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15.2018.7 • TRAC TI 15.2018.7 Generato dall'IA

Foreign Administrator's Appeal Regarding Distribution Plan Dismissed for Lack of Standing

Numero d'incarto 15.2018.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrator of a foreign insolvency proceeding appealed an execution office's distribution plan concerning auction proceeds from an estate, arguing they were not included and demanding all procedural documents. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remedy deficiencies regarding justification of their standing, noting that a foreign declaration of bankruptcy only grants the foreign administrator standing to represent the estate in Swiss proceedings after formal recognition in Switzerland pursuant to relevant law, which was not established for the foreign insolvency decree presented.

Regesto Legislator

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Art. 240 LEF, Art. 170 LDIP, Art. 166 LDIP, Art. 175 LDIP, Art. 7 cpv. 5 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF; Foreign Administrator's Appeal Regarding Distribution Plan Dismissed for Lack of Standing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remedy deficiencies regarding justification of their standing, noting that a foreign declaration of bankruptcy only grants the foreign administrator standing to represent the estate in Swiss proceedings after formal recognition in Switzerland pursuant to relevant law, which was not established for the foreign insolvency decree presented.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere curatore del fallimento insolvenza diritto estero utile amministrazione d'ufficio dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 238
166 LDIP (DTF 139 III 238 consid.
DTF 135 III 39
che non risulta che la decisione dell’Amtsgericht __________ sia stata formalmente riconosciuta in Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135 III 39, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 5 LPR

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to complete the appeal as required.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive as the legal basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding legal costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding legal costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.7 · Lugano 8 febbraio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 28 dicembre 2017 di

RI 1 D- contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro lo stato di riparto del 29 novembre 2017 relativo al provento dell’asta 27 marzo 2017 della proprietà

per piani n. __________ gravante la particella n. __________ RFD di __________ nelle procedure esecutive n. __________, __________

e __________ promosse nei confronti de­gli eredi e delle comunioni ereditarie fu

PI 1, già in D-__________ __________, già in D-__________ ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con ricorso *(“obiezione”)* del 28 dicembre 2017 RI 1, nella sua qualità di amministratore *(“Insolvenzverwalter”)* della procedura d’insolvenza *(“Insolvenzverfahren”)* aperta il 17 giugno

2016 dall’Amtsgericht __________ contro la successione fu PI 1 (v. documento prodotto l’11 gennaio 2018), si oppone allo stato di riparto allestito dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno il 29 novembre 2017 nelle procedure menzionate in ingresso, lamentando di non essere coinvolto nella procedura di realizzazione e chiedendo di ricevere tutte le decisioni e documenti relativi a tale procedura;

che con scritto del 29 dicembre 2017, l’UE ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per completare il ricorso, pena la sua irricevibilità,

ricordandogli le esigenze formali stabilite dal­l’art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), in particolare circa la produzione di una procura, non senza confermare quanto già comunicatogli con messaggio elettronico dell’11 dicembre 2017, ovvero che tutti gli atti della procedura di realizzazione gli erano già stati trasmessi mediante invii raccomandati con

ricevuta di ritorno e che ad ogni modo dal 4 febbraio 2016 l’amministratrice ufficiale della successione fu PI 1 era l’__________

__________;

che entro il termine impartitogli il ricorrente non ha completato il ricorso, segnatamente non ha giustificato la propria legittimazione ad agire a nome dell’eredità fu RI 1;

che al riguardo la decisione 17 giugno 2016 dell’Amtsgericht __________ non è sufficiente finché non sia riconosciuta in Svizzera;

che un fallimento dichiarato all’estero, infatti, esplica effetti in Svizzera – e in particolare legittima l’amministratore fallimentare estero a rappresentare la massa in giudizio (art. 240 LEF per il rinvio dell’art.

170 LDIP) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2), ciò che vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del

19 maggio 2015 consid. 4);

che non risulta che la decisione dell’Amtsgericht __________ sia stata formalmente riconosciuta in Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135 III 39, consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4);

che il ricorso è di conseguenza irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione in via rogatoria al .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.