ e __________) Confederazione Svizzera, Berna (n. __________ e __________) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti, ammontanti complessivamente a fr. 11'640.20 al momento del pignoramento.

B. Il 23 maggio 2019 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore (cassa pensione) · fr. · 2'654.00 · 69.94% Debitore (rendita AVS) · fr. · 1'632.00 Coniuge (rendita AVS) · fr. · 1'842.00 · 30.06% Totale · fr. · 6'128.00 · 100%

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'700.00 Affitto · fr. · 1'992.00 · comprensivo di spese accessorie e conguaglio Assicurazione malattia · fr. · 943.00 · premio LAMAL Altri · fr. · 275.00 · spese mediche supplementari, farmacia, dentista Altri · fr. · 200.00 · supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico) Altri · fr. · 200.00 · trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite mediche frequenti Totale · fr. · 5'310.00 · 100%

L’UE ha così stabilito l’ammontare del minimo vitale dell’escusso in fr. 3'713.88, corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie. Da tale cifra ha poi dedotto fr. 1'632.–, corrispondenti all’ammontare della sua rendita

AVS, e lo stesso giorno ha pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la PI 3, l’importo mensile eccedente fr. 2'081.90.

C. Con ricorso del 3 giugno 2019, RI 1 ha chiesto di annullare la decisione di pignoramento e di emetterne una nuova nel quale riconoscere in più nel suo minimo vitale fr. 506.05 mensili per spe­se mediche e fr. 420.– mensili per aiuto domiciliare.

D. Lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera non han­no presentato osservazioni, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 23 maggio 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. Secondo costante giurisprudenza e dottrina nel quantificare l’ec­­cedenza pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che possono essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esisten­za (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92).

3.1 Nel caso in esame l’UE ha stabilito il minimo vitale del ricorrente in fr. 3'713.88. Seguendo il principio sopra indicato esso ha poi dedotto da questa somma la rendita impignorabile dell’AVS, di fr. 1'632.–, ottenendo un saldo di fr. 2'081.90 mensile, corrispondente alla parte del reddito limitatamente pignorabile (rendita della cassa pensione) che dev’essere lasciato a disposizione dell’escus­­so per coprire il proprio minimo vitale. L’UE ha poi proceduto correttamente a pignorare la rendita pensionistica limitatamente alla somma eccedente fr. 2'081.90, come indicato sia a pagina 1 della decisione di pignoramento del 23 maggio 2019, sia nella notificazione di pignoramento di stessa data trasmessa alla cassa pensioni dell’escusso.

3.2 Sennonché, come correttamente evidenziato dall’escusso, per un evidente errore di conteggio a pagina 4 del verbale di pignoramento il reddito mensile pignorabile è indicato in fr. 2'204.10 (corrispondente all’ammontare di quanto ricevuto dall’escusso dalla cassa pensione e dall’AVS, dedotti i fr. 2'081.90 da lasciargli a disposizione, unitamente all’AVS, per coprire il suo minimo esistenziale). Si tratta invero di un errore del programma informatico utilizzato dall’UE, in via di soluzione. Per quanto attiene al ricorso in esame, ad ogni modo, l’inesattezza è senza rilievo pratico dal momento che la decisione indica correttamente sulla prima pagina che la rendita pensionistica è pignorata limitatamente a ciò che eccede fr. 2'081.90 ed è anche quanto è stato comunicato alla PI 3 con la notificazione del 13 giugno 2019 e quanto verrà indicato nel verbale di pignoramento una volta scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni. Non è necessario correggere un errore nella motivazione della decisione, che non ne pregiudica il dispositivo.

4. Il ricorrente chiede, per motivi di salute, di essere esentato dal doversi presentare fisicamente all’UE di Lugano e di essere autorizzato a semplicemente consegnare le fotocopie riferite alle rendite percepite e alle spese sostenute e a confermare che nulla è cambiato negli ultimi mesi.

4.1 In linea di principio, l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispeziona­­re il domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui

egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad

art. 91 LEF; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 89 LEF). Può prescindere da un’ispezione del domicilio se secondo precedenti esperienze si può escludere la presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono necessarie verifiche in loco di tanto in tanto (Gilliéron, op. cit. loc. cit.; sentenza della CEF 15.2016.118 del 3 maggio 2017 consid. 5.1).

4.2 Ciò posto, la domanda del ricorrente è giustificata, anche alla luce del suo stato di salute precario (v. sotto consid. 5). Ne consegue che, ove avrà necessità in futuro di effettuare nuovi pignoramenti oppure acquisire informazioni o documenti che non possano essere assunti per telefono o per posta, l’UE si recherà al domicilio del ricorrente, fermo restando che le spese di trasferta andranno computate nelle spese esecutive.

5. Il ricorrente afferma di trovarsi in uno stato di grave precarietà fisica a seguito di un intervento al cuore nel febbraio del 2018 e a un ictus avvenuto nel settembre/ottobre del 2018. Anche la moglie poi negli ultimi 2 anni è stata sottoposta a __________ e a __________ a intense terapie per ritardare l’avanzare di una malattia agli occhi. Essa inoltre è ancora in cure per un carcinoma mammario. RI 1 si lamenta del fatto che, ignorando il suo stato di ammalato cronico, l’UE ha ridotto le spese supplementari per gravi malattie dai fr. 780.– riconosciuti nell’ambito di un precedente pignoramen­to a fr. 245.– ed ha annullato completamente l’importo in precedenza computato per l’aiuto domiciliare.

Il ricorrente assevera di aver avuto per sé e per la moglie nel periodo da gennaio ad aprile del 2019 spese di malattia per complessivi fr. 1'277.65 (doc. 5), ossia mediamente fr. 306.90 mensili, e che a seguito della cronicità delle loro affezioni faranno seguito mese dopo mese altri importi analoghi. Inoltre egli fa valere di aver avuto spese dentarie per fr. 1'970.–, che paga ratealmente in ragione di fr. 164.15 mensili (doc. 6). A tali costi si aggiungono circa fr. 427.– annui (ossia fr. 35.– mensili) per le spese per medicamenti prescritti medicalmente, riconosciute anche dall’Ufficio di tas­sazione (doc. 7). Egli afferma infine che le spese mediche della sua famiglia, comprensive delle spese susseguenti al diabete, sono di fr. 6'828.– all’anno, ossia di fr. 506.05 mensili, come accertato fiscalmente (doc. 8). Chiede pertanto che gli sia riconosciuto questo importo mensile fisso.

5.1 In base al punto 2.8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’e­­scusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner, op. cit., n. 144 e

145 ad art. 93).

5.2 Nel caso specifico, dall’estratto bancario relativo ai pagamenti eseguiti a favore della cassa malattia da gennaio a maggio del 2019 (doc. 5) si evince che il ricorrente e la moglie hanno pagato in poco più di 4 mesi, oltre al premio mensile di fr. 943.–, complessivi fr. 1'227.65 per costi di malattia, vale a dire una media mensile arrotondata per eccesso di fr. 306.90. Dagli atti, e in particolare dal rapporto medico provvisorio del 15 ottobre 2018 rilasciato dal­la Clinica __________ e dal certificato medico del 17 dicembre 2018 della dottoressa __________ (doc. 3) risulta anche il carattere cronico dei problemi di salute di RI 1. Nella determinazione del minimo vitale del ricorrente e della moglie vanno pertanto considerati fr. 306.90 mensili per costi della salute a cui va aggiunto l’importo già riconosciuto dall’UE di fr. 164.– mensili per il pagamento delle prestazioni del dentista dell’escusso. Ne consegue che nel minimo esistenziale vanno conteggiati complessivi fr. 471.– per costi della salute. Ciò supera, aggiunti i fr. 200.– computati per alimentazione speciale a seguito della sua affezione da diabete, quanto accordato dall’Ufficio circondariale di tassazione per il periodo fiscale 2017, la cui determinazione riferita peraltro ad un periodo antecedente di oltre un anno all’esecuzione del pignoramento, non risulta ad ogni modo vincolante per l’ufficio d’esecuzione, il quale deve accertare autonomamente in base ai principi della LEF quanto riconoscere all’escusso.

6. Il ricorrente argomenta di necessitare, visto lo stato di salute suo e della moglie, di un aiuto domiciliare per i lavori più pesanti del­l’economia domestica. Egli quantifica in 16 ore mensili tale aiuto come indicato dal medico di famiglia (doc. 3) e chiede pertanto il riconoscimento di fr. 420.– mensili nella determinazione del proprio minimo vitale.

6.1 Tra le spese legate alla salute ai sensi del punto 2.8 della Tabella, si possono anche annoverare le spese di aiuto domiciliare qualora siano indispensabili e non coperte da assicurazione (sentenza della CEF 15.2006.69/70 del 21 settembre 2006, consid. 5.2/c).

6.2 Nel caso di specie il ricorrente, nel produrre il certificato medico del 17 dicembre 2018 della dottoressa __________, ha dimostrato di necessitare di un aiuto domiciliare nella misura di 4-5 ore settimanali. Il ricorrente non ha tuttavia provato di sostenere effettivamente delle spese connesse all’aiuto domiciliare. Qualora egli per il futuro sosterrà simili costi, potrà sempre chiedere all’Ufficio di tenerne conto nell’ambito del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), alla doppia condizione di produrre la prova che gli stessi non sono coperti da un’assicurazione (assicurazione malattia o prestazioni complementari dell’AVS) e ch’egli li paga effettivamente.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di RI

1 va rettificato come segue:

Minimo d’esistenza del debitore e della moglie

Minimo base · fr. · 1'700.00 Affitto · fr. · 1'992.00 · comprensivo di spese accessorie e conguaglio Assicurazione malattia · fr. · 943.00 · premio LAMAL Altri · fr. · 471.00 · spese mediche supplementari, farmacia, dentista Altri · fr. · 200.00 · supplemento alimentare per cibi speciali (diabetico) Altri · fr. · 200.00 · trasferte per fisioterapia 2 volte a sett. + visite mediche frequenti Totale · fr. · 5'506.00 · 100%

Il minimo vitale dell’escusso è pertanto determinato in fr. 3'851.– arrotondati, corrispondenti al 69.94% del minimo vitale suo e della moglie, di fr. 5'506.–. Dedotta la rendita che RI 1 percepisce dall’AVS, di fr. 1'632.–, presso la sua cassa pensione va pignorata la quota della rendita eccedente fr. 2'219.– (fr. 3'851.–./. 1'932.–).

8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo di esistenza di RI 1 è stabilito in fr. 3'851.– mensili e presso la sua cassa pensioni è pignorata la quota eccedente fr. 2'219.–.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.