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15.2018.97 • TRAC TI 15.2018.97 Generato dall'IA

Supervisory Authority Decision on Realization Method for Estate Interest with Negative Equity

Numero d'incarto 15.2018.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The supervisory authority, having previously ordered an enforcement office to properly determine the value of a debtor's interest in an estate following multiple seizures, accepted the subsequent request to determine the realization method for that inherited interest after an expert valuation established the property's market value (CHF 400,000) was less than the existing mortgage (CHF 421,800), and since co-heirs failed to propose alternatives, the court reasoned that a public auction was the appropriate realization method because the equity stake was likely minimal or nil, thus avoiding the prohibitive costs and delays associated with dissolving the entire estate for liquidation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Modo di realizzazione di una quota in una comunione ereditaria, proprietaria di un fondo, il cui valore venale è inferiore al carico ipotecario

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidazione dell'eredità diritti degli eredi valore venale dell'immobile decisione d'esecuzione realizzazione dei beni proprietà pubblica

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 LEF

This provision mandates the supervisory authority to determine the manner of realizing the debtor's inheritance rights, which is the core order of point 1.

art. 10 cpv. 3 ODiC

This article justified the decision to order the sale by public auction because the value of the seized share was sufficiently determined.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the reasoning section (point 3) explaining why no court fees are levied in the final order (point 2).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in the reasoning section (point 3) explaining why no indemnities are awarded in the final order (point 2).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the reasoning section (point 3) explaining why no indemnities are awarded in the final order (point 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.97 · Lugano 15 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura avviata con istanza 6 novembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

CO 1, ________

nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre all’escusso delle eredi

PI 3, __________ PI 4, __________

nelle varie esecuzioni promosse contro il debitore;

ritenuto

in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni promosse contro l’escusso, il 2 agosto 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno aveva chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre fu PI 8, composta oltre che di lui delle eredi PI 1 e PI 2, diritti che aveva pignorato il 15 aprile, il 19 agosto e l’11 aprile 2015, il 17 febbraio 2016, il 3 ottobre e il 20 novembre 2017, nonché il 15 febbraio e il 23 maggio 2018.

B. Appurato che l’UE non aveva determinato correttamente il valore di stima della particella n. __________ RFD di __________, bene che in sede di pignoramento aveva indicato appartenere alla comunione ereditaria, con decisione del 7 settembre 2018 (inc. 15.2018.69) la Camera ha retrocesso gli atti all’organo esecutivo affinché stabilisse il valore reale di stima del fondo con l’ausilio di un perito giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF e ne desse comunicazione agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione dell’interessenza.

C. Dando seguito alla predetta decisione, il 17 settembre 2018 l’Uf­­ficio ha incaricato l’ing. __________ di allestire la perizia esti­mativa del fondo in questione. Ricevuto il referto peritale, con scritto dell’11 ottobre 2018 l’UE ne ha comunicato a tutti gli interessati l’esito, secondo cui il valore venale del fondo è stimato in fr. 400'000.– a fronte di un debito ipotecario di fr. 421'800.–. L’or­­gano esecutivo ha altresì assegnato loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete di realizzazione della quota ereditaria. Nel termine impartito gli interessati non si sono pronunciati.

D. Il

6 novembre 2018 l’Ufficio ha quindi trasmesso il referto peritale alla Camera, al fine di determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso.

Considerato

in

diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal­l’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’auto­­rità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita al­l’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel caso di specie, il valore venale del noto immobile, stimato dal perito in fr. 400'000.–, risulta inferiore all’effettivo

carico ipotecario che lo grava, di fr. 421'800.– (v. scritto del 25 giugno 2018 della creditrice pignoratizia PI 9). In assenza di contestazione da parte degli interessati si può ritenere che il valore della quota pignorata, di poco conto se non addirittura nullo, sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Non v’è infatti il rischio di vendita a vil prezzo, siccome con ogni probabilità il ricavato dell’aggiudicazione della quota sarà inferiore all’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento (fr. 30'511.10 al 10 agosto 2018).

Del resto, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare inadeguata nel caso di specie, visti i tempi e soprattutto i costi di una simile procedura. A fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono invero difficilmente sostenibili. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ¼ spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del padre fu __________.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Intimazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.