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15.2018.65 • TRAC TI 15.2018.65 Generato dall'IA

Enforcement Proceedings Validity Based on Incomplete Creditor List in Initial Payment Order

Numero d'incarto 15.2018.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the continuation of enforcement proceedings, specifically the notice of attachment, arguing that the execution office had incorrectly identified only three of the five creditors in the initial payment order, thereby invalidating the subsequent enforcement action taken on behalf of all five. The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the initial payment order contained an incomplete list of creditors due to an evident oversight by the enforcement office, this error did not mislead the debtor, as all five creditors were consistently named in subsequent proceedings, including the successful objection to the opposition, and the debtor failed to suffer prejudice, meaning the defect was correctable and did not warrant annulling the entire proceeding; furthermore, the court confirmed it lacked jurisdiction to rule on the substantive issue of whether the creditors needed to specify their individual shares of the debt, as that matter should have been resolved in the finalized objection ruling.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione dell’indicazione dei creditori sul precetto esecutivo e della loro rispettiva quota del credito posto in esecuzione

Parole chiave

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validità dell'esecuzione incompetenza per materia ordine di pagamento autorizzazione all’esecuzione avviso dei difetti procedura di sequestro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This provision is cited in the context of the appeal being deemed admissible against the challenged act.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the dispositive to rule that no court fees shall be levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in the dispositive to rule that no allowances shall be awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the dispositive to rule that no allowances shall be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.65 · Lugano 16 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso interposto il 4 e completato il

10 luglio 2018 da

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 giugno 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ PI 2, __________ PI 3, D- __________ PI 4, D- __________ CO 5, D-__________ (patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. Con domanda d’esecuzione del 3 luglio 2017 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________ hanno chiesto di procedere contro RI 1 per l’incasso di fr. 740'000.– oltre agli interessi del 5% dall’11 agosto 2014.

B. Nel precetto esecutivo n. __________, emesso il successivo 6 luglio 2017, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha indicato quali creditori unicamente PI 1, PI 2 e __________, omettendo di menzionare anche PI 3 e PI 4.

C. Avendo RI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 luglio 2017 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 ne hanno chiesto il rigetto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, che con sentenza del 3 novembre 2017 ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta. Il reclamo interposto da RI 1 contro la

sentenza del Pretore è stato respinto da questa Camera con decisione del 4 giugno 2018 (inc. 14.2017.214). Il successivo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con decisione del 21 settembre 2018 (sentenza 5A_593/2018).

D. Avendo i creditori chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, l’8 giugno 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento a concorrenza di fr. 888'383.95, indicando quale parte creditrice PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________.

E. Con scritto del 4 luglio 2018 RI 1 ha chiesto all’Uffi­­cio di respingere la domanda di proseguimento dell’esecuzione e di annullare l’avviso di pignoramento. Il 6 luglio 2018 l’UE ha comunque eseguito il pignoramento.

F. Con ricorso del 10 luglio 2018, RI 1 chiede di annullare il pignoramento e tutti gli atti posti in essere a seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione.

G. Con osservazioni del 30 luglio 2018 rispettivamente del 22 agosto 2018 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________ da una parte, e l’UE dall’altra si sono opposti al ricorso. Con allegati di replica e di duplica spontanee le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti richieste.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 4 luglio 2018 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente si duole che le sentenze sui cui si basano i creditori per chiedere il proseguimento dell’esecuzione sono state emesse a richiesta di cinque parti istanti, mentre nel precetto esecutivo sono stati indicate solo tre parti quali creditori, ossia PI 1, PI 2 e __________. A mente del ricorrente non vi è quindi identità tra le parti procedenti nell’esecuzio­­ne e le parti che hanno promosso l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione. PI 3 e PI 4, che non hanno promosso l’esecuzione, non possono beneficiare del pignoramento. Secondo il ricorrente si è confrontati nel caso in esame con un litisconsorzio facoltativo e pertanto si

può senz’altro ritenere che solo tre dei cinque creditori abbiano *“sentito la necessità”* di promuovere l’esecuzione. Solo loro però potrebbero validamente

richiedere il pignoramento.

2.1 L’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF stabilisce che la domanda d’esecuzione deve in particolare enunciare il nome del creditore. Tale indicazione dev’essere riportata nel precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). Secondo la giurisprudenza, il nome del creditore va indicato in modo chiaro e univoco. Cionondimeno l’indicazione inesatta, equivoca, totalmente errata o incompleta comporta la nullità dell’esecuzione soltanto se è tale da indurre in errore le parti interessate e ciò si è concretamente realizzato. Ove ciò non fosse il caso e la parte che si prevale della designazione viziata non poteva nutrire dubbi circa l’identità della persona in questione e non ha subito pregiudizio ai propri interessi, l’esecuzione non va annullata, essendo sufficiente, se necessario, rettificare o completare gli atti esecutivi già emessi (DTF 114 III

62 consid. 1; 102 III 135 consid. 2/a; 98 III 24; sentenza della CEF 15.2013. 116 dell’11 febbraio 2014 consid. 1.1).

2.2 Nel caso in rassegna l’indicazione nel precetto esecutivo di solo tre dei cinque creditori che hanno presentato la domanda di esecuzione, dovuta a un’evidente svista dell’UE, non ha invero suscitato dubbi sulla circostanza che a promuovere l’esecuzione siano stati PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e __________. Tanto che l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata a nome dei cinque creditori, agenti quale parte istante sia nella procedura dinnanzi al Pretore sia nella successiva procedura di reclamo dinanzi a questa Camera, senza contestazione da parte di RI 1. Solo in ultima istanza egli ha sollevato la questione, ma il suo ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale. L’incompleta designazione dei creditori non ha indotto quindi in errore il ricorrente né tantomeno ha pregiudicato i propri diritti, dal momento ch’egli ha avuto modo di farli valere in sede di rigetto dell’opposizione. Anche per questo motivo, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento. Neppure è necessario ordinare all’UE di completare la designazione della parte procedente nel suo registro elettronico THEMIS, atteso che come emerge dagli atti esecutivi successivi al precetto esecutivo ciò è già avvenuto.

3. RI

1 si lamenta inoltre che gli escutenti, a suo dire tre, non hanno indicato quale sarebbe la loro quota del credito vantato nei confronti dell’escusso. Non è quindi dato di sapere se il credito è stato ceduto in mano comune a tutti i cessionari, per cui essi potevano promuovere una procedura esecutiva unicamente in comune, oppure se la cessione non è avvenuta in mano comune, per cui ogni cessionario è titolare di una quota e avrebbe potuto promuovere esecuzione unicamente per la propria quota. Perché la sentenza di rigetto dell’opposizione non menziona solo i tre escutenti né indica le rispettive quote di credito in capo a ciascuno di loro, secondo il ricorrente l’UE non avrebbe dovuto dare seguito alla domanda di continuazione del­l’esecuzione.

3.1 L’Ufficio di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale, ricordato che il ricorso del­l’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: DTF 109 III 100 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler

Kommentar zum SchKG I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c). L’escusso,

di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione dell’ese­­cuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via definitiva (tra altre: sentenze della CEF appena citate).

3.2 Nella

fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare se i creditori che hanno promosso l’esecu­­zione

dovevano indicare la loro quota di credito vantato nei confronti dell’escusso, trattandosi di una questione esclusivamente di merito,

che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Sarebbe dovuta essere sollevata nella causa di rigetto dell’opposizione. Essendo la decisione emessa in tale contesto ormai passata in giudicato, la questione non può più essere rimessa in discussione dalle autorità esecutive. Nella presente procedura di ricorso la censura è di conseguenza irricevibile. I cinque escutenti sono da reputare creditori collettivi o solidali (cfr. DTF

71 III 165 seg.; sentenza del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 67 LEF).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – avv. __________, __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.