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15.2018.54 • TRAC TI 15.2018.54 Generato dall'IA

Debtor's Irrevocable Withdrawal of Opposition to Enforcement Order Upheld

Numero d'incarto 15.2018.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an enforcement order issued after the creditor requested the continuation of proceedings following the debtor's earlier withdrawal of opposition to the initial enforcement order; the debtor argued that the withdrawal was induced by the creditor based on a subsequent repayment agreement that the debtor claimed to have upheld, but the court dismissed the appeal because, within the scope of an appeal against enforcement actions, the debtor's written and unequivocal withdrawal of opposition is irrevocable and treated as if no opposition was ever filed, rendering the existence or breach of any separate repayment agreements irrelevant unless challenged through a different procedural mechanism like an action for suspension of execution.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 74 LEF, Art. 78 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Debtor's Irrevocable Withdrawal of Opposition to Enforcement Order Upheld: 3.1 In concreto, la dichiarazione contenuta nello scritto del 18 settembre 2017 dell’escussa *(“con la presente dichiaro di ritirare l’op­posizione al precetto n. __________ di fr. 4'663.30”)* è chiara e univoca e l’UE l’ha considerata a giusto titolo come un ritiro dell’oppo­sizione per l’intero importo posto in esecuzione, ricordato che una volta pervenuto all’ufficio di esecuzione, il ritiro dell’opposi­­zione è irrevocabile e va trattato alla stregua di una mancata opposizione (DTF 62 III 125; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 20 ad art.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo revoca del fallimento questioni processuali recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 62 III 125
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

The appeal was dismissed based on this provision governing the admissibility of the appeal to the supervisory authority.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final orders to confirm that no judicial fee is levied in this specific type of proceeding.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final orders to confirm that no compensation (indennità) is awarded in this specific type of proceeding.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final orders to confirm that no compensation (indennità) is awarded in this specific type of proceeding.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.54 · Lugano 16 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 4 giugno 2018 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 29 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Amministrazione federale delle finanze, Berna)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la Confederazione Svizzera procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'662.30.

B. Al precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione per non ritorno a miglior fortuna.

C. Il

18 settembre 2017 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di ritirare l’opposizione.

D. Il

25 maggio 2018 la creditrice ha chiesto il proseguimento del­l’esecuzione per fr. 4'362.30 e il 29 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento.

E. Con ricorso del 4 giugno 2018, RI 1 ha chiesto di annullare sia l’avviso di pignoramento sia il pignoramento previsto per il 26 giugno 2018. Con decreto del 19 giugno 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

F. Con osservazioni del 6 luglio 2018 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la Confederazione Svizzera non ha presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 25 maggio 2018 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente evidenzia di aver sottoscritto con la procedente il 12 settembre 2017 un accordo nel quale il suo debito è stato ridotto a fr. 2'000.– da estinguere in 40 rate da fr. 50.– ciascuna a partire dal 5 ottobre 2017. Essa afferma di essersi poi accordata con la creditrice in via telefonica di poter pagare le rate al 4/5 del mese successivo alla scadenza così da ricevere prima la rendita di vecchiaia. Motivo per cui il 4 novembre 2017 essa ha versato la rata di ottobre e così di seguito ogni mese successivo. Ritiene quindi che l’avviso di pignoramento impugnato contrasti con tale accordo e rimprovera alla procedente di averla tratta in inganno, inducendola a ritirare l’opposizione.

3. Visto il rigore procedurale della LEF, solo un ritiro dell’opposizio­­ne chiaro e univoco, non soggetto a interpretazione, può e dev’es­sere preso in considerazione dalle autorità di esecuzione forzata ai fini del proseguimento dell’esecuzione (sentenze della CEF 15.2013.111 del 19 ottobre 2013, RtiD 2014 II 885 n. 50c, e 15.2003.198 del 30 dicembre 2003 consid. 4).

3.1 In concreto, la dichiarazione contenuta nello scritto del 18 settembre 2017 dell’escussa *(“con la presente dichiaro di ritirare l’op­posizione al precetto n. __________ di fr. 4'663.30”)* è chiara e univoca e l’UE l’ha considerata a giusto titolo come un ritiro dell’oppo­sizione per l’intero importo posto in esecuzione, ricordato che una volta pervenuto all’ufficio di esecuzione, il ritiro dell’opposi­­zione è irrevocabile e va trattato alla stregua di una mancata opposizione (DTF 62 III 125; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 20 ad art.

74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 2 ad art. 78 LEF).

3.2. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, *dal profilo esecutivo* – l’unico da considerare in un ricorso fondato sull’art. 17 LEF – è irrilevante la questione di sapere se essa abbia o meno rispettato i termini di pagamento concordati nell’ac­cordo del 12 settembre 2017. Semmai la questione andrebbe sol­levata con un’azione di sospensione dell’esecuzione (art. 85 o 85*a* LEF). Del resto, anche volendo ammettere che le parti abbiano verbalmente posticipato di un mese la prima rata – ciò che la ricorrente non dimostra –, dalla documentazione acclusa al ricorso non risulta che la rata di aprile 2018 sia stata pagata tempestivamente entro il 5 maggio 2018. Il ricorso va dunque respinto.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – Ufficio centrale d’in­casso .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.