Enforcement Notice Challenge Regarding Debt Offset
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged an enforcement office's notice of attachment issued in an enforcement proceeding initiated by the creditor, arguing over the correct outstanding debt amount. The court partially granted the appeal, ordering the enforcement office to issue a new notice of attachment reflecting the principal debt amount of CHF 16,150 plus interest from February 1, 2013, and enforcement costs, after deducting CHF 3,550, which represented the sum of costs and fees the creditor was ordered to pay in prior proceedings that were to be offset against the debt. The court reasoned that since the original attachment date had passed, a new notice was required, incorporating the agreed-upon offset, and determined that no further court fees or indemnities would be levied in this proceeding.
Regesto Legislator
UfficialeAvviso di pignoramento. Importo del credito posto in esecuzione. Deduzione delle spese e ripetibili di rigetto posti a carico dell’istante. Acquiescenza parziale della controparte e dell’Ufficio d’esecuzione (senza riconsiderazione)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited to support the ruling in order 2 that no court fees or indemnities are to be levied or awarded, as this principle was recalled before the dispositive orders.
This provision, as part of OTLEF, supports the ruling in order 2 that no court fees or indemnities are to be levied or awarded.
This provision, as part of OTLEF, supports the ruling in order 2 that no court fees or indemnities are to be levied or awarded.
Cited in the section on legal remedies, but not in the operative part (dispositive orders 1-3), hence it is excluded based on the rules.
Cited in the section on legal remedies, but not in the operative part (dispositive orders 1-3), hence it is excluded based on the rules.
Testo completo
Incarto n. 15.2018.99 · Lugano 23 aprile 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 novembre 2018 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 novembre 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
richiamato il decreto 28 novembre 2018 con cui il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che l’avviso di pignoramento impugnato è stato provvisoriamente confermato limitatamente a fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive, sotto deduzione di fr. 3'550.–;
preso atto che nelle sue osservazioni 12 dicembre 2018 PI 1 ha rilevato di non avere motivi per non riconoscere gli importi indicati dalla ricorrente, indicando però in fr. 17'395.– la somma dovuta al 6 febbraio 2019 (a fronte dei fr. 17'260.– menzionati nella conclusione principale del ricorso), mentre l’Ufficio d’esecuzione, nelle sue del 18 dicembre 2018, si è rimesso al giudizio della Camera, pur ammettendo che l’importo indicato sull’avviso di pignoramento dovesse essere ridotto di fr. 3'550.– in compensazione con le spese processuali poste a carico dell’escutente in sede di rigetto dell’opposizione, ma senza riconsiderare formalmente il proprio provvedimento;
ritenuto che, essendo passata la data prevista per il pignoramento (il 6 febbraio 2019) un nuovo avviso di pignoramento dovrà essere emesso dall’UE, che – essendo il principio ammesso dalle parti – dedurrà dalla somma posta in esecuzione, di fr. 16'150.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del pignoramento e alle spese esecutive, fr. 3'550.–, pari a:
fr. 250.– (5/6 della tassa di giustizia di prima sede posti a carico di PI 1: di-
spositivo n. 1/1.4 della sentenza 14.2017.204 di questa Camera)
+ fr. 1'800.– (ripetibili ridotte di prima sede a carico di PI 1: disp. 1.4)
+ fr. 350.– (5/6 delle spese processuali di seconda istanza, di fr. 420.–: disp. n. 2)
+ fr. 1'200.– (ripetibili ridotte di seconda sede a carico di PI 1: disp. n. 2)
./. fr. 50.– (1/6 della tassa di giustizia di prima sede, di fr. 300.–, posto a carico della ricor-
rente ma anticipato da PI 1)
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona emetterà un nuovo avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________, sul quale menzionerà quale importo del credito fr. 16'150.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 fino alla nuova data di esecuzione del pignoramento, e alle spese esecutive, dedotti fr. 3'550.–.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – PA 2, .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.