Supervisory Authority Declares Bankruptcy Threat Nullification Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA supervisory authority, alerted by a lower court regarding the validity of a bankruptcy threat issued by an enforcement office against a debtor not registered in the commercial register as falling under the categories subject to bankruptcy proceedings, ultimately declared the matter moot because the enforcement office had subsequently and definitively annulled its own bankruptcy threat and announced proceedings via attachment instead; the court reasoned that the enforcement office was competent to nullify the threat since the debtor did not meet the statutory criteria for bankruptcy execution, rendering the initial referral without object, thus leading to the case being struck from the roll without costs or indemnities.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Debitore iscritto nel registro IDI ma non nel registro di commercio. Competenza per accertare la nullità della comminatoria di fallimento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision in the reasoning (though not explicitly in the final orders) as the justification for declaring the submission without object, which aligns with order 1 (declaration that the submission is without object). However, since the actual dispositive (Order 1) does not cite it, I must check if any provision in the dispositive is cited. Order 1 only states the outcome. The closest procedural citation mentioned immediately before the dispositive relates to the substance, but let's check the cost/fee order.
This provision is cited in the final order regarding the non-levying of court fees.
This provision is cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities (costs).
This provision is cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities (costs).
Testo completo
Incarto n. 15.2018.60 · Lugano 1 ottobre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulla segnalazione inoltrata il 12 luglio 2018 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 12 luglio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI 1, __________
contro
RI 1
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 17 gennaio 2018 dalla PI
1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 753.50 oltre agli interessi del 5% dal
13 gennaio 2018 e di fr. 119.40, il 21 marzo 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento;
che nell’ambito della causa avviata dalla PI
1 per ottenere il fallimento di RI 1, con decisione del 12 luglio 2018 (inc. SO.2018.583) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha differito la decisione di fallimento sulla scorta dell’art. 173 cpv. 2 LEF e trasmesso l’incarto alla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza affinché stabilisca se la parte escussa è soggetta all’esecuzione in via di fallimento;
che il termine impartito da questa Camera alle parti e all’UE per esprimersi in merito alla validità della comminatoria di fallimento è rimasto infruttuoso;
che, tuttavia, con decisione del 31 luglio 2018, l’UE di Locarno ha annullato la comminatoria di fallimento e preannunciato l’emissione di un avviso di pignoramento;
che tale decisione non è stata impugnata ed è quindi definitiva;
che ad ogni modo l’UE era competente per accertare la nullità della comminatoria di fallimento (art. 22 cpv. 2 e 38 cpv. 3 LEF; DTF 101 III 20 consid. 1/a), emessa nei confronti di un debitore – RI 1 – non iscritto a registro di commercio in una delle qualità esaustivamente enumerate all’art. 39 LEF;
che la sua iscrizione nel registro “IDI” dei numeri d’identificazione delle imprese è senza rilievo dal profilo esecutivo;
ch’essendo la segnalazione del Pretore aggiunto così diventata senza oggetto, la causa va stralciata dal ruolo (art. 24*b* cpv. 1 LPR);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La segnalazione è dichiarata senza oggetto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.