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15.2019.24 • TRAC TI 15.2019.24 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Warning Based on Merits of Underlying Debt Inadmissible

Numero d'incarto 15.2019.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the bankruptcy warning issued by the execution office following the withdrawal of an opposition to a debt collection proceeding initiated for an outstanding monetary claim. The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenge was based on a substantive disagreement regarding the debt repayment arrangement agreed upon after the opposition was lifted, which constitutes a matter of merits concerning the validity of the underlying credit. Such matters are reserved for the judicial authority during opposition rejection proceedings and do not constitute a valid ground for an appeal against the bankruptcy warning, which is restricted to formal defects of the execution office's action.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Appeal Against Bankruptcy Warning Based on Merits of Underlying Debt Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenge was based on a substantive disagreement regarding the debt repayment arrangement agreed upon after the opposition was lifted, which constitutes a matter of merits concerning the validity of the underlying credit. Such matters are reserved for the judicial authority during opposition rejection proceedings and do not constitute a valid ground for an appeal against the bankruptcy warning, which is restricted to formal defects of the execution office's action.

Parole chiave

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procedura di fallimento vizio formale opposizione al precetto esecutivo debito pecuniario opposizione motivi che possono invocarsi Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

The appeal was declared inadmissible because the appellant did not invoke a violation of law or error in assessment as required by this provision for appealing a notice of bankruptcy.

art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2)

This procedural rule was applied to issue the decision without prior notification to the opposing party due to the appeal's outcome.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning preceding the orders, stating that no court fees are levied in this case.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning preceding the orders, concerning the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.24 · Lugano 11 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 29 marzo 2019 della

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 1° marzo 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, () (rappresentata dalla RA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 31 luglio 2018 dall’PI 1 nei confronti della RI 1 per l’in­casso di fr. 31'584.40 oltre agli interessi del 6% dal 26 gennaio 2018, di fr. 18.90 e di fr. 1'983.–, il 21 marzo 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa aveva ritirato l’op­posizione il 26 febbraio 2019, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso del 29 marzo 2019, la RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento.

C. Con osservazioni del 3 aprile 2019 l’UE chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza notificarlo alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, la ricorrente allega di voler far fronte al debito verso l’PI 1 mediante pagamento rateale di fr. 1'000.– al mese, in base all’accordo dell’8 giugno 2018 (doc. 2) che l’aveva portata a ritirare l’opposizione nel corso dell’udienza di discussione della procedura di rigetto, pendente all’epoca dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. __________). Sostiene tuttavia di non aver dato seguito ai suoi propositi, siccome non ha mai ricevuto le polizze di versamento dall’PI 1. Così facendo, la ricorrente non invoca però alcuna violazione della legge da parte dell’UE né alcun errore di apprezzamento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF, ragione per cui il ricorso s’avvera inammissibile.

3. Stante il suo esito, il giudizio può essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.