Appeal Dismissed for Language and Procedural Defect in Enforcement Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal against the supervisory authority regarding the inaction of the enforcement office following the issuance of an executive writ based on prior court decisions, despite the debtor filing an opposition which suspends enforcement proceedings under the law. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed in German, whereas official judicial acts in the canton require Italian, and further, because the enforcement office could not legally act while the opposition remained pending, requiring the creditor to first seek definitive rejection of the opposition through summary proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 2 LPR, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35, art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35; Appeal Dismissed for Language and Procedural Defect in Enforcement Proceedings: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed in German, whereas official judicial acts in the canton require Italian, and further, because the enforcement office could not legally act while the opposition remained pending, requiring the creditor to first seek definitive rejection of the opposition through summary proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the decision to confirm that no judicial fees are levied in this type of proceeding.
Cited in the decision to confirm that no judicial fees are levied in this type of proceeding.
Cited in the decision to confirm that no indemnities are awarded in this type of proceeding.
Testo completo
Incarto n. 15.2019.36 · Lugano 1 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso interposto il 30 aprile 2019 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1, (patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta di RI 1, il 2 maggio 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti della PI 1 il precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso di fr. 26'314.– oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2017;
che quale titolo di credito l’escutente ha indicato le decisioni emesse il 22 maggio 2017 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello e il 5 marzo 2018 dal Tribunale federale, comprese (oltre al capitale di fr. 22'300.–) le spese e ripetibili di fr. 4'014.–;
che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione il 7 maggio 2018;
che attraverso il rinvio a precedenti scritti suoi, con il ricorso in esame RI 1 si duole dell’inattività dell’UE e chiede alla Camera di porre fine a quello che definisce un’*“Odyssee/ Trauerspiel”*, facendo in modo che il diritto e la legge trovino finalmente applicazione;
che il ricorso, scritto in tedesco, è irricevibile, come RI 1 ben sa, siccome gli è stato ripetutamente ricordato che nel Canton Ticino gli atti amministrativi e giudiziari – singolarmente i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale (art.
7 cpv. 2 LPR) – vanno redatti in italiano;
che in buona fede egli non può contare sempre sulla possibilità che gli venga concesso un termine per tradurre i suoi allegati;
che, ad ogni modo, il ricorso è anche infondato nel merito;
che, in effetti, l’esecuzione è sospesa finché l’opposizione al precetto esecutivo non è stata rigettata o ritirata (art. 78 cpv. 1 LEF);
che l’UE non è pertanto abilitato a eseguire alcun atto esecutivo nella procedura in oggetto;
che le sentenze menzionate nel precetto esecutivo, infatti, non rigettano l’opposizione (per l’evidente motivo che la stessa è successiva alla loro emanazione);
che per ottenere la continuazione dell’esecuzione, il ricorrente deve quindi chiedere e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione in procedura sommaria (art. 80 segg. LEF);
che
– è però noto a questa Camera – la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, in adempimento della sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello citata sul precetto esecutivo, ha già provveduto a versare a RI 1 la somma di fr. 19'000.– depositata presso di lei dalla __________, sicché pare alquanto dubbio ch’egli possa esigerne una seconda volta la corresponsione direttamente dalla PI 1;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– II Corte di diritto civile del Tribunale federale, Losanna
(con riferimento all’inc. 5A_509/2019);
– Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.