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15.2018.76 • TRAC TI 15.2018.76 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Against Distribution Plan Deemed Inadmissible.

Numero d'incarto 15.2018.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor filed an appeal against the distribution plan in a bankruptcy proceeding, primarily seeking the admission of additional claims, assignment of the debtor's assets based on a fiduciary mandate contract, and transfer of the business based on a prior court ruling. The appellate court declared the appeal inadmissible because its conclusions regarding claim admission and asset transfer were irrelevant to the distribution plan appeal, some claims were already finally decided or moot due to the distribution prioritizing higher-ranking creditors, and the proper legal remedy for challenging claim admissions or seeking asset transfer was not an appeal against the distribution notice to the supervisory authority.

Regesto Legislator

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Art. 250 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor's Appeal Against Distribution Plan Deemed Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible because its conclusions regarding claim admission and asset transfer were irrelevant to the distribution plan appeal, some claims were already finally decided or moot due to the distribution prioritizing higher-ranking creditors, and the proper legal remedy for challenging claim admissions or seeking asset transfer was not an appeal against the distribution notice to the supervisory authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento trasferimento di patrimonio cessione del credito opposizione al precetto esecutivo assemblea dei creditori legittimazione a ricorrere Stato di ripartizione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order regarding the non-assessment of court fees in this specific type of case.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-assessment of court fees in this specific type of case.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-assessment of court fees in this specific type of case.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.76 · Lugano 9 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso interposto il 27 agosto 2018 da

RI 1 I- (per indirizzo in __________) contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, o meglio contro lo stato di ripartizione nel fallimento depositato il 14 agosto 2018 nella procedura di fallimento relativa a

PI 1,I-__________ (titolare della ditta E__________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 14 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha depositato lo stato di riparto nel fallimento di PI 1, aperto il 19 maggio 2015, e ha fatto pervenire ad RI 1, creditore registrato nella graduatoria in III. classe per fr. 122'171.70, un avviso speciale, informandolo che non avrebbe ricevuto alcun dividendo (come tutti gli altri creditori di III. classe), sicché la sua perdita ammonta a fr. 122'171.70;

che con ricorso del 27 agosto 2018, RI 1 postula l’am­­missione dei propri crediti nei confronti di PI 1, pari a suo parere a fr. 122'171.70 e fr. 252'000.– oltre agli interessi del 5%, e della E__________, di fr. 70'930.–, fr. 82'550.– e fr. 46'851.40 oltre agli

interessi del 5%, l’assegnazione a suo favore della sostanza della ditta *“in virtù del contratto del mandato fiduciario

del 30.11.2012”* e il trasferimento della ditta a lui *“in virtù della Sentenza del TCA n. 38.2016.1 del 05.10.2016”*;

che nelle sue osservazioni del 29 agosto 2018 l’Ufficio dei fallimenti chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile;

che, in effetti, le conclusioni del ricorrente non hanno alcuna attinenza con lo stato di riparto e già per questo motivo sono da dichiarare irricevibili;

che, del resto, la pretesa di fr. 122'171.70 è già stata ammessa (nella graduatoria, v. ad n° 11), e quindi il ricorso risulta senza oggetto su questo punto, mentre le altre pretese sono state respinte (n° 1, 10, 14 e 15), sicché le decisioni in questione sono definitive e non possono più essere rimesse in discussione (v. sentenza della CEF 15.2015.63 del 10 settembre 2015, massimata in RtiD 2016 I 744 n. 54c, e i rinvii), siccome il reclamante non dimostra di averle tempestivamente contestate con un’azione di contestazione della graduatoria al giudice competente secondo l’art. 250 LEF (che come già spiegatogli non è l’autorità di vigilanza, bensì il pretore o il giudice di pace a dipendenza del valore litigioso: sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016);

che, ad ogni modo, non essendo da versare alcun dividendo alla terza classe – l’attivo netto di complessivi fr. 42'369.15 deve infatti essere devoluto interamente alla prima classe, sotto forma di un dividendo del 46,56% –, la questione dell’ammissione di tali pretese è in realtà senza oggetto;

che per quanto attiene alle richieste di assegnazione della sostanza della ditta e di trasferimento della stessa a favore del ricorrente, la Camera ha già avuto modo d’indicargli in passato gli specifici mezzi di diritto disponibili al riguardo (già citata sentenza della CEF 15.2016.105 del 14 novembre 2016, pag. 2-3, cui rinvia la decisione 14.2017.41 del 3 luglio 2017, consid. 1), tra i quali non rientra il ricorso all’autorità di vigilanza contro il deposito dello stato di riparto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), salvo se il ricorrente agisce in mala fede o in modo temerario, nel qual caso può essere condannato a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese;

che RI 1 è reso attento al fatto che tale sanzione potrebbe essergli inflitta in un’eventuale futura procedura di ricorso ove dovesse persistere a ripresentare sempre le stesse richieste, dichiarate ancora una volta irricevibili in questa sede;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione ad RI 1, __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.