Debtor's Annuity Garnishment Appeal Rejected Due to Relocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed an enforcement office's refusal to use funds from garnished annuities to pay a backdated rent installment, arguing the payment was essential for their vital needs (the right to housing); however, the appellate court rejected the appeal because the debtor subsequently notified the enforcement office of their relocation abroad and change of domicile effective prior to the lower court's decision, rendering the apartment for which the rent was owed no longer indispensable for their current needs under the relevant enforcement law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Annuity Garnishment Appeal Rejected Due to Relocation: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Parole chiave
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Generato dall'IACited in relation to the rule on dispensing with court fees for this type of decision.
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Testo completo
Incarto n. 15.2018.73 · Lugano 3 dicembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 31 luglio 2018 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio la decisione del 2 luglio 2018 con cui esso ha rifiutato di pagare una mensilità locativa arretrata con il provento del pignoramento di rendite a carico della ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con richiesta del 25 giugno 2018 RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di liberare le somme pignorate a suo carico a concorrenza di fr. 1'800.– perché essa potesse pagare la pigione di locazione relativa al luglio del 2014, che era *“saltata”*, oppure di provvedere esso stesso direttamente al pagamento in questione;
con decisione del 2 luglio 2018 l’UE ha respinto la richiesta, adducendo che la locatrice non godeva di alcun privilegio nei confronti dei creditori pignoranti;
che con il ricorso in esame RI 1 ribadisce la propria richiesta, facendo valere che
il canone di locazione in questione rientra nel proprio minimo vitale, *“trattandosi del diritto fondamentale alla
casa”*;
che con comunicazione del 5 ottobre 2018 la ricorrente ha notificato all’UE il trasferimento del proprio domicilio all’estero *“con effetto al 31.12.2017”*, chiedendo che le decisioni e comunicazioni fossero notificate al suo nuovo indirizzo in Croazia;
che pertanto il suo appartamento in __________ a __________ non le risulta più indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF;
che di conseguenza la decisione impugnata, perlomeno al momento attuale, non presta il fianco alla critica;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’avv. .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.