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15.2018.55 • TRAC TI 15.2018.55 Generato dall'IA

Enforcement Validity and Procedural Defects in Appeal Against Enforcement Orders

Numero d'incarto 15.2018.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the validity of three enforcement orders issued by the Enforcement Office based on debts owed to a Canton, a private party, and the Confederation, arguing the orders were voided by his subsequent relocation, while the Office had attempted service via mail, supplementary notification, and official publication, ultimately rejecting two opposition filings as late and the third due to procedural non-compliance with language requirements for the appeal, leading the appellate court to declare the entire appeal inadmissible because the initial enforcement actions were validly initiated while the debtor was domiciled locally and because the debtor failed to rectify formal defects in his appeal documents despite being explicitly warned.

Regesto Legislator

Ufficiale

Nullità di precetti esecutivi pubblicati sul foglio ufficiale da un ufficio che non era più competente territorialmente. Irricevibilità del ricorso presentato in lingua tedesca

Parole chiave

Generato dall'IA
validità dell'esecuzione autorizzazione all’esecuzione questioni processuali vizi di forma requisito di validità eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 7 cpv. 2 e 5 LPR

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to comply with formal requirements in the appeal documents.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding the non-imposition of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.55 · Lugano 30 luglio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato l’11 aprile 2018 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 agosto 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

Confederazione Svizzera, Berna Kanton Zürich, Zurigo (rappresentati dal Steueramt Zürich, Zurigo) rispettivamente da PI 2, (patrocinata dal PA 1, c/o __________, )

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che a domanda del Cantone Zurigo, il 24 agosto 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha spedito per posta a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di recuperi dell’im­po­­sta cantonale di fr. 28'527.95 oltre agli interessi del 4.5% dal 13 agosto 2016;

che l’atto non essendo stato ritirato, il 1° settembre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica supplementare tramite convocazione dell’escusso presso i suoi sportelli;

che a domanda di PI 2 il 19 ottobre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta a RI 1 un secondo precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso di un saldo di pigioni per i mesi da gennaio a settembre 2017 di fr. 82'871.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2017 e a un risarcimento di fr. 10'400.– più interessi del 5% dal 1° ottobre 2017;

che l’atto, anche in questo caso, non essendo stato ritirato, il 24 ottobre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica sup­plementare tramite la cancelleria comunale di Lugano;

che a domanda della Confederazione Svizzera (rappresentata dallo Steueramt Zürich), il 24 novembre 2017 l’UE di Lugano ha spedito per posta sempre a RI 1 un terzo precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso dell’imposta federale del 2013 di fr. 37'257.75 oltre agli interessi del 3% dal 9 novembre 2017 e agli interessi di mora fino all’8 novembre 2017 di fr. 936.25;

che pure in questo caso l’atto non è stato ritirato, sicché il 29 novembre 2017 l’UE ha effettuato invano un tentativo di notifica sup­plementare tramite la cancelleria comunale di Lugano;

che il 5 gennaio 2018, rispettivamente il 30 gennaio e il 16 marzo 2018 l’UE ha proceduto alla pubblicazione dei tre precetti esecutivi sul foglio ufficiale cantonale;

che con scritto dell’11 aprile 2018 redatto in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di Lugano di accertare la nullità delle tre pubblicazioni, eseguite dopo che, il

20 dicembre 2017, egli si era trasferito a Freienbach (SZ), e in ogni caso di restituirgli il termine per interporre opposizione e di registrare le opposizioni da lui formulate a tutti e tre i precetti esecutivi;

che con scritto del 17 maggio 2018, sempre in tedesco, RI 1 ha chiesto all’UE di sospendere le tre esecuzioni per nullità e di cancellarle dal registro delle esecuzioni;

che con provvedimento del 30 maggio 2018, l’UE ha informato RI 1 di ritenere corretta l’emissione dei tre precetti esecutivi, siccome al momento in cui è avvenuta egli era ancora domiciliato nel Distretto di Lugano, e di avere registrato solo l’opposi­­zione interposta al terzo precetto esecutivo (n. __________), considerato formalmente notificato il 30 marzo 2018, mentre le due altre opposizioni sono state reputate tardive;

che l’UE ha inoltre ricordato a RI 1 che i ricorsi devono essere redatti in lingua italiana e l’ha reso attento che se non avesse prodotto l’atto di ricorso nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 7 LPR (legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 280.200) entro 10 giorni, i suoi scritti non sarebbero stati presi in considerazione e il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che nel termine impartito RI 1 non ha emendato i suoi scritti;

che il ricorso va così dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR);

che si giungerebbe alla stessa conclusione pur volendo prescindere dall’inosservanza formale, siccome il ricorso sarebbe comunque da considerare tardivo per le due prime esecuzioni;

che

anche la terza esecuzione non potrebbe essere dichiarata nulla e cancellata dal registro delle esecuzioni, perché quando ha emesso il

precetto esecutivo, il 24 novembre 2017, l’UE di Lugano era ancora territorialmente competente;

che per il resto l’UE era sì incompetente per pubblicare il precetto esecutivo il

16 marzo 2018, ma RI 1 ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto interporre opposizione – la quale è stata regolarmente registrata dall’UE – sicché non è dato di capire quale interesse suo degno di protezione sarebbe stato leso, onde, di nuovo, l’irricevibilità (doppia) del ricorso anche per la terza esecuzione;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – Steueramt Zürich, Baedliweg 21, Zürich; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.