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15.2018.53 • TRAC TI 15.2018.53 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Against Provisional Stay of Execution Dismissed

Numero d'incarto 15.2018.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the enforcement office's refusal to proceed with a scheduled seizure for an outstanding professional fee, following the debtor's successful petition for a provisional stay of execution based on an objection to the debt's existence. The court dismissed the appeal, reasoning that neither the enforcement office nor the supervisory authority (this court) is competent to review or overturn a provisional suspension order issued by the competent magistrate; such an order, adopted under the relevant law allowing for provisional measures even before seizure, is not considered void, and the creditor's proper recourse is to petition the issuing magistrate to modify or clarify the suspension order.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 85a cpv. 2 LEF, 37 cpv. 1 LOG, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor's Appeal Against Provisional Stay of Execution Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that neither the enforcement office nor the supervisory authority (this court) is competent to review or overturn a provisional suspension order issued by the competent magistrate; such an order, adopted under the relevant law allowing for provisional measures even before seizure, is not considered void, and the creditor's proper recourse is to petition the issuing magistrate to modify or clarify the suspension order.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo sospensione dell'esecuzione esecuzione del pignoramento sospensione provvisionale sospensione della procedura di fallimento magistrato Sospensione provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 588
che del resto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è esclusa la facoltà del giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione in via supercautelare (DTF 136 III 588 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 85a cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning to affirm the competence of the lower authority to issue the suspension decision, which is the core reason for rejecting the appeal.

37 cpv. 1 LOG

Cited in the reasoning to affirm the competence of the lower authority to issue the suspension decision, which is the core reason for rejecting the appeal.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final order regarding the non-levy of court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-award of indemnities.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.53 · Lugano 15 giugno 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 7 giugno 2018 di

RI 1RI 1 __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il rifiuto di procedere al pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, (patrocinata dall’ PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di una nota professionale di fr. 11'752.– oltre ad accessori;

che il 23 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per l’8 giugno 2018;

che nella causa intesa all’accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione (giusta l’art. 85*a* LEF) promossa da PI 1 il 5 giugno 2018 nei confronti dell’escutente (inc. SE.2018.179), con decisione del giorno successivo il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (sezione 3) ha ordinato in via superprovvisoria la sospensione provvisoria dell’esecuzione e citato le parti a comparire personalmente all’udienza del 12 luglio 2018 per procedere al contraddittorio (inc. CA.2018.204-205);

che con scritto del 7 giugno 2018, l’avv. RI 1 ha chiesto al­l’UE di confermare il pignoramento previsto per il giorno successivo, facendo valere che l’art. 85*a* LEF non permette l’adozione di decisioni supercautelari né la sospensione provvisoria del­l’esecuzione prima dell’esecuzione del pignoramento, sicché la decisione pretorile sarebbe nulla;

che con scritto del 12 giugno 2018 l’UE ha comunicato alla Camera di non ritenersi abilitato a procedere al pignoramento e, come richiesto dall’avv. RI 1, ha trasmesso lo scritto del 7 giugno quale ricorso giusta l’art. 17 LEF;

che preso atto di tale decisione l’UE ha decisione informalmente di soprassedere al pignoramento;

che la ricevibilità di un ricorso formulato prima dell’adozione della decisione impugnata (se così può essere qualificato lo scritto del 12 giugno) potrebbe suscitare interrogativi;

che ad ogni modo il ricorso va respinto, siccome né l’UE né la Camera sono competenti per censurare la decisione di sospensione provvisoria dell’esecuzione del 6 giugno 2018;

che tale decisione non può infatti essere considerata nulla, poiché è stata adottata dall’autorità competente in virtù degli art. 85*a* cpv. 2 LEF e

37 cpv. 1 LOG;

che del resto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è esclusa la facoltà del giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione in via supercautelare (DTF 136 III 588 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.1 e 5A_712/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2; Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22/a ad art. 85*a* LEF; Brönnimann in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13 ad art. 85*a* LEF);

che non spetta a questa Camera stabilire se le condizioni per una pronuncia superprovvisionale erano date;

che non le incombe neppure verificare l’adempimento dei presupposti materiali stabiliti dall’art. 85*a* cpv. 2 LEF, segnatamente se la sospensione provvisoria sia possibile, a dipendenza del tipo di procedura, solo dopo l’esecuzione del pignoramento (così: FF 1991 III 51 ad 202.75) o la notifica della comminatoria di fallimento;

che semmai l’escutente deve rivolgersi direttamente al Pretore aggiunto per chiedergli di modificare la sua decisione o perlomeno precisarla per quanto concerne il momento della sospensione provvisoria;

che stante l’esito del ricorso non è necessario interpellare preventivamente la controparte;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.