Enforcement Order Service by Publication Upheld Despite Debtor's Claim of Non-Receipt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party challenged a seizure notice issued based on an enforcement order that the party claimed was never received, despite the Enforcement Office having attempted service via registered mail (returned as uncollected) and by police intervention (leaving a notice to collect at the office), ultimately leading to publication in the official gazette as permitted by law after unsuccessful prior attempts. The supervisory authority rejected the appeal, reasoning that the Enforcement Office validly served the enforcement order via publication under the relevant execution law because the debtor failed to dispute the unsuccessful attempts at personal service, thus validating the subsequent continuation of the enforcement proceedings, including the seizure notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 cpv. 1 LEF, Art. 64 cpv. 2 LEF, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF, art. 89 e 90 LEF; Enforcement Order Service by Publication Upheld Despite Debtor's Claim of Non-Receipt: The supervisory authority rejected the appeal, reasoning that the Enforcement Office validly served the enforcement order via publication under the relevant execution law because the debtor failed to dispute the unsuccessful attempts at personal service, thus validating the subsequent continuation of the enforcement proceedings, including the seizure notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for the valid notification by publication, which supports the decision to dismiss the appeal as unfounded.
These articles justified the enforcement office's duty to proceed with the seizure notice, thus leading to the dismissal of the appeal.
Cited in the final order regarding the non-collection of court fees.
Cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2018.9 · Lugano 12 aprile 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 gennaio 2018 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 4 gennaio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'682.25 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;
che dopo che la notifica in via postale e due ulteriori tentativi di notificazione tramite la Polizia comunale e la convocazione dell’escusso presso l’Ufficio non erano andati a buon fine, l’UE ha pubblicato il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________;
che avendo PI 1 presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, il 4 gennaio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 29 gennaio;
che preso conoscenza di tale atto il 5 gennaio 2018, con ricorso del 15 gennaio RI 1 ne chiede l’annullamento, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;
che visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per osservazioni alla procedente;
che con osservazioni del 17 gennaio 2018 l’Ufficio domanda a questa Camera di voler valutare la possibilità di dichiarare direttamente irricevibile il ricorso giusta l’art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);
che l’UE spiega in sostanza di aver proceduto alla pubblicazione del precetto sul FUC dopo aver tentato invano di notificarlo mediante raccomandata del 9 maggio 2017, ritornata al mittente poiché non ritirata (v. esemplare del precetto esecutivo per il debitore agli atti), e l’intervento della Polizia comunale, la quale, non avendo trovato nessuno al domicilio dell’escusso il 14 giugno 2017 (v. dichiarazione agli atti), aveva lasciato nella sua buca delle lettere un avviso di ritirare l’atto esecutivo presso l’Ufficio entro il 3 luglio 2017 con la comminatoria della pubblicazione in caso d’inosservanza;
che invitato dal presidente di questa Camera a determinarsi sulle predette osservazioni, il 2 febbraio 2018 RI 1 si è limitato a addurre che dallo scritto dell’UE si deduce che non vi è stata pubblicazione sul FUC e che, ad ogni modo, egli non poteva attendersi una comunicazione, siccome – a sua detta – il credito di PI 1 è privo di qualsivoglia fondamento;
che l’escusso non ha tuttavia contestato i tentativi effettuati dall’Ufficio di notificargli il precetto al suo domicilio né del resto ha allegato di non essere stato in grado di ritirare la raccomandata postale o di presentarsi all’Ufficio per farsi consegnare il precetto esecutivo;
che di conseguenza, avendo l’UE provveduto ad (almeno) un doppio tentativo infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla legge – dapprima mediante invio postale (art. 72 cpv. 1 LEF) e in seguito attraverso l’intervento della polizia (art. 64 cpv. 2 LEF) – condizione minima per far capo alla via edittale (sentenza della CEF 15.2016.9 del 29 aprile 2016 consid. 2.1), ben si giustificava nel caso di specie la pubblicazione del precetto esecutivo in virtù dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2008.17 del
5 dicembre 2008), il quale è da ritenere validamente notificato il 27 ottobre 2017;
che alla luce di quanto precede, l’Ufficio era dunque tenuto a dare seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione con l’emissione dell’avviso di pignoramento (art. 89 e 90 LEF), sicché il ricorso risulta infondato;
che non porta a diversa conclusione la circostanza secondo cui l’escusso non poteva attendersi una comunicazione da parte dell’UE, poiché – a suo parere – il credito fatto valere da PI 1 è privo di fondamento;
che nella fattispecie, infatti, la notifica non poggia sulla finzione di comunicazione alla scadenza del termine di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) bensì su quella della comunicazione mediante pubblicazione (art.
66 cpv. 4 n. 2 LEF), i cui presupposti, come visto, non sono contestati dal ricorrente;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.