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15.2019.4 • TRAC TI 15.2019.4 Generato dall'IA

Foreclosure Appeal Timeliness and Mootness in Execution Proceedings

Numero d'incarto 15.2019.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party subject to real estate foreclosure proceedings initiated based on an enforcement order from 2016 appealed the execution and scheduled auction, arguing the execution was moot because a creditor had subsequently sent a payment demand showing the underlying credit contract was still active. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory period following the enforcement action or auction notice, and further reasoned that a creditor's separate payment request does not inherently nullify an active enforcement proceeding unless the debt is paid or the execution is formally withdrawn or annulled by a judge.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 12 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Foreclosure Appeal Timeliness and Mootness in Execution Proceedings: The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory period following the enforcement action or auction notice, and further reasoned that a creditor's separate payment request does not inherently nullify an active enforcement proceeding unless the debt is paid or the execution is formally withdrawn or annulled by a judge.

Parole chiave

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procedura esecutiva ordine di pagamento procedura di realizzazione del pegno immobiliare credito immobiliare organo dell'esecuzione forzata termine di disdetta

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning explaining why no court fee is levied, and likely confirming the cost outcome in the dispositive.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning explaining why no costs are awarded, confirming the outcome in the dispositive.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning explaining why no costs are awarded, confirming the outcome in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.4 · Lugano 23 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della

RI 1 (rappresentata dall’amministratrice unica RA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’esecuzione n. __________ (e la domanda di realizzazione del fondo n. __________ RFD __________) promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal

30 giugno 2016;

che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6 febbraio 2019;

che con il ricorso in esame, del 18 gennaio 2019, l’escussa postula l’annullamento dell’esecuzione e della vendita all’incanto, previa la loro sospensione durante la procedura di ricorso;

che la ricorrente allega di avere ricevuto il 10 gennaio 2019 dalla banca escutente un conteggio, con l’invito a pagare immediatamente lo scoperto di fr. 506'188.60 complessivi;

ch’essa ne deduce che per la banca il contratto di credito è tuttora esistente, per cui l’esecuzione dovrebbe, a dire della ricorrente, essere annullata *“in quanto priva di oggetto”*;

che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale a norma dell’art. 17 LEF ha per oggetto il provvedimento di un organo esecutivo (ufficio di esecuzione o dei fallimenti, amministrazione del fallimento, ecc.) e dev’essere presentato entro

10 giorni dalla sua comunicazione (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie l’esecuzione è stata portata alla conoscenza della ricorrente già nel 2016 e anche la pubblicazione dell’asta risale a più di 10 giorni prima dell’inoltro del ricorso;

che lo stesso si rivela pertanto tardivo e inammissibile, motivo per cui non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2LPR);

che d’altra parte il conteggio della PI 1 non è un provvedimento impugnabile;

che pure dal profilo formale il ricorso si avvera irricevibile, nella misura in cui la ricorrente non spiega per quale motivo la richiesta di pagamento della PI 1 renderebbe l’esecuzione *“priva di oggetto”*;

che ad ogni modo fino a quando essa non avrà pagato l’importo posto in esecuzione all’ufficio (art. 12 cpv. 2 LEF), ottenuto dal­l’escutente il ritiro dell’esecuzione o fatto annullare quest’ultima dal giudice (art. 85 o 85*a* LEF), il procedimento continuerà il suo corso secondo le prescrizioni del diritto esecutivo;

che se fosse ammissibile il ricorso andrebbe quindi respinto nel merito;

che con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.