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15.2018.47 • TRAC TI 15.2018.47 Generato dall'IA

Debtor Commute Expense Revision Denial

Numero d'incarto 15.2018.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought revision of a prior appellate decision that partially granted their appeal against the calculation of minimum subsistence levels for two debtors, specifically challenging the inclusion of CHF 380 monthly for one debtor's professional travel expenses, arguing the commute was shorter and covered by a daily allowance. The court dismissed the revision request because the new arguments and supporting evidence regarding commute time and employer reimbursement were not presented in the original appeal or reply, thus failing to meet the legal grounds for revision, which require consideration of facts already in the record, proof of facts nullifying the execution, or failure to hear a party.

Regesto Legislator

Ufficiale

Minimo di esistenza di coniugi frontalieri con figli. Canone di locazione. Spese di riscaldamento a gas. Spese di trasferta per raggiungere il luogo di lavoro. Spese accresciute di abbigliamento. Spese mediche

Parole chiave

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motivi di revisione nuove allegazioni di diritto rimborso delle spese di viaggio audizione delle parti opposizione al precetto esecutivo modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 26 LPR

The appeal was rejected because none of the conditions for revision under this article were met.

Art. 16 cpv. 1 LPR

Applied in the final order to state that no court fee is levied.

Art. 17 LPR

Applied in the final order to state that no compensation is awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2018.47 (REVISIONE) · Lugano 26 settembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sulla domanda di revisione presentata il 18 settembre 2018 da

RI 1

in merito alla decisione emanata il 7 settembre 2017 dalla Camera (inc. 15.2018.47) sul ricorso interposto dall’istante contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio decretati nei confronti di

PI 2, PI 1,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con sentenza del 7 settembre 2018 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro il calcolo del minimo esistenziale dei coniugi PI 2 e PI 1, suoi debitori, riducendo il minimo del primo da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.– e della seconda da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.–;

che con la domanda in esame RI 1 chiede la revisione di tale sentenza, nel senso di stralciare la spesa per trasferte professionali di PI 2 stabilita dalla Camera in fr. 380.– mensili, facendo valere che il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro con i trasporti pubblici non durerebbe due ore, come stimato dall’autorità di vigilanza, bensì poco più di una sola, e che il costo di spostamento con i trasporti pubblici sarebbe coperto dal­l’indennità di fr. 18.– al giorno versata dalla datrice di lavoro;

che secondo l’art. 26 Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio

della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);

che nessuno dei tre presupposti di legge è adempiuto nel caso in esame;

che infatti né le affermazioni dell’istante in merito ai tempi di percorrenza e alla possibilità per l’escusso di spostarsi in bicicletta fino alla fermata di __________, né i documenti sui quali esse sono fondate (doc. E, F e G acclusi alla domanda di revisione) sono stati addotti con il ricorso o con la replica, sicché non “risultano dagli atti” nel senso dell’art. 26 lett. a LPR;

che pure l’allegazione secondo cui il datore di lavoro rimborsa le trasferte del dipendente è nuova – in precedenza RI 1 aveva sostenuto, senza fornire prove, che PI 2 utilizza regolarmente il furgone dell’azienda –, per tacere del fatto che non è dato di sapere se l’indennità di 18.– (versata solo 17 volte nel febbraio del 2018 e 64 volte nel 2017) indennizza davvero le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (e ritorno) o non piuttosto le trasferte dalla sede della datrice di lavoro ai vari cantieri;

che i fatti allegati dall’istante non sono d’altronde suscettibili di determinare la nullità del pignoramento nel senso dell’art. 26 lett. b LPR, siccome la decisione contestata non viola prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che RI 1 neppure pretende;

che, infine, l’istante non lamenta alcuna violazione del proprio diritto di essere sentito, che ha del resto potuto esercitare con la presentazione di una replica alle osservazioni dell’Ufficio;

che la domanda di revisione va pertanto respinta;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio e Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.