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15.2019.109 • TRAC TI 15.2019.109 Generato dall'IA

Annuity Seizure Revision Denial for Mootness and Lack of Statutory Ground

Numero d'incarto 15.2019.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought the revision of a prior appellate decision that had rejected their appeal concerning the calculation of the minimum subsistence level and the seizure of a portion of their annuity, arguing for the unseizability of the annuity as health damage compensation. The appellate court dismissed the revision request because the annuity seizure had already terminated and the relevant certificate of deficiency had been issued, rendering the request for unseizing the annuity moot, and furthermore, the application failed to invoke any statutory grounds for revision against a final judgment, which primarily addresses pre-existing facts rather than subsequent financial changes that should be raised through a direct request to the execution office.

Regesto Legislator

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Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 16 cpv. 1 e 17 LPR; Annuity Seizure Revision Denial for Mootness and Lack of Statutory Ground: The appellate court dismissed the revision request because the annuity seizure had already terminated and the relevant certificate of deficiency had been issued, rendering the request for unseizing the annuity moot, and furthermore, the application failed to invoke any statutory grounds for revision against a final judgment, which primarily addresses pre-existing facts rather than subsequent financial changes that should be raised through a direct request to the execution office.

Parole chiave

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revisione di una decisione annualità presupposti legali esecuzione del pignoramento legittimazione a ricorrere revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 16 cpv. 1 e 17 LPR

Cited in the final order regarding the non-levying of court fees and non-allocation of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2019.109 · Lugano 19 febbraio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza 12 dicembre 2019 di

RI 1

volta alla revisione della sentenza emessa da questa Camera il 5 ottobre 2018 in merito al calcolo del minimo esistenziale dell’istante (inc. 15.2018.30);

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni promosse contro RI 1 dalla Confederazione Svizzera (n. __________ e __________), dallo Stato del Can­ton Ticino (n. __________, __________, __________ e __________), dal PI 3 (n. __________, __________ e __________), dalla Cassa cantonale di compensazione AVS (n. __________8) e

della PI 4 (n. __________7), il 1° marzo 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto d’ufficio al pignoramento

presso la PI 6 dell’intera rendita di fr. 1'926.30 mensili spettante all’escusso, ricordato che la sua rendita AVS era invece impignorabile a norma di legge;

che

con sentenza del 5 ottobre 2018 (inc. 15.2018.30) la Camera ha respinto il ricorso che RI 1 aveva inoltrato il 10 apri­le 2018 contro la decisione dell’UE e con sentenza del 13 novembre 2018

il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro la decisione cantonale (inc. 5A_892/2018);

che dopo oltre un anno con l’istanza in esame RI 1 postula la revisione della sentenza appena menzionata e il suo *“aggiornamento al nuovo status”*, nel senso dello sblocco della rendita della PI 6, previo conferimento dell’effetto sospensivo, facendone valere l’impignorabilità giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9 e 9a LEF nella misura in cui si tratterebbe di un indennizzo per danno alla salute;

che nel frattempo la trattenuta di rendita è terminata nel marzo del 2019 e il 12 aprile 2019 (per l’esecuzione n. __________8 il 19 aprile 2019) l’UE ha rilasciato un attestato di carenza di beni in ognuna delle esecuzioni menzionate sopra;

che l’istanza, nella misura in cui tende allo sblocco di una rendita già svincolata dal pignoramento, risulta senza oggetto;

che del resto RI 1 non invoca nessuno dei motivi di revisione previsti dall’art. 26 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

ch’egli si limita a ribadire l’impignorabilità della rendita PI 6 con argomenti che la Camera ha già respinto nella sentenza di cui è chiesta la revisione (consid. 3) così come in una precedente decisione del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120, consid. 5);

che l’istituto della revisione non permette di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato sulla scorta di fatti già accertati dall’autorità di vigilanza e che pertanto non giustificano una revisione giusta l’art. 26, lett. a o b, LPR;

che cambiamenti della situazione finanziaria dell’escusso successivi alla decisione dell’autorità di vigilanza non possono essere fatti valere con l’istituto della revisione della decisione ma con una richiesta di revisione del pignoramento da sottoporre direttamente all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF;

che nel caso specifico non risulta però alcun pignoramento nei confronti dell’istante pendente presso l’UE di Lugano, sicché si può prescindere dal trasmettergli l’istanza di revisione;

che forse la rendita PI 6 è poi stata sequestrata presso la sua sede di Zurigo dall’ufficio d’esecuzione competente nel luogo del sequestro, ma né l’UE né la Camera ne hanno avuto notizia e in ogni caso eventuali contestazioni andrebbero rivolte all’ufficio di esecuzione o all’autorità di vigilanza zurighesi;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione ad RI 1, .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.