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15.2019.112 • TRAC TI 15.2019.112 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility in Bankruptcy Proceedings Due to Untimely Substantive Debt Challenge

Numero d'incarto 15.2019.112
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed the notification of bankruptcy proceedings initiated by a creditor following the provisional rejection of the debtor's opposition to the payment order. The court determined that the appeal was inadmissible because the arguments raised by the debtor—concerning the non-completion of contracted work and thus the invalidity of the underlying contract—constituted a substantive challenge to the existence of the debt. According to law, such merit-based objections must be pursued through the specific judicial procedure for contesting a debt, not via an appeal against the execution office's procedural act, especially since the statutory deadline for such an action had passed, validating the execution office's subsequent issuance of the bankruptcy notice.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Inadmissibility in Bankruptcy Proceedings Due to Untimely Substantive Debt Challenge: The court determined that the appeal was inadmissible because the arguments raised by the debtor—concerning the non-completion of contracted work and thus the invalidity of the underlying contract—constituted a substantive challenge to the existence of the debt. According to law, such merit-based objections must be pursued through the specific judicial procedure for contesting a debt, not via an appeal against the execution office's procedural act, especially since the statutory deadline for such an action had passed, validating the execution office's subsequent issuance of the bankruptcy notice.

Parole chiave

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procedura di fallimento termine legale termine di pagamento censure procedurali opposizione tardiva argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section which precedes the dispositive regarding the decision not to levy judicial fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning section which precedes the dispositive regarding the decision not to allocate indemnities.

62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning section which precedes the dispositive regarding the decision not to allocate indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.112 · Lugano 20 gennaio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 dicembre 2019 della

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 10 dicembre 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 29 aprile 2019 dalla società PI 1 contro la RI 1 per l’in­casso di fr. 4'345.70 oltre agli interessi del 5% dal 27 gennaio 2019 oltre agli accessori, il 10 dicembre 2019 l’Ufficio d’esecu­zione

(UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dal­l’escussa era stata rigettata in via provvisoria con sentenza 3 ottobre 2019 del

Giudice di pace del Circolo di Vezia, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso 17 dicembre 2019, la RI 1 postula l’annul­lamento della comminatoria di fallimento.

C. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2019 l’UE chiede alla Camera di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un

ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, la RI 1 fa valere che l’escutente non ha terminato il lavoro affidatole, così che non ha potuto partecipare alla fiera di __________ il 24 gennaio 2019. Ritiene di conseguenza che non è sorto alcun contratto valido tra le parti.

Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’au­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), e meglio l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), menzionata nel dispositivo n. 4 della sentenza di rigetto dell’oppo­sizione del 3 ottobre 2019. Non avendo la RI 1 inoltrato

una simile azione entro il termine di legge di 20 giorni (v. l’at­­testazione 10 dicembre 2019 della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia

acclusa alla domanda di continuazione dell’esecuzione), l’UE ha correttamente notificato la comminatoria di fallimento impugnata.

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.