Debtor Appeal on Seizure of Thirteenth-Month Salary and Bonuses for Child Support Arrears
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed an execution office's seizure of their thirteenth-month salary and bonuses, arguing that the child support payments, which were calculated to include a portion of the thirteenth month, would thus lead to an over-seizure when the full bonus was taken. The court reasoned that while the established minimum subsistence level (based on actual need, including child support) was higher than the debtor's average net income, the execution office should generally calculate the seizure over a full year for variable incomes, holding excesses in escrow to cover monthly shortfalls. Due to the prohibition against *reformatio in peius*, the court could not expand the seizure but confirmed the seizure of the 2018 year-end payments while ordering the execution office to retain a set amount in escrow to return any monthly surplus to the debtor over the seizure period upon presentation of salary slips.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento della tredicesima e di eventuali gratifiche. Riversamento nei mesi successivi di quanto necessario a garantire il minimo esistenziale del debitore
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for setting the minimum subsistence level, although the direct application is implied in the confirmation of the seizure subject to adjustments.
Cited in the reasoning as justification for not levying court fees.
Cited in the reasoning as justification for not awarding legal aid/indemnities.
Cited in the reasoning as justification for not awarding legal aid/indemnities.
Cited in the reasoning as the basis for the prohibition of *reformatio in peius*, limiting the scope of the decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2018.98 · Lugano 19 dicembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 19 novembre 2018 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento eseguito il 15 novembre 2018 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nelle procedure esecutive summenzionate il 15 novembre 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha stabilito il minimo esistenziale di RI 1 in fr. 5'472.60 (minimo di base fr. 1'200.–, affitto fr. 1'000.–, premio dell’assicurazione malattia fr. 414.60, supplemento per pasti fuori domicilio fr. 211.–, spese
di trasferte professionali fr. 147.–, alimenti per figli fr. 2'200.– e costi legati all’esercizio del diritto di visita ai figli e spese
scolastiche fr. 300.–) e a fronte di un suo reddito netto medio computato in fr. 5'450.– mensili, ha notificato alla datrice di lavoro dell’escusso (la __________), il pignoramento della tredicesima mensilità e delle gratifiche;
che con ricorso del 19 novembre 2018 RI 1 ha impugnato tale decisione, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla, in quanto i contributi alimentari per i figli sono stati calcolati a suo dire tenendo conto della tredicesima;
che il 28 novembre 2018 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso di sospendere la ripartizione della tredicesima limitatamente a fr. 271.20;
che nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2018 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso;
che il 14 dicembre 2018 il ricorrente ha comunicato di rinunciare alla presentazione di una replica spontanea e ha ribadito la sua tesi, secondo cui la tredicesima è necessaria a colmare l’ammanco risultante dal fatto che la quota di tredicesima calcolata negli alimenti viene da lui anticipata durante tutto l’anno;
che in base all’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio omologato dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 1° giugno 2015, RI
1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per ognuno dei suoi due figli, oltre agli assegni famigliari, allora cadauno di fr. 200.–;
che, sebbene la sentenza sia silente al riguardo, è probabile che il contributo di fr. 1'800.– (2 x fr. 900.–) sia stato calcolato prendendo in considerazione la tredicesima, la differenza tra il reddito del padre preso in conto (di fr. 5'100.–, pari a fr. 5'525.– netti con la quota di tredicesima e senza gli assegni) e il suo fabbisogno (determinato in fr. 3'586.15) ammontando a fr. 1'938.85;
che in un’esecuzione per debiti al genitore tenuto a versare contributi di mantenimento è lasciato, come a tutti gli altri debitori, il minimo esistenziale a tenore dell’art. 93 LEF (pari in concreto, senza gli alimenti, a fr. 3'272.60) e non il fabbisogno minimo nel senso del diritto civile (pari, come visto, a fr. 3'586.15);
che nella fattispecie l’UE ha tenuto conto del contributo alimentare a carico di RI 1, computandolo interamente nel suo minimo esistenziale per ogni mese;
che, in altre parole, all’escusso è stato lasciato quanto necessario per pagare integralmente quanto dovuto ai figli in dodici mensilità, pur conservando (o quasi come si vedrà) le risorse indispensabili al proprio mantenimento giusta l’art.
93 LEF;
che l’intera tredicesima come eventuali gratifiche eccedono quindi quanto necessario al pagamento del contributo di mantenimento dei figli (garantito dal fatto che sono lasciati a disposizione dell’escusso mensilmente fr. 2'200.– a tale scopo) e al suo mantenimento indispensabile;
che, come già anticipato nella decisione di effetto sospensivo, dal computo dell’UE risulta però che il minimo vitale dell’escusso, stabilito in fr. 5'472.60, supera il suo reddito netto medio, calcolato in fr. 5'450.– sulla scorta delle buste paga da gennaio a marzo 2018;
che stante la variabilità dello stipendio dell’escusso, l’UE avrebbe dovuto pignorarlo per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), comprese la tredicesima mensilità e le eventuali gratifiche per il 2018, tenendo gli importi in deposito in modo da riversare all’escusso, mese per mese, gli eventuali ammanchi (v. sentenza della CEF 15.2008.7 del 31 marzo 2008, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c, consid. 1.1);
che ostandovi il divieto della *reformatio in peius* (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), la Camera non può estendere il pignoramento alle quote di salario che eventualmente eccederanno il minimo esistenziale dell’escusso, ma deve limitarsi a confermare il pignoramento della tredicesima mensilità e delle eventuali gratifiche per il 2018;
che all’UE va inoltre ordinato di trattenere fr. 500.–, onde riversare all’escusso, dietro presentazione dei relativi conteggi di salario, gli eventuali ammanchi che si verificheranno durante l’intero periodo di pignoramento (da novembre del 2018 a ottobre del 2019), indicativamente di fr. 271.20 (fr. 22.60 mensili);
che, in questi limiti, il ricorso va parzialmente accolto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza il pignoramento della tredicesima mensilità e di eventuali gratifiche per il 2018 è confermato, ma è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di tenere fr. 500.– in deposito. Dietro presentazione, a cura di RI 1, delle relative distinte di salario, l’Ufficio preleverà dall’importo depositato, a richiesta dell’escusso mese per mese o alla fine del periodo di pignoramento (da novembre 2018 a ottobre 2019), l’eventuale differenza tra il suo salario netto e il suo minimo esistenziale, e gliela riverserà.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.