Appeal of Bankruptcy Warning Following Final Rejection of Debt Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged the bankruptcy warning issued by the enforcement office following the final rejection of the debtor's objection to a debt collection, despite the debtor subsequently filing an action to contest the debt. The reviewing authority rejected the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, once an objection is definitively rejected, the creditor can immediately pursue execution and seek a bankruptcy warning if the debtor is a registered commercial entity, as the action to contest the debt is only admissible and suspends execution when the objection has only been rejected provisionally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cpv. 2 CPC, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 39 LEF, Art. 159 LEF, Art. 83 LEF, Art. 82 LEF; Appeal of Bankruptcy Warning Following Final Rejection of Debt Objection: The reviewing authority rejected the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, once an objection is definitively rejected, the creditor can immediately pursue execution and seek a bankruptcy warning if the debtor is a registered commercial entity, as the action to contest the debt is only admissible and suspends execution when the objection has only been rejected provisionally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governed the possibility of issuing the decision without further procedural steps.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of court fees, which is reflected in the operative part (order 2).
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of legal costs, which is reflected in the operative part (order 2).
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of legal costs, which is reflected in the operative part (order 2).
Testo completo
Incarto n. 15.2018.5 · Lugano 11 gennaio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso del 9 gennaio 2018 presentato dalla
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 novembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 novembre 2016 dall’PI
1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 125'469.76 oltre agli accessori, il
28 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 23 ottobre 2017 (inc. SO.2017.405), le ha notificato la comminatoria di fallimento il 5 gennaio 2018;
che con il ricorso in esame del 9 gennaio 2018, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento facendo valere di avere inoltrato azione di disconoscimento di debito il 7 novembre 2017;
che, tuttavia, ove l’opposizione sia stata rigettata in via definitiva, finché non venga concesso effetto sospensivo a un eventuale reclamo contro la sentenza di rigetto di rigetto (art. 325 cpv. 2 CPC) il creditore può chiedere l’immediata continuazione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 1 LEF) ed esigere, se il debitore è iscritto a registro di commercio in una delle qualità esaustivamente enumerate all’art. 39 LEF, l’emissione della comminatoria di fallimento (art. 159 LEF);
che la promozione di un’azione di disconoscimento di debito è ammissibile solo se l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria, come risulta dal titolo marginale dell’art.
83 LEF (“effetti”, intesi del rigetto provvisorio come si evince dal titolo marginale dell’art. 82 LEF) e dai combinati cpv. 1 e 2 della medesima norma (tra altri: Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1-2 ad art. 83 LEF);
che nel caso di specie, l’opposizione essendo stata rigettata in via definitiva, l’azione di disconoscimento di debito inoltrata dalla reclamante non ostava all’emissione della comminatoria di fallimento (sentenza dell’autorità di vigilanza ginevrina del 12 dicembre 2013, BlSchK 2014, 230 seg.) contrariamente a quanto sarebbe stato il caso se l’opposizione fosse stata rigettata in via provvisoria (sentenza della CEF 15.2015.14 del 3 marzo 2015);
che il ricorso va pertanto respinto;
che stante il suo esito, il giudizio odierno può essere emesso senza ulteriore atto istruttorio e in particolare senza preventivo interpello della parte escutente (art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –__________PA 1, __________.
Comunicazione a:
– Ufficio di esecuzione, Bellinzona;
–
– Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.