Challenge to Wage Attachment Revocation Based on Untimely/Defective Rejection of Debtor's Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the enforcement office's decision to revoke a previously maintained wage attachment and the subsequent validation enforcement because the appellant allegedly failed to file a request to reject the debtor's opposition within the ten-day statutory period following the issuance of the enforcement order meant to validate the attachment. The court upheld the revocation, reasoning that the document submitted by the appellant, although purporting to be a rejection of the opposition, was procedurally defective because it was treated and rejected by the lower court as a new request for attachment, and even if treated as a rejection request, it lacked the requisite grounds or supporting enforcement title, thus rendering the revocation by the enforcement office correct under the relevant execution law for failure to properly validate the initial attachment.
Regesto Legislator
UfficialeRevoca del sequestro e dell’esecuzione a convalida. Mancata convalida con un’azione tendente al rigetto dell’opposizione interposta dal debitore
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected because the decision of the Enforcement Office to revoke the attachment was considered correct based on this provision, due to the appellant's failure to file a valid objection rejection application.
This provision was cited as part of the ground for upholding the revocation, as the appellant failed to take action within the prescribed 10-day period.
This procedural rule was cited in relation to the ground for rejecting the appeal, specifically regarding the requirement to file an application to reject the opposition.
This procedural rule was cited in relation to the ground for rejecting the appeal, specifically regarding the requirement to file an action for the ascertainment of the claim within 10 days.
This provision, cited in the concluding section, specifies that no judicial fees are to be levied for the decision.
This provision, cited in the concluding section, specifies that no indemnities are to be awarded for the decision.
This provision, cited in the concluding section, specifies that no indemnities are to be awarded for the decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2019.2 · Lugano 18 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso interposto il 4 gennaio 2019 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la revoca del sequestro n. __________ e dell’esecuzione n. __________ a convalida dello stesso decisa il 27 dicembre 2018 nelle procedure promosse dal ricorrente nei confronti di
PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ __________, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 18 luglio
2018 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha decretato a favore di RI 1 il sequestro del salario che PI 1
percepisce quale dipendente della società PINT1 1 in __________, pari a fr. 3'100.– mensili, sino a concorrenza di fr. 31'064.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2018;
che statuendo con decisione del 28 agosto 2018 il Pretore della medesima giurisdizione ha accolto l’opposizione interposta da PI 1 al decreto appena menzionato e annullato il sequestro;
che adita da RI 1 questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha parzialmente accolto il reclamo, riformando la decisione impugnata nel senso che l’opposizione al sequestro non è ammessa e di conseguenza il sequestro è mantenuto, mentre la richiesta di prestazione di garanzia è irricevibile (sentenza 14.2018.143 del 14 novembre 2018);
che avverso alla sentenza appena menzionata PI 1 è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 21 dicembre 2018 (inc. 5A_1047/2018);
che nel frattempo, e più precisamente il 19 novembre 2018, a richiesta di RI 1 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso un precetto esecutivo (n. __________) a convalida del sequestro per fr. 31'064.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2018 e per le spese della nota sentenza di questa Camera, di fr. 350.–, cui PI 1 ha fatto opposizione;
che il 27 dicembre 2018, accertato presso la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord che l’escutente non aveva presentato alcuna istanza di rigetto dell’opposizione entro 10 giorni dalla comunicazione dell’opposizione, l’UE di Mendrisio ha revocato sia il sequestro sia l’esecuzione di convalida;
che con scritto del 3 gennaio 2019 RI 1 ha contestato la revoca del sequestro, facendo valere di avere in realtà consegnato a mano il 27 novembre 2018 sia alla Pretura che all’UE una richiesta di rigetto dell’opposizione;
che presentata all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – per il tramite dell’UE entro 10 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato, la contestazione è da considerare quale tempestivo ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;
che nella raccomandata (allegata al ricorso quale doc. 4) consegnata *brevi manu* il 27 novembre 2018 alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, RI 1, con riferimento alla notifica del precetto esecutivo a convalida del sequestro, ha scritto: *“confermo il mio rigetto dell’opposizione presentata dal debitore sig. PI 1 il 21.11.2018”* e ha allegato l’istanza di sequestro e la decisione 14 novembre 2018 della CEF;
che il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha trattato tale raccomandata come una nuova istanza di sequestro e l’ha respinta con decisione del 28 novembre 2018 (inc. SO.2018.933, doc. 3 accluso al ricorso), ritenendola senza oggetto, siccome era già in vigore il sequestro decretato il 18 luglio 2018;
che RI 1 non risulta aver impugnato tale decisione tempestivamente, ovvero entro 10 giorni dalla sua notifica (come indicato in calce alla stessa, in base ai combinati art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 321 cpv. 2 CPC);
che la raccomandata del 27 novembre 2018 non può quindi essere considerata come una valida istanza di rigetto dell’opposizione;
che la decisione dell’UE di revocare il sequestro risulta pertanto corretta in virtù dell’art. 280 n. 1 LEF, siccome RI 1 non ha presentato alcuna valida domanda di rigetto dell’opposizione (art. 80-84 LEF) né promosso azione di accertamento del suo credito (art. 79 LEF) entro 10 giorni dalla notifica a lui destinata del precetto esecutivo, come invece prescritto dall’art. 279 cpv. 2 LEF;
che nell’affermare che l’UE non avrebbe potuto revocare il sequestro decretato dalla CEF il ricorrente misconosce proprio l’art. 280 LEF e il fatto che la revoca poggia su un motivo – la mancata tempestiva convalida – che la CEF non ha esaminato né doveva esaminare;
che anche la revoca dell’esecuzione a convalida risulta ineccepibile, poiché essa è stata introdotta al foro del sequestro (art. 52 LEF) e quindi decade con la revoca del sequestro (sentenza della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2, massimata in RtiD 2014 II 905 n. 62c);
che l’esito del giudizio odierno non cambierebbe neppure se si volesse ritenere il ricorso in esame come un tempestivo reclamo contro la decisione 28 novembre 2018 del Pretore;
che in effetti, anche interpretata come un’istanza di rigetto dell’opposizione la raccomandata del 27 novembre 2018 non contiene alcuna motivazione – non indica perché l’opposizione dell’escusso dovrebbe essere rigettata – né vi è annesso alcun titolo di rigetto definitivo (una decisione giudiziaria che accerta l’esistenza, l’esigibilità e l’importo del credito posto in esecuzione nel senso dell’art.
80 LEF) o provvisorio (un riconoscimento del debito firmato dall’escusso a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF) dell’opposizione;
che al riguardo la decisione 14 novembre 2018 della CEF non costituisce e non può costituire un titolo di rigetto definitivo perché si limita a statuire sui presupposti del sequestro (stabiliti dall’art. 272 LEF) e non sull’esistenza, l’esigibilità e l’importo del credito vantato da RI 1 (se non sotto il profilo della semplice verosimiglianza in una procedura d’indole sommaria);
che di conseguenza anche interpretata come istanza di rigetto dell’opposizione la raccomandata in questione sarebbe comunque dovuta essere dichiarata irricevibile, sicché pure in questa ipotesi la decisione di revoca del sequestro e dell’esecuzione avrebbe resistito alla critica, ancorché per un altro motivo;
che non incombe alle autorità risolvere i problemi delle parti, bensì a queste ultime far valere le loro pretese in modo proceduralmente corretto, facendosi se necessario assistere da una persona cognita di diritto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – __________.
Comunicazione a:
– Ufficio di esecuzione, Mendrisio;
– II Corte di diritto civile del Tribunale federale, Losanna
(con riferimento alla causa 5A_1047/2018).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.