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15.2018.72 • TRAC TI 15.2018.72 Generato dall'IA

Appeal Regarding Seizure Notice and Request for Extension to File Debt Contestation Action

Numero d'incarto 15.2018.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed the seizure notice issued by the Enforcement Office following the provisional rejection of their opposition to an enforcement proceeding based on an old certificate of debt, requesting the supervisory authority to also grant a term extension to file a debt contestation action, which had been dismissed provisionally. The court ruled that while the appeal against the seizure notice was admissible, the supervisory authority lacked jurisdiction to address the request for the extension of the deadline for filing the debt contestation action, as this falls under the competence of the judicial authority competent to rule on the action itself (the Justice of the Peace), citing that the extension for this legally defined term is governed by specific provisions that exclude general procedural provisions, and ultimately rejected the appeal because the enforcement office was entitled to proceed with the seizure given the provisional rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 83 LEF, Art. 148 CPC; Appeal Regarding Seizure Notice and Request for Extension to File Debt Contestation Action: The court ruled that while the appeal against the seizure notice was admissible, the supervisory authority lacked jurisdiction to address the request for the extension of the deadline for filing the debt contestation action, as this falls under the competence of the judicial authority competent to rule on the action itself (the Justice of the Peace), citing that the extension for this legally defined term is governed by specific provisions that exclude general procedural provisions, and ultimately rejected the appeal because the enforcement office was entitled to proceed with the seizure given the provisional rejection of the opposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'esecuzione termine processuale perentorio legittimazione a ricorrere proroga tardiva del termine procedura di fallimento vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Used to confirm the admissibility of the appeal against the seizure notice, although the core request was ultimately dismissed based on competence issues.

art. 83 cpv. 2 LEF

Cited in the context of the omitted act (action for debt contestation) for which the appellant sought reinstatement of the time limit.

art. 33 cpv. 4 LEF

Cited as the legal basis governing the conditions for reinstating the time limit for filing an action for debt contestation.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as an alternative procedural rule for term reinstatement, which the court ultimately determined was excluded for this specific deadline.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Used to establish the court's lack of competence in its capacity as a higher judicial authority regarding the action for debt contestation.

art. 148 CPC

Cited as the general rule for term reinstatement, which is explicitly excluded for the legal deadline concerning the action for debt contestation.

art. 63 cpv. 3 CPC

Cited to establish the time limit (20 days) granted to the party to re-file the request with the competent judge.

art. 63 cpv. 1 CPC

Cited regarding the rule allowing the party to maintain the lis pendens by re-filing the cause with the competent judge.

art. 85a LEF

Mentioned as the alternative legal remedy (negative declaratory action) available to the appellant.

art. 83 cpv. 1 e 3 LEF

Cited in the final reasoning to confirm that even a pending action for debt contestation would not obstruct the provisional seizure.

art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive regarding the non-levying of court fees in this specific type of proceeding.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities in this specific type of proceeding.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities in this specific type of proceeding.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the potential appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the potential appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the potential appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.72 · Lugano 7 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso interposto il 28 luglio 2018 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 17 luglio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 gennaio 2017 dall’Ufficio di

esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 AG ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'236.10, fondando la propria pretesa su un attestato di carenza di beni del 28

ottobre 1993.

B. Preso atto della decisione 17 aprile 2018 con cui il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via provvisoria l’op­posizione interposta da RI 1, da quest’ultimo ritirata il 2 maggio 2018 allo sportello della posta di __________, il 17 luglio 2018 l’UE di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento per il 4 settembre 2018.

C. Con ricorso del 28 luglio 2018, RI 1 chiede (implicitamente) di annullare tale atto e di concedergli un termine di 20 giorni per impugnare la decisione di rigetto dell’opposizione – in realtà egli si riferisce però all’azione di disconoscimento di debito, menzionata nella cifra 4 del dispositivo della decisione di rigetto –, allegando di essere stato impossibilitato a farlo fino ad allora in seguito a un’operazione a cuore aperto avvenuta al Car­dio Centro Ticino il 13 aprile 2018.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento

impugnato emesso il 17 luglio 2018 dall’UE di Lugano, nella misura in cui è diretto contro tale atto il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La questione della ricevibilità della richiesta di restituzione del termine per promuovere azione di disconoscimento di debito si pone invece in termini diversi.

2.1 Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ai sensi dell’art. 17 LEF ha per oggetto il provvedimento di un organo dell’esecuzio­­ne forzata, in particolare di un ufficio d’esecuzione.

Competente per restituire un termine per inoltrare un’azione giudiziaria – come quella di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2

LEF) – non è quindi l’autorità

di vigilanza, bensì l’autorità giudiziaria (in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF sia dell’art. 148 cpv. 1 CPC: sentenza della CEF

14.2018.40 del 27 marzo 2018). Nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza, la CEF non è pertanto competente per esaminare la richiesta di restituzione del termine d’azione for­mulata da RI 1.

2.2 Ma neppure nella sua veste di autorità giudiziaria superiore nelle cause a norma

della LEF – che comprendono l’azione di rigetto dell’opposizione, ma non quella di disconoscimento del debito (art. 48 lett. e n.

1 LOG) – la Camera può considerarsi competente a statuire sulla domanda di restituzione in questione, per i seguenti motivi.

a) È ammessa la restituzione del termine di 20 giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito se sono adempiuti i presupposti dell’art. 33 cpv. 4 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 ad art. 83 LEF; Vock/Mei­ster-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II.7 ad § 16; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 34 ad art. 83 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11/c ad art.

83 LEF; Boesch in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungsund Konkurs­recht, 2018, n. 6.429; François Bohnet, Actions civiles, 2014, n. 19 ad § 117; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 83 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 59 ad art. 83 LEF). Una restituzione del termine in virtù dell’art. 148 CPC è invece esclusa trattandosi di un termine di perenzione legale (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 148 CPC; Staehelin, op. cit., loc. cit.; cfr. DTF 143 III 18 consid. 4.1) avente carattere di *lex specialis* (FF 2006, 6683).

b) È controversa la questione di sapere se la restituzione dev’esse­re richiesta al giudice competente per statuire sull’azione di disconoscimento di debito (in tal senso: Gilliéron, op. cit. loc. cit.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 9 ad art.

83 LEF) oppure al giudice che ha emesso la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione (così: Staehelin, op. cit. loc. cit.; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 135). Motivi ispirati alla sistematica della legge e all’economia di procedura militano a favore della prima soluzione, poiché il giudice dell’azione di disconoscimento di debito è esclusivamente competente per verificarne la tempestività (DTF 117 III 20 consid. 2, 102 III 70 consid. 2/b) e secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF il richiedente deve, insieme alla domanda di restituzione del termine, anche compiere “l’atto omesso”, ovvero presentare la domanda di disconoscimento di debito. Ad ogni mo­do, in un caso come nell’altro la richiesta di restituzione dev’esse­re inoltrata, nel Canton Ticino, al Pretore o al Giudice di pace a seconda che il valore litigioso supera o no fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c e 37 cpv. 1 LOG), ma mai, in prima sede, alla CEF. Ne consegue l’irricevibilità della richiesta in esame.

c) La Camera non è tenuta a trasmettere d’ufficio la richiesta al giudice competente, la legge conferendo alla parte medesima un termine – nella fattispecie di 20 giorni dalla notifica della decisione odierna (art. 63 cpv. 3 CPC e 83 cpv. 2 LEF) – per riproporre la causa al giudice competente mantenendo la litispendenza (art. 63 cpv. 1 CPC; Staehelin, op. cit., n. 29 ad art. 83). Nel caso specifico è del resto alquanto dubbia la ricevibilità della richiesta in questione, dal momento che RI 1 non ha provveduto, conformemente all’art. 33 cpv. 4 LEF, a “compiere presso l’autorità competente l’atto omesso”, ossia a presentare la domanda di disconoscimento di debito, per tacere del fatto che la sua ospedalizzazione è terminata il 19 aprile 2018 (doc. 3/6 e 3/7), o al più tardi il 24 aprile (i certificati medici fanno iniziare l’ina­bilità al lavoro dal 25 aprile), prima che, il 2 maggio 2018, egli ritirasse la decisione di rigetto dell’opposizione allo sportello della posta di __________ (secondo l’accertamento del recapito IPLAR n. __________), un’inabilità al lavoro non comportando poi necessariamente un’inabilità a redigere atti giudiziari. Co­munque sia gli rimane aperta la via dell’azione di accertamento negativo e di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF; Stae­helin, op. cit., n. 29 ad art. 83).

3. Stante quanto precede, l’UE di Lugano poteva senz’altro considerare la sentenza di rigetto esecutiva ed emettere l’avviso di pignoramento, tanto più che persino un’azione

di disconoscimento di debito (come visto per ora non ancora pendente) non è di ostacolo all’esecuzione del pignoramento

provvisorio (art. 83 cpv. 1 e 3 LEF; sentenza della CEF 15.2018.3 dell’8 gennaio 2018). Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.