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15.2018.75 • TRAC TI 15.2018.75 Generato dall'IA

Appeal Challenging Bankruptcy Threat Dismissed as Inadmissible and Time-Barred

Numero d'incarto 15.2018.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the issuance of a bankruptcy threat stemming from an execution proceeding initiated over an allegedly ill-defined debt, claiming issues with the underlying contract and the denial of an opportunity to respond to a prior opposition rejection. The court dismissed the appeal as inadmissible because challenges to the substantive validity of the debt or errors in the procedure for rejecting opposition belong to the judicial authority, not the supervisory authority, and further, the appeal was time-barred as a potential appeal against the opposition rejection, given that the ten-day appeal window had already closed, rendering the request for a moratorium on execution unwarranted, and the subordinate request for a composition arrangement was deemed procedurally incorrect for this venue.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Pretesa violazione del diritto di essere sentito dell’escusso nella procedura di rigetto dell’opposizione. Domanda di concordato

Parole chiave

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credito nel fallimento opposizione tardiva validità del contratto minaccia contro le autorità istanza di ricusazione tardiva impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
DTF 96 III 50
2 CPC), iniziato il 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section explaining why no court fees are levied, which is reflected in the final order regarding costs.

61 cpv. 2 lett. a

Cited in the reasoning section explaining why no indemnities are awarded, which is reflected in the final order regarding costs.

62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning section explaining why no indemnities are awarded, which is reflected in the final order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.75 · Lugano 27 agosto 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 23 agosto 2018 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 agosto 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 1, __________ ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 13 aprile 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'000.–, il 7 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via provvisoria dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con decisione del 16 luglio 2018, gli ha notificato la comminatoria di fallimento il 13 agosto 2018.

B. Con ricorso del 23 agosto 2018, RI 1 chiede in via principale di non essere posto in fallimento e in via subordinata che gli venga concesso un concordato.

C. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per osservazioni né alla controparte né all’UE.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, RI 1 contesta l’esigibilità del credito posto in esecuzione, facendo valere che, a suo dire, il contratto di compravendita su cui poggia non specificherebbe la scadenza delle rate di pagamento di fr. 500.– ognuna, e si duole di non avere potuto presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’op­­posizione poiché la raccomandata contenente l’invito a formularne sarebbe stata ritornata al mittente il giorno del suo rientro da un viaggio.

2.1 Si tratta però di una censura che riguarda la procedura di rigetto dell’opposizione (e non quella esecutiva), per cui è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria superiore, non quella di vigilanza. RI 1 avrebbe quindi dovuto invocare la violazione del proprio

diritto di essere sentito inoltrando reclamo contro la sentenza di rigetto. Secondo le informazioni assunte dalla Camera presso la Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, la decisione gli è stata notificata il 17 luglio 2018 (estratto Easy­Track n. 98.41.908914.00012162) durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), per cui il termine di reclamo di 10 giorni (combinati art. 251 lett. a, 309 lett. n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), iniziato il 2 agosto 2018 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto (infruttuoso) lunedì 13 agosto 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Anche volendo considerare il ricorso in esame quale reclamo contro la sentenza di rigetto, esso andrebbe ritenuto tardivo in quanto inoltrato solo il 22 agosto, sicché non si giustifica una sospensione dell’esecuzione.

2.2 Nelle predette circostanze, il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Anche la domanda di concordato è irricevibile, dato che deve semmai essere proposta al competente giudice, ovvero il Pretore del domicilio del debitore (art. 293 segg. LEF e 14 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]).

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.